Gazzetta Ufficiale Numero 42 del 14 febbraio 1963
Modificazione dell’art. 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all’ordinamento dello Stato civile.
Articolo Unico [Sostituzione dell’art. 4 L. 31.10.1955, n.1064]
L’art. 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, è sostituito dal seguente:
“Prima dell’ultimo capoverso dell’art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono inseriti i seguenti commi:
“Il figlio naturale che sia stato o sia riconosciuto da un solo genitore e che sia stato o sia successivamente adottato o affiliato, assume il cognome dell’adottante o dell’affiliante; se sia stato o sia adottato o affiliato da entrambi i coniugi assume il cognome del marito sempre che l’affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta a termine degli articoli 410 e 411 del Codice civile.
Il cognome con cui viene indicato il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore e successivamente adottato od affiliato, spetta anche ai figli legittimi di costui.
L’interessato, divenuto maggiorenne, potrà richiedere di far constare la qualità di figlio adottivo o di affiliato”.