Articolo  1

L’Istituto Araldico Genealogico Italiano ha sede a Milano, in piazza Caiazzo 2.

Esso è una istituzione culturale, apolitica, aconfessionale, di carattere scientifico e soprannazionale, che si propone di riunire nel suo seno i cultori delle scienze indicate al seguente articolo 2.

Esso adotta come proprio emblema uno scudo sagomato d’argento, orlato di rosso, all’albero sradicato di verde fruttato di rosso, sostenuto da un grifo d’oro, sostenuto da una lista dello stesso caricata dal motto in lettere maiuscole di nero: Post Fata Resurgo.

Articolo  2

Lo scopo dell’Istituto è quello di incrementare gli studi e gli scambi culturali in campo nazionale ed internazionale delle seguenti discipline:

a) storia medievale, moderna e contemporanea;

b) archivistica, paleografia e diplomatica;

c) bibliografia e bibliologia;

d) sfragistica;

e) numismatica e filatelia;

f) scienze sociologiche e genealogiche;

g) iconografia e araldica;

h) diritto feudale e nobiliare;

i) storia degli Ordini cavallereschi;

l) storia della Chiesa;

m) vessillologia.

L’Istituto, se richiesto, potrà svolgere opera consultiva nei soli riguardi degli organismi confratelli e delle Autorità della Repubblica Italiana.

Articolo  3

L’Istituto per perseguire i suoi scopi pubblica il periodico «Nobiltà – Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi» e può provvedere all’edizione di tutte quelle opere che saranno ritenute meritevoli di pubblicazione dal Consiglio di presidenza.

Può anche concedere il proprio patrocinio a pubblicazioni straordinarie e speciali attinenti alle discipline dell’Istituto.

Articolo   4

L’Istituto provvede al raggiungimento dei propri fini:

  1. a) con le quote sociali, b) con lasciti, contributi, oblazioni e qualunque altra elargizione.

Articolo  5

L’Istituto comprende le seguenti categorie di membri:

  1. a) SOCI FONDATORI;
  2. b) SOCI ONORARI;
  3. c) SOCI BENEMERITI;
  4. d) SOCI ORDINARI;
  5. e) SOCI CORRISPONDENTI;
  6. f) SOCI ADERENTI.

Articolo  6

I Soci Fondatori, nel numero massimo di cinque, sono coloro che hanno dato vita all’Istituto, o che provenienti dalle altre categorie se ne rendono benemeriti.

Articolo  7

I Soci Onorari, in numero indeterminato, sono scelti fra i personaggi di chiara fama o illustri per grado sociale, per meriti civili, politici, militari e culturali. L’Assemblea dei Soci ha inoltre facoltà di nominare un Presidente Onorario dell’Istituto, scelto tra gli appartenenti a questa categoria.

Articolo  8

I Soci Benemeriti, in numero indeterminato, sono scelti tra personaggi che abbiano acquisito particolari meriti e benemerenze per il conseguimento delle finalità statutarie dell’Istituto.

Articolo  9

I Soci Ordinari, nel numero massimo di cinquanta, sono scelti tra docenti universitari e studiosi di chiara fama specializzati nelle Scienze Documentarie della Storia.

Inoltre fanno parte di diritto della categoria dei Soci Ordinari i Soci Fondatori.

Il numero complessivo dei Soci Ordinari come stabilito dal presente articolo, potrà essere modificato solo con votazione unanime dell’Assemblea dei Soci.

Articolo  10

I Soci Corrispondenti, in numero massimo di cento, sono scelti fra coloro che hanno pubblicato studi ed opere, oppure svolto conferenze e prolusioni, relative alle discipline fondamentali dell’Istituto.

Articolo  11

I Soci Aderenti, in numero indeterminato, sono i cultori a qualunque titolo delle discipline dell’Istituto.

Articolo  12

Tutti i Soci, a qualunque categoria appartengono, hanno l’obbligo di cooperare al decoro e allo sviluppo delle attività dell’Istituto.

Articolo  13

A richiesta ai Soci viene consegnato il diploma di nomina al momento dell’ammissione.

Articolo  14

Il Socio cessa di far parte dell’Istituto:

  1. a) per dimissioni presentate per iscritto, aventi effetto dalla data della loro accettazione da parte del Consiglio di presidenza, da adottarsi entro due mesi dalla loro presentazione;
  2. b) per espulsione, per aver tenuto un comportamento incompatibile con gli scopi ed il carattere dell’istituzione, o lesivo del decoro di questa. Il provvedimento adottato dal Consiglio di presidenza deve essere comunicato senza indugio, con lettera raccomandata all’interessato. L’espulso può appellarsi al Collegio arbitrale;
  3. c) per il mancato pagamento delle quote sociali.

Coloro che per qualsiasi motivo cessano di far parte dell’Istituto hanno l’obbligo di restituire il Diploma di Nomina.

Articolo  15

Sono organi dell’Istituto:

  1. a) l’Assemblea dei Soci,
  2. b) il Consiglio di presidenza,
  3. c) il Collegio arbitrale.

Articolo  16

L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci. Viene convocata dal Presidente con almeno 15 giorni di preavviso, e si riunisce in sessione ordinaria una volta l’anno, entro il mese di giugno.

L’Assemblea dei Soci in sessione straordinaria è convocata dal Presidente, o di propria iniziativa, o su conforme delibera del Consiglio di presidenza, o su richiesta di un decimo dei Soci.

Articolo  17

Spetta all’Assemblea dei Soci:

  1. a) deliberare sugli affari iscritti all’ordine del giorno;
  2. b) nominare i Soci Benemeriti, i Soci Ordinari, e i Soci Corrispondenti, proposti dal Consiglio di Presidenza.

Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dei Soci sono valide in prima convocazione, se sono intervenuti almeno la metà più uno dei Soci, ed in seconda convocazione, a distanza di un giorno dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

E’ data facoltà ai singoli Soci, impossibilitati ad intervenire di persona, di farsi legittimamente rappresentare, con delega scritta, da altro Socio.

Articolo  18

Il Consiglio di presidenza, composto da cinque membri effettivi, tiene il governo dell’Istituto e la sua amministrazione, esprime i pareri di cui all’articolo 2, delibera sulla partecipazione dell’Istituto a congressi e convegni, propone all’Assemblea la nomina dei Soci Benemeriti, dei Soci Ordinari e dei Soci Corrispondenti. Ha il compito di nominare i Soci Onorari ed i Soci Aderenti. Il Consiglio di presidenza viene eletto dai Soci e dura in carica sette anni, può essere rieletto e si compone:

  1. a) del Presidente;
  2. b) di un Vice Presidente anziano;
  3. c) di un Vice Presidente censore;
  4. d) del Tesoriere;
  5. e) del Segretario generale.

Articolo  19

Al Consiglio di presidenza compete:

  1. a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
  2. b) far inserire all’ordine del giorno dell’Assemblea qualche affare importante;
  3. c) modificare, se ritenuto necessario, l’annuale quota associativa;
  4. d) nominare le cariche Sociali;
  5. e) proporre la modifica dello Statuto.

Il Consiglio di presidenza sarà valido con almeno la presenza di tre membri; per le deliberazioni a parità di voto prevarrà quello del Presidente.

Articolo  20

Il Presidente rappresenta l’Istituto in tutti i suoi atti e di fronte ai terzi, mantiene l’osservanza dello statuto, e cura gli interessi dell’ente.

Egli convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio di Presidenza, propone la nomina di un Collegio arbitrale e può delegare le sue funzioni ai Vice-presidenti.

Il Vice Presidente Anziano sostituisce il Presidente nelle sue funzioni qualora fosse impedito.

Il Vice Presidente Censore può sostituire il Presidente in caso di impedimento del Vice Presidente Anziano; presiede l’attività scientifica dell’Istituto e riferisce al Consiglio di presidenza sulle pubblicazioni in progetto.

Il Tesoriere sovrintende all’amministrazione dell’Istituto, cura la redazione dei bilanci e dei conti, la riscossione delle entrate e le erogazioni dei fondi, compila gli inventari dei beni patrimoniali di pertinenza dell’Istituto, riferisce all’Assemblea sull’andamento finanziario dell’ente. Ha potere di svolgere autonomamente tutte le operazioni finanziarie, bancarie e postali nell’interesse dell’Istituto.

Il Segretario generale dirige la segreteria, mantiene la corrispondenza, redige i verbali delle sedute, sovrintende all’Archivio ed alla Biblioteca, può essere delegato dal Tesoriere a svolgere autonomamente tutte le operazioni finanziarie, bancarie e postali nell’interesse dell’Ente.

Articolo  21

I membri che venissero meno alle regole dell’onore sono sottoposti al giudizio del Collegio arbitrale che, vagliati i fatti e le circostanze e sentito l’interessato, propone le sanzioni del caso, salvo ratifica del Consiglio di presidenza.

Il deferimento di eventuali divergenze fra i Soci al Collegio arbitrale è volontario.

Articolo  22

Non oltre il mese di gennaio di ogni anno il Presidente trasmette al Ministero della Pubblica Istruzione della Repubblica Italiana una relazione sull’attività svolta.

Articolo  23

Il funzionamento dell’Istituto è disciplinato da un apposito Regolamento redatto dal Consiglio di presidenza.

Articolo  24

L’Istituto osserverà, in relazione agli obblighi in materia fiscale, le norme introdotte dalla Legge 13 dicembre 1991, numero 398.

Articolo  25

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Legs 4 dicembre 1997, n. 460, l’Istituto Araldico Genealogico Italiano osserverà in concreto le seguenti inderogabili disposizioni:

a) non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano, salvo che la destinazione o la distribuzione sia disposta dalla legge;

b) in caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione disposta dalla legge;

c) osservanza di una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i Soci o Partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano;

d) ogni anno l’organo amministrativo dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano dovrà obbligatoriamente redigere un rendiconto economico e finanziario sull’attività svolta nel periodo amministrativo precedente, con l’indicazione di tutte le entrate, di tutte le uscite, nonché dell’eventuale avanzo o disavanzo di gestione. Detto rendiconto dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il 30 giugno di ogni anno;

e) la eleggibilità degli organi amministrativi sarà obbligatoriamente libera e le elezioni avverranno con il principio del voto singolo di cui all’art. 2532, comma secondo, del Codice Civile. Viene attribuita piena sovranità all’Assemblea dei Soci, Associati o Partecipanti ed i criteri di loro ammissione od esclusione, previsti dal presente Statuto dovranno essere resi noti agli stessi Soci, Associati o Partecipanti con idonee forme di pubblicità al fine di garantire la massima trasparenza e democraticità al rapporto associativo; l’organo amministrativo dovrà osservare rigorosamente le norme del presente Statuto volte a fornire la massima pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, nonché ai bilanci o rendiconti economici e finanziari di gestione, di cui alla precedente lettera d); il tutto al fine di garantire la massima trasparenza alla vita associativa e tutelare tutti i Soci, Associati o Partecipanti;

f) le quote ed i contributi associativi sono assolutamente intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Le quote ed i contributi associativi non potranno mai essere rivalutati, salvo che ciò non venga reso obbligatorio da future norme di legge in materia. Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento interno che sarà eventualmente redatto dall’organo amministrativo, si fa espresso rinvio alle norme di legge.

Per eventuali controversie si farà rinvio alle decisioni di un Collegio arbitrale, che sarà composto da 3 membri e la cui nomina, al fine di garantire la massima trasparenza e democraticità alla vita associativa, sarà demandata all’Assemblea dei Soci, Associati o Partecipanti”.

Casale Monferrato, 28 giugno 1998.

Il Presidente                       dott. Riccardo Pinotti

Il Vice Presidene Anziano    dott. prof. Carlo Tibaldeschi

Il Vice Presidente Censore   dott. Giuseppe de Lama

Il Segretario generale           dott. Pier Felice degli Uberti

Il Tesoriere                          dott. prof. Maria Loredana Pinotti