Circolare MI.A.C. n. 1(88) del 21/1/1988
Prot. 08800429 15 100-23/A.01 3.000.006

Rilascio notizie anagrafiche

Pervengono con sempre maggiore frequenza quesiti da parte delle amministrazioni comunali circa la possibilità di rilasciare elenchi nominativi di residenti in anagrafe a privati che ne facciano richiesta per le più varie finalità di studio e di ricerca nonché da enti pubblici per varie motivazioni ed, infine, sulla possibilità di collegare, nel caso di impianti informatizzati, terminali presso sedi dei vigili urbani o di servizi circoscrizionali.
Sull’argomento è stata già emanata la circolare n. 5249 (10) del 4 luglio 1978 che forni ampie istruzioni sul comportamento da tenersi da parte delle amministrazioni comunali e la circolare n. 4 del 23 marzo 1982 per quanto riguarda i collegamenti via terminale tra anagrafi dotate di elaboratori elettronici e sale delle forze di polizia.
Tuttavia a completamento di quanto in precedenza diramato si intendono fare alcune considerazioni che dovranno contribuire a far sì che gli uffici anagrafici siano in grado di conoscere gli ambiti entro i quali adottare autonomamente una responsabile linea di condotta.
La pubblicità dell’atto anagrafico riconosciuta dall’art. 2 della legge anagrafica e la generalizzata possibilità di accesso alle notizie anagrafiche prevista dall’articolo 29 del Reg. Anagrafico, vengono però ridimensionate dall’articolo 32 del Regolamento stesso che preclude alle persone estranee all’ufficio di anagrafe la consultazione delle relative schede.
Dall’insieme ditali disposizioni, ne consegue che non è possibile consentire il rilascio di elenchi nominativi di residenti in anagrafe.
È peraltro evidente che una siffatta rigorosa interpretazione delle norme va contemperata con i superiori interessi della collettività e valutata anche in considerazione della mutata fisionomia che i servizi anagrafici hanno assunto nel tempo e cioè, da mera rilevazione statistica sotto vari aspetti della popolazione, a punto di riferimento e di programmazione per gran parte dei servizi sociali.
Ed è in quest’ottica che si è determinata una favorevole predisposizione nel consentire la fornitura di elenchi di nominativi iscritti in anagrafe nei confronti delle richieste provenienti da enti e/o amministrazioni pubbliche motivate da fini di effettiva utilità sociale o di pubblico interesse.
Tale tendenza è stata peraltro recepita nel corso dell’elaborazione del nuovo regolamento anagrafico che, tuttavia, ha previsto due distinti regimi per i soggetti pubblici e per quelli privati.
Mentre per i primi è espressamente prevista la possibilità di rilasciare elenchi di iscritti nelle anagrafi, per i soggetti privati non viene esclusa tale eventualità ma a condizione che i dati anagrafici vengano resi anonimi ed aggregati per fini statistici e di ricerca.
Da quanto esposto scaturisce la soluzione ad alcuni dei numerosi quesiti proposti da più Comuni.
Peraltro l’uso sempre più esteso del mezzo informatico induce più di una amministrazione pubblica a chiedere un collegamento con le anagrafi comunali qualora dotate di elaboratori elettronici, o ad installare un proprio terminale negli uffici comunali.
Si è già detto che, per quanto riguarda le forze di polizia, l’ipotesi è già stata presa in considerazione con il documento n. 4 del 23 marzo 1982.
Peraltro tenuto conto del ruolo di collaborazione per l’ordine e la sicurezza pubblica assegnato ai Comuni dalla legge 1 aprile 1981 n. 121, ruolo da svolgere indipendentemente dai mezzi tecnici a disposizione, si ritiene, come già esplicitato per alcuni casi, che l’accesso alle notizie anagrafiche possa essere ugualmente consentito sia pure con gli accorgimenti e le cautele indicate nella circolare n. 4/1983.
Per quanto riguarda collegamenti a mezzo terminale, nell’ambito delle articolazioni di servizio delle amministrazioni comunali, e sempre che si tratti di mera consultazione ad opera di personale esclusivamente addetto all’ufficio utente del servizio, non sembra che vi ostino particolari motivi.
Non può invece accedersi alla richiesta di un continuo collegamento con gli uffici anagrafici anche quando la richiesta pervenga da parte di una pubblica amministrazione quale ad esempio quella delle finanze.
Senza voler escludere una forma di collaborazione tra amministrazioni pubbliche è intuitivo che la stessa non può andare al di là di una fornitura, ragionevolmente cadenzata, di dati ma non oltre.
Diversamente si verrebbe a creare un’anagrafe al di fuori dell’istituzione comunale in aperto contrasto con il disposto dell’articolo uno delle legge 24 dicembre 1954, n 1228 che riserva al Comune detto compito.
Per quanto riguarda infine il collegamento con le Unità sanitarie locali e le sedi INPS, si fa esplicito richiamo alle circolari n. 2 del 15 febbraio 1986 per quel che riguarda le U.S.L. e 23 del successivo 26 novembre ed alla recente circolare n. 14 del 15 dicembre 1987 relativa all’anagrafe dei pensionati prevista dalla legge n. 903 del 1965.
Ciò premesso si ritiene di avere esaurientemente indicato con il presente documento, l’ottica nella quale vanno esaminati e risolti numerosi quesiti pervenuti a questo Ministero nonché le richieste che saranno rivolte alle amministrazioni comunali.
Si confida pertanto nell’opera di informazione che le SS.LL. svolgeranno presso le amministrazioni comunali cui vorranno altresì assicurare come di consueto la più ampia collaborazione onde pervenire sollecitamente in loco alla soluzione dei vari casi che si dovessero prospettare.