(Gazz. Uff. 31 marzo 1874, n. 77)
relativo al riordinamento degli Archivi di Stato

VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA

Veduto il Nostro Decreto 5 marzo corrente, col quale gli Archivi di Stato furono riuniti nella dipendenza del Ministero dell’Interno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell’Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E’ istituito presso il Ministero dell’Interno un Consiglio per gli Archivi, composto di un Presidente e di otto Consiglieri nominati per Decreto Reale, su proposta dei Ministri dell’Interno e della Istruzione Pubblica, scelti fra persone estranee al personale degli Archivi: ne è Segretario il Direttore della Divisione ministeriale incaricata del servizio degli Archivi.

Le funzioni dei componenti il Consiglio sono gratuite: una indennità è però dovuta a quelli di essi che non abbiano residenza in Roma.

Art. 2

Al Consiglio per gli Archivi deve essere chiesto parere su quanto concerne:

La compilazione ed interpretazione delle Leggi e dei Regolamenti;

L’ordinamento generale degli Archivi e del corrispondente servizio;

Il metodo dei lavori di ordinazione e pubblicazione degli atti;

I programmi degli esami di ammissione e promozione degli Uffiziali;

Le promozioni degli Uffiziali per merito;

Le disposizioni per le quali nel personale del Ministero sarebbe necessario una deliberazione del Consiglio d’amministrazione.

Art. 3

La vigilanza del servizio archivistico nelle Provincie è esercitata da Sovrintendenti sotto la direzione del Ministero dell’Interno. Con altro Decreto, udito il Consiglio per gli Archivi, sarà indicato il territorio di ciascuna Sovrintendenza.

Art. 4

Sono attribuzioni delle Sovrintendenze:

Gli esami di ammissione e promozione;

La disciplina degli Ufficiziali;

L’osservanza delle Leggi e dei Regolamenti;

Le informazioni sull’andamento e sui bisogni del servizio;

La direzione ed unità di fine dei lavori che si compiono negli Archivi dipendenti;

La corrispondenza col Ministero.

Art. 5

Uno dei Direttori degli Archivi compresi in ciascuna Sovrintendenza, designato dal Consiglio, ha il titolo e le attribuzioni di Sovrintendente.

Art. 6

Gli Uffiziali di Archivio sono divisi in due categorie, secondo gli studi che da essi si richiedono ed i servizi a cui essi devono soddisfare.

Art. 7

Il numero, i gradi, le classi degli Uffiziali nelle due categorie e le norme per la progressione degli stipendi relativi saranno fissati con altro decreto, udito il Consiglio per gli Archivi.

Art. 8

Le nomine degli Uffiziali d’Archivio sono fatte per concorso; le promozioni per esame. per anzianità o per merito, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio per gli Archivi. Per le nomine dei direttori il Consiglio proporrà al Ministero le persone meritevoli.

Art. 9

Cogli Uffiziali compresi nel territorio di una Sovrintendenza si forma per le promozioni di merito e di anzianità un solo ruolo separato da quello di ogni altra Sovrintendenza.

Art. 10

Gli Uffiziali d’Archivio non vengono traslocati fuori del territorio della propria Sovrintendenza, e nel territorio della medesima sono traslocati solamente per motivi di servizio o di disciplina, udito il Consiglio per gli Archivi. Le promozioni non importano cambio di residenza, neppure per la nomina di Sovrintendente.

Art. 11

La classificazione nelle due categorie sovrindicate degli Uffiziali presentemente in servizio sarà proposta dal Consiglio per gli Archivi.

Art. 12

Negli Archivi principali sono aperte scuole di paleografia e di dottrina archivistica per cura degli Uffiziali addetti ai medesimi, sotto la direzione del Sovrintendente.

Art. 13

Il Consiglio per gli Archivi nelle sue prime adunanze proporrà le regole che crederà necessarie:

Per l’esercizio delle sue attribuzioni;

Per l’ordinamento, la classificazione e le guarentigie del personale archivistico;

Per la disciplina interna degli Archivi;

Pel servizio pubblico degli Archivi;

Per le Scuole di paleografia e di dottrina archivistica;

Per gli esami degli Uffiziali;

Per l’unificazione delle tasse d’Archivio;

Pel deposito negli Archivi degli atti che devono essere custoditi;

Per la conservazione di ogni documento che ora o poi possa giovare agli interessi della scienza, dello Stato, e dei privati;

Per quanto altro occorra all’esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 26 marzo 1874

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 31 marzo 1874
Vol. 75 Atti del Governo a c. 46, Ayres
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Vigliani