Gazzetta Ufficiale Numero 204 del 01 settembre 1939
Ordinamento dello stato civile.

TITOLO I Degli uffici e degli ufficiali dello stato civile.

Articolo 1.
Ogni Comune ha un ufficio di stato civile.
Il sindaco o chi in sua vece regge il Comune è l’ufficiale dello stato civile.
Egli può delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile a uno o più consiglieri o, in mancanza, ad altre persone che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale.
Per gli atti di nascita, di morte e di richiesta della pubblicazione di matrimonio la delegazione può essere fatta anche al segretario comunale o ad altri impiegati del Comune.

TITOLO II Delle norme generali relative ai registri ed agli atti dello stato civile.

Articolo 14.
In ciascun ufficio di stato civile si devono tenere i seguenti registri:
1) di cittadinanza;
2) di nascita;
3) di matrimonio;
4) di morte.

Articolo 15.
I registri devono essere stampati e conformi in tutto lo Stato, anche per le dimensioni, ai moduli che sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Articolo 16.
I registri dello stato civile sono tenuti in doppio originale.

TITOLO V Dei registri di nascita. degli atti di nascita.degli atti di riconoscimento dei figli naturali

CAPO I: Dei registri di nascita
Articolo 64.
Ciascuna delle due parti dei registri di nascita è suddivisa in due serie distinte rispettivamente con le lettere A e B.
Articolo 65.
Nella serie A della parte prima si ricevono le dichiarazioni delle nascite, comprese quelle di cui agli artt. 69 e 74.
Nella serie B della stessa prima parte si ricevono le dichiarazioni tardive di nascita di cui all’art. 68.
Articolo 66.
Nella serie A della parte seconda, composta di fogli con moduli stampati, si trascrivono per intero gli atti di nascita ricevuti dall’ufficiale dello stato civile del Comune in cui la nascita ebbe luogo occasionalmente.
Nella serie B della stessa seconda parte, composta da fogli in bianco, si iscrivono: (…)

CAPO II: Degli atti di nascita, degli atti di riconoscimento dei figli naturali.
Articolo 67.
La dichiarazione di nascita si deve fare all’ufficiale dello stato civile nei dieci giorni successivi alla nascita. (…)
Articolo 71.
L’atto di nascita enuncia il Comune, la casa, il giorno e l’ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli è stato dato. (…)
Articolo 72.
E’ vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, (…)
Articolo 73.
Se la nascita è da unione legittima, nell’atto relativo, oltre alle indicazioni di cui all’art.71, si devono enunciare il nome e cognome, l’età, la cittadinanza o il rapporto di sudditanza, la professione e la residenza del padre e della madre.
Se la nascita è da unione illegittima (rectius: naturale), le enunciazioni sopra indicate devono essere fatte soltanto per il genitore o per i genitori che personalmente rendono la dichiarazione di nascita, (…)

CAPO VI: Dei registri e degli atti di matrimonio
Articolo 124
Nella prima parte dei registri di matrimonio l’ufficiale dello stato civile iscrive gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui, eccetto quelli indicati nel comma quarto dell’articolo seguente.
Articolo 125
La parte seconda dei registri di matrimonio è suddivisa in tre serie, distinte rispettivamente con le lettere A, B, C. (…)
Articolo 126
L’atto di matrimonio deve indicare:
1) il nome e cognome, l’età, la cittadinanza o il rapporto di sudditanza, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi;
2) il nome e cognome dei loro genitori;
3) (abrogato);
4) la data della eseguita pubblicazione, o il decreto di dispensa; (…)

TITOLO VII: Dei registri e degli atti di morte

Articolo 140
L’atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l’ora della morte, il nome e cognome, l’età, il luogo di nascita, la professione e la residenza del defunto e, quando si tratta di straniero, la cittadinanza; il nome ed il cognome del coniuge superstite, se il defunto era congiunto in matrimonio, o del predefunto coniuge, se era vedovo; il nome e cognome, la professione e la residenza del padre o della madre del defunto; la professione e la residenza dei dichiaranti. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in esecuzione di una sentenza di condanna alla pena di morte, ovvero avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena, non si fa menzione nell’atto di tali circostanze.

TITOLO XI Degli estratti degli atti dello stato civile e dei relativi certificati

Articolo 184 [Rilascio degli estratti degli atti dello Stato Civile]
Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto, nel quale sono riportate le indicazioni contenute nell’atto originale e nelle relative annotazioni, con l’osservanza, quando l’atto riguarda figli naturali, delle norme stabilite nell’art. 186.
Però se nell’originale sono state fatte annotazioni o apportate rettificazioni che modificano o integrano il testo dell’atto, l’estratto è formato avuto riguardo alle annotazioni e alle rettificazioni tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell’atto che devono intendersi modificate o integrate in base alle annotazioni o rettificazioni medesime.
Se sorgono difficoltà circa la formazione dell’estratto, il Procuratore della Repubblica su richiesta dell’interessato o dell’ufficiale dello Stato Civile dà le opportune disposizioni. (1)
In tutti i casi in cui è prescritta o viene richiesta da pubbliche autorità la presentazione ad uffici pubblici di estratti o copie di atti dello stato civile è sufficiente la presentazione di estratti formati secondo le disposizioni precedenti.

(1) La denominazione di Procuratore della Repubblica, citata nel presente comma, è stata così modificata dall’art. 1, D.Lgs.C.S. 02.08.1946, n. 72, e dalla L. 10.02.1953, n. 73

Articolo 185 [Rilascio degli estratti degli atti dello stato civile per copia integrale]
Gli estratti degli atti dello Stato Civile possono essere rilasciati dall’ufficiale dello Stato Civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta, la quale deve essere preventivamente autorizzata dal procuratore della Repubblica. (1)
L’estratto per copia integrale deve contenere:
1) la trascrizione esatta dell’atto come trovasi sul registro, compresi il numero e le firme appostevi;
2) le singole annotazioni che si trovano sull’atto originale;
3) l’attestazione, da parte di chi rilascia l’estratto, che la copia è conforme all’originale.
(1) La denominazione di Procuratore della Repubblica, citata nel presente comma, è stata così modificata dall’art. 1, D.Lgs.C.S. 02.08.1946, n. 72, e dalla L. 10.02.1953, n. 73

Articolo 186 [Omissione di indicazioni]
Negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio concernenti i figli naturali, l’ufficiale dello Stato Civile deve omettere ogni indicazione da cui risulta che la paternità o la maternità non è conosciuta.
Se si tratta di figlio naturale riconosciute o legittimato, è indicato soltanto il nome del genitore o dei genitori che l’hanno riconosciuto o legittimato.
Il figlio naturale non riconosciuto né legittimato, il quale è stato adottato, ed il figlio naturale riconosciuto successivamente alla adozione, deve essere indicato col solo cognome dell’adottante e come figlio di questo salvo che l’interessato richieda di far constare la sua qualità di figlio adottivo.
Se l’adozione è stata compiuta da entrambi i coniugi deve farsi menzione dell’uno e dell’altro.
Il figlio naturale non riconosciuto, né legittimato, il quale è stato affiliato con l’attribuzione del cognome dell’affiliante, deve essere indicato con questo solo cognome e come figlio di questo, anche se successivamente all’affiliazione ha avuto luogo il riconoscimento o la legittimazione e sempre che l’affiliazione non sia stata dichiarata estinta, a termini dell’art. 407 del libro primo del Codice Civile, salvo che l’interessato richieda di far constare la sua qualità di affiliato.
Se l’affiliazione è stata compiuta da entrambi i coniugi, deve farsi menzione dell’uno e dell’altro.
Il figlio naturale che sia stato o sia riconosciuto da un solo genitore e che sia stato o sia successivamente adottato o affiliato, assume il cognome dell’adottante o dell’affiliante; se sia stato o sia adottato o affiliato da entrambi i coniugi assume il cognome del marito sempre che l’affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta a termine degli artt. 410 e 411 del Codice civile. (1)
Il cognome con cui viene indicato il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore e successivamente adottato od affiliato, spetta anche ai figli legittimi di costui. L’interessato, divenuto maggiorenne, potrà richiedere di far constare la qualità di figlio adottivo o di affiliato. (1)
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai certificati di cittadinanza ed a quelli attestanti lo stato di famiglia. (2)

(1) Il presente comma è stato prima aggiunto dall’art. 4, L. 31.10.1955, n. 1064, è poi così sostituito dalla L. 03.02.1963, n. 51
(2) Il presente articolo è stato così modificato dalla L. 28.07.1950, n. 586

Articolo 187
– (abrogato)
Articolo 188 [Contenuto degli estratti degli atti]
Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere:
1) l’intitolazione di estratto per riassunto o per copia integrale con l’indicazione del registro dal quale l’estratto viene desunto, nonché dell’anno e del comune a cui il registro stesso appartiene;
2) la sottoscrizione dell’ufficiale dello Stato Civile o del funzionario delegato a norma del l’articolo 5, comma secondo;
3) il bollo d’ufficio.

Articolo 189 [Modalità di rilascio degli estratti degli atti]
Gli estratti degli atti dello Stato Civile ed i certificati vengono rilasciati sopra la carta prescritta dalle leggi sul bollo e contrassegnata a margine col numero progressivo di cui all’articolo 192.

Articolo 190
Per il rilascio degli estratti e certificati di stato civile, oltre all’importo della carta bollata, l’ufficiale dello stato civile riscuote il diritto di L. 1.000 per ogni facciata o parte di facciata.

Articolo 191 [Rilascio gratuitto degli estratti e certificati]
Gli estratti e certificati di cui al precedente articolo sono rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorità per uso d’ufficio.
Il diritto di cui all’articolo precedente è ridotto del 50 per cento per il rilascio di estratti e certificati a qualsiasi persona nei casi in cui è prevista l’esenzione dell’imposta di bollo. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 27, D.L. 28.02.1983, n. 55
L’art. 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, è sostituito dal seguente:
“Prima dell’ultimo capoverso dell’art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono inseriti i seguenti commi:
“Il figlio naturale che sia stato o sia riconosciuto da un solo genitore e che sia stato o sia successivamente adottato o affiliato, assume il cognome dell’adottante o dell’affiliante; se sia stato o sia adottato o affiliato da entrambi i coniugi assume il cognome del marito sempre che l’affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta a termine degli articoli 410 e 411 del Codice civile.
Il cognome con cui viene indicato il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore e successivamente adottato od affiliato, spetta anche ai figli legittimi di costui.
L’interessato, divenuto maggiorenne, potrà richiedere di far constare la qualità di figlio adottivo o di affiliato”.

Articolo 192
Negli uffici di stato civile deve essere tenuto un registro dei diritti riscossi, (…)