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Federazione Italiana di Genealogia, Storia di Famiglia,

Araldica e Scienze Documentarie – F.A.I.G.

Statuto

 

Premessa

L’interesse sempre crescente per la ricerca genealogica è uno degli aspetti più caratteristici del movimento culturale contemporaneo, che vede un aumento considerevole nel numero dei ricercatori sia isolati che raggruppati in diverse strutture. L’associazione di categoria Federazione delle Associazioni Italiane di Genealogia, Storia di Famiglia, Araldica e Scienze Documentarie – F.A.I.G. nasce dalla necessità di riunire, coordinare e rappresentare questo movimento allo scopo di fare ascoltare la voce degli studiosi in Italia, in Europa e nel Mondo. Essa intende sviluppare e promuovere queste discipline e queste scienze documentarie nell’ambito delle scienze umane.

Articolo 1 – L’associazione di categoria, ex articolo 36 e ss. Codice Civile, di durata illimitata denominata Federazione delle Associazioni Italiane di Genealogia, Storia di Famiglia, Araldica e Scienze Documentarie – F.A.I.G. (di seguito indicata come F.A.I.G.) è una associazione di categoria, ente non commerciale senza finalità di lucro, culturale, apolitico, aconfessionale, di carattere scientifico e soprannazionale, che si propone di riunire e rappresentare le organizzazioni, le associazioni, le persone giuridiche e fisiche indicate all’articolo 2.

Ha sede in via Mameli, 44 – 15033 Casale Monferrato (AL). Potrà istituire altre sedi operative atte allo svolgimento dell’attività associativa.

Essa adotta come proprio emblema uno scudo sannitico d’argento, all’albero sradicato di verde, fruttato di rosso; con il capo interzato in palo: nel 1° di verde, nel 2° d’argento, nel 3° di rosso.

Articolo 2 – Entrano a far parte della associazione di categoria F.A.I.G.: organizzazioni ed associazioni senza fine di lucro, persone giuridiche e fisiche, accademie, enti universitari e scuole, enti di formazione ed enti pubblici e/o privati che hanno per obiettivo gli studi genealogici ed araldici, le ricerche sulla storia di famiglia, le scienze documentarie della storia e tutti coloro che con le loro attività intendono aiutare e sviluppare la ricerca in queste scienze e partecipare alla salvaguardia ed alla protezione del patrimonio archivistico.

Articolo 3 – Gli scopi della associazione di categoria F.A.I.G., nel rispetto dell’autonomia propria a ciascun associato, sono:

– coordinare e promuovere le attività genealogiche e delle scienze documentarie della storia;

– rappresentare gli associati presso i poteri pubblici e presso gli organismi stranieri analoghi sia riguardo alle istanze nazionali che internazionali;

– offrire assistenza legale agli associati nell’ambito degli scopi istituzionali della stessa F.A.I.G. ;

– mettere in opera azioni e realizzazioni di interesse generale;

– consigliare, informare, e assistere gli associati nell’ambito degli scopi istituzionali della F.A.I.G.;

– diffondere informazioni genealogiche, araldiche e di scienze documentarie della storia per mezzo di pubblicazioni, riviste, servizi telematici e multimediali;

– editare come bollettino del Consiglio Direttivo il periodico «Nobiltà – Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi»;

– rieditare opere antiche od esaurite e tutte quelle opere ritenute meritevoli di pubblicazione dal Consiglio Direttivo;

– istituire corsi di insegnamento e di formazione alla ricerca genealogica e alla storia di famiglia;

– istituire una Giornata Nazionale sulla Genealogia;

– sostenere e promuovere il Convegno Nazionale sulla Storia di Famiglia;

– istituire premi e riconoscimenti;

– concedere il proprio patrocinio a pubblicazioni straordinarie e speciali;

– istituire una biblioteca specializzata;

– utilizzare tutti i mezzi utili al perseguimento dei propri fini.

A norma e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 5, paragrafo 1, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, tutti i servizi e le attività svolte a favore degli associati in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell’associazione di categoria Federazione delle Associazioni Italiane di Araldica, Genealogia, Storia di Famiglia e Scienze Documentarie della Storia – F.A.I.G., ancorché effettuati attraverso il pagamento di corrispettivi specifici, non si considerano attività commerciali.

La Federazione, se richiesta, potrà svolgere opera consultiva nei soli riguardi degli organismi confratelli e delle Autorità della Repubblica Italiana.

Articolo 4 – La F.A.I.G. provvede al raggiungimento dei propri fini:

  1. a) con le quote sociali, b) con lasciti, contributi, oblazioni e qualunque altra elargizione.

Articolo 5 – L’ammissione alla F.A.I.G. avviene su domanda indirizzata al Presidente della F.A.I.G. Dopo l’accettazione da parte del Consiglio Direttivo e il pagamento della quota sociale, avverrà l’iscrizione nel Libro dei Soci. Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l’obbligo di osservare lo Statuto ed i Regolamenti Sociali.

Articolo 6 – I Soci sono divisi nelle seguenti categorie: a) Soci Fondatori; b) Soci Onorari; c) Soci Benemeriti; d) Soci Ordinari; e) Soci Corrispondenti; f) Soci Aderenti.

Articolo 7 – I Soci Fondatori, sono coloro che hanno dato vita alla F.A.I.G., o che vi hanno aderito entro il 31 dicembre 2003.

Articolo 8 – I Soci Onorari, sono gli Enti che hanno reso un servizio eminente agli studi genealogici, araldici ed alle scienze documentarie della storia, oppure i personaggi di chiara fama illustri per grado sociale, per meriti civili, politici, militari e culturali. L’Assemblea dei Soci ha inoltre facoltà di nominare un Presidente Onorario della F.A.I.G., scelto tra gli appartenenti a questa categoria.

Articolo 9 – I Soci Benemeriti sono coloro che pagano una quota annuale specifica.

Articolo 10 – I Soci Ordinari sono coloro definiti all’articolo 2.

Articolo 11 – I Soci Corrispondenti sono le associazioni culturali che negli scopi statutari aggregano indirizzi culturali oltre alle azioni specifiche della F.A.I.G. e desiderano stabilire con essa dei rapporti privilegiati. A questa categoria appartengono anche le associazioni straniere che desiderano stabilire con la Federazione dei rapporti privilegiati.

Articolo 12 – I Soci Aderenti sono le persone fisiche che aderiscono alla F.A.I.G.

Articolo 13 – Tutti i Soci, a qualunque categoria appartengono, hanno l’obbligo di cooperare al decoro e allo sviluppo delle attività della F.A.I.G.

Articolo 14 – A richiesta ai Soci viene consegnato il diploma di nomina al momento dell’ammissione dietro rimborso delle spese di segreteria.

Articolo 15 – Il Socio cessa di far parte della F.A.I.G. per:

  1. a) decesso; b) scioglimento dell’Ente; c) recesso (verrà data comunicazione scritta al Consiglio Direttivo con effetto allo scadere dell’anno in corso, purché la comunicazione sia fatta almeno tre mesi prima); d) dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, aventi effetto dalla data della loro accettazione da parte del Consiglio Direttivo, da adottarsi entro due mesi dalla loro presentazione; e) espulsione, per aver tenuto un comportamento incompatibile con gli scopi ed il carattere della Federazione, o lesivo del decoro di questa. Il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato senza indugio, con lettera raccomandata all’associato. L’espulso ha facoltà di appellarsi al Collegio arbitrale; f) mancato pagamento delle quote sociali.

In caso di decesso, recesso, espulsione o dimissione del socio, il contributo dei soci dovrà ritenersi a fondo perduto e pertanto non verrà restituito dalla F.A.I.G., né potrà essere richiesta la divisione del fondo comune.

Potranno essere esclusi dalla compagine associativa, e quindi perdere la qualità di socio, tutti coloro che compiano atti o manifestazioni personali tali da creare turbative fra gli associati o che si rendano morosi nel versamento dei contributi associativi. La deliberazione di esclusione verrà adottata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16 – Sono organi della F.A.I.G.:

  1. a) l’Assemblea dei Soci, b) il Consiglio Direttivo, c) il Collegio arbitrale.

Articolo 17 – L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci. Viene convocata dal Presidente con almeno 15 giorni di preavviso, e si riunisce in sessione ordinaria una volta l’anno, entro il mese di giugno. L’Assemblea dei Soci in sessione straordinaria è convocata dal Presidente, di propria iniziativa o su conforme delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di un decimo dei Soci.

Articolo 18 – Spetta all’Assemblea dei Soci deliberare sugli affari iscritti all’ordine del giorno, approvare il rendiconto economico, la quota annuale associativa, le modifiche dello Statuto.

L’Assemblea approva le direttive per il raggiungimento delle finalità e degli scopi previsti e disciplinati dal presente Statuto, viene informata sull’andamento delle attività sociali e delibera in merito all’eventuale scioglimento anticipato dell’associazione. L’Assemblea dei Soci è validamente costituita quando in prima convocazione sono presenti almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione è valida indipendentemente dal numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

È data facoltà ai singoli Soci, impossibilitati ad intervenire di persona, di farsi legittimamente rappresentare, con delega scritta, da altro Socio.

Articolo 19 – L’avviso di convocazione dell’Assemblea annuale dei Soci dovrà rimanere esposto presso la sede dell’associazione di categoria per almeno i dieci giorni precedenti la riunione assembleare; in ogni caso il Consiglio Direttivo potrà eseguire la convocazione anche ricorrendo, in aggiunta all’affissione di apposito idoneo manifesto presso la sede, anche ad altre forme di pubblicità quali, a titolo esemplificativo e non vincolante, l’invio di circolari agli associati, l’annuncio a mezzo stampa ecc.

Articolo 20 – Il Consiglio Direttivo, composto da sette membri effettivi, tiene il governo della F.A.I.G. e la sua amministrazione, esprime i pareri di cui all’articolo 3, delibera sulla partecipazione della F.A.I.G. a congressi e convegni.

Ha il compito di nominare i Soci Onorari, i Soci Benemeriti, i Soci Ordinari, i Soci Corrispondenti ed i Soci Aderenti.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dai Soci e dura in carica cinque anni, può essere rieletto e si compone:

  1. a) del Presidente; b) del Vice Presidente; c) del Vice Presidente aggiunto; d) del Segretario generale – Tesoriere; e) di tre Consiglieri.

Articolo 21 – Al Consiglio Direttivo compete:

  1. a) iscrivere a Libro Soci gli associati;
  2. b) proporre per l’approvazione il rendiconto economico preventivo e consuntivo;
  3. c) far inserire all’ordine del giorno dell’Assemblea qualche affare importante;
  4. d) proporre, se ritenuto necessario, l’annuale quota associativa;
  5. e) nominare le cariche Sociali;
  6. f) proporre la modifica dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo sarà valido con almeno la presenza di tre membri; per le deliberazioni a parità di voto prevarrà quello del Presidente.

Articolo 22 – Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione e ricopre la carica di responsabile della gestione dell’ente associativo. Rappresenta, munito di ogni più ampio potere di delega e rappresentanza, l’ente associativo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con gli Istituti di Credito, con i fornitori, con altre Associazioni di Categoria presenti sul territorio, nonché nei rapporti con qualsiasi persona fisica e giuridica od ente pubblico o privato che avesse ad interloquire con la Federazione. Il Presidente propone i Regolamenti Interni, da sottoporre alla approvazione del Consiglio Direttivo, e redige annualmente il rendiconto da presentare alla assemblea degli associati.

Egli convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, propone la nomina di un Collegio arbitrale e può delegare le sue funzioni ai Vice-Presidenti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni qualora questo fosse impedito.

Il Vice Presidente aggiunto può sostituire il Presidente in caso di impedimento del Vice Presidente; presiede l’attività scientifica della Federazione e riferisce al Consiglio Direttivo sulle pubblicazioni in progetto.

Il Segretario generale – Tesoriere dirige la segreteria, mantiene la corrispondenza, redige i verbali delle sedute, sovrintende all’Archivio, alla Biblioteca, e all’amministrazione della Federazione; cura la redazione dei bilanci e dei conti, la riscossione delle entrate e le erogazioni dei fondi, compila gli inventari dei beni patrimoniali di pertinenza della Federazione, riferisce all’Assemblea sull’andamento finanziario dell’associazione. Ha potere di svolgere autonomamente tutte le operazioni finanziarie, bancarie e postali nell’interesse della F.A.I.G.

Articolo 23 – I Soci che venissero meno alle regole dell’onore sono sottoposti al giudizio del Collegio arbitrale che, vagliati i fatti e le circostanze e sentito l’interessato, propone le sanzioni del caso, salvo ratifica del Consiglio Direttivo.

Il deferimento di eventuali divergenze fra i Soci al Collegio arbitrale è volontario.

Articolo 24 – Il funzionamento della F.A.I.G. è disciplinato da un apposito Regolamento Interno approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 25 – La F.A.I.G. osserverà, in relazione agli obblighi in materia fiscale, le norme introdotte dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 .

Articolo 26 – Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Legs. 4 dicembre 1997 n. 460, l’associazione di categoria Federazione delle Associazioni Italiane di Genealogia – Storia di Famiglia, Araldica e Scienze Documentarie – F.A.I.G., osserverà in concreto le seguenti inderogabili disposizioni:

  1. a) non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  2. b) in caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell’ente, così come risulterà dall’inventario redatto a conclusione della liquidazione dell’ente, dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione disposta dalla legge;
  3. c) osservanza di una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
  4. d) ogni anno l’organo amministrativo della Federazione dovrà obbligatoriamente redigere, in forma sintetica, un rendiconto riepilogativo sull’attività svolta nel periodo amministrativo precedente, con l’indicazione dell’eventuale avanzo o disavanzo di gestione. In allegato dovrà essere pure redatto un inventario dettagliato dei beni di proprietà della Federazione e costituenti il patrimonio dell’ente associativo. Detto patrimonio, in caso di scioglimento anticipato dell’ente associativo, dovrà essere devoluto in base a quanto disposto al precedente punto b) dopo aver estinto le eventuali passività ed i debiti in genere. Il rendiconto dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea degli associati entro il 30 giugno di ogni anno.
  5. e) la eleggibilità degli organi amministrativi (Consiglio Direttivo e relative cariche al suo interno) sarà obbligatoriamente libera e le elezioni avverranno con il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma secondo, del codice civile. Viene attribuita piena sovranità all’assemblea degli associati o partecipanti ed i criteri di loro ammissione od esclusione, previsti dal presente statuto dovranno essere resi noti agli stessi soci, associati o partecipanti con idonee forme di pubblicità al fine di garantire la massima trasparenza e democraticità al rapporto associativo; l’organo amministrativo dovrà osservare rigorosamente le norme del presente statuto volte a fornire la massima pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, nonché ai bilanci o rendiconti economici e finanziari di gestione, di cui alla precedente lettera d), il tutto al fine di garantire la massima trasparenza alla vita associativa e tutelare tutti i soci, associati o partecipanti.
  6. f) le quote ed i contributi associativi sono assolutamente intrasmissibili e non potranno mai essere rivalutati, salvo che ciò non venga reso obbligatorio da future norme di legge in materia.

Articolo 27 – Per quanto non previsto dal presente Statuto o dagli emanandi Regolamenti Interni che saranno eventualmente redatti dal Presidente e sottoposti alla approvazione del Consiglio Direttivo, si fa espresso rinvio alle norme di legge.

Articolo 28 – Per eventuali controversie si farà rinvio alle decisioni di un Collegio Arbitrale, che sarà composto da tre membri e la cui nomina, al fine di garantire la massima trasparenza e democraticità alla vita associativa, sarà demandata all’Assemblea dei Soci.

 

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