Gazzetta Ufficiale Numero 267 del 19 novembre 1955
Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all’ordinamento dello stato civile.

Preambolo [Preambolo]
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:

Articolo 1 [Casi di omissione della dichiarazione di paternità]
L’indicazione della paternità e della maternità sarà omessa:
1 – negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;
2 – in tutti i documenti di riconoscimento.
Articolo 2 [Altri casi di omissione di maternità e paternità]
L’indicazione della paternità e della maternità sarà altresì omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della presente legge, e nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all’esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione.

Articolo 3 [Indicazione del luogo e della data di nascita.
Nei casi di cui agli articoli precedenti dovrà sempre essere indicato il luogo e la data di nascita.

Articolo 4 [Commi aggiunti all’art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238]
Prima dell’ultimo capoverso dell’art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono inseriti i seguenti commi:
“Il figlio naturale che sia stato o sia riconosciuto da un solo genitore e che sia stato o sia successivamente adottato o affiliato, assume il cognome dell’adottante o dell’affiliante; se sia stato o sia adottato o affiliato da entrambi i coniugi assume il cognome del marito sempre che l’affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta a termine degli articoli 410 e 411 del Codice civile.
Il cognome con cui viene indicato il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore e successivamente adottato od affiliato, spetta anche ai figli legittimi di costui. L’interessato, divenuto maggiorenne, potrà richiedere di far constare la qualità di figlio adottivo o di affiliato”. (1)
(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. unico L. 03.02.1963, n. 51.

Articolo 5 [Entrata in vigore]
Le disposizioni di cui all’art. 2 entrano in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione dei regolamenti di attuazione emanati dai Ministri competenti.Le altre norme entrano in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.