Costituzione della Repubblica Italiana

Principi fondamentali
1.L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
7.Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
8.Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
9.La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione

Parte I – Diritti e doveri dei cittadini
Titolo I: Rapporti Civili
22.Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Disposizioni transitorie e finali
XIV.I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. L’Ordine Mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
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Abreviazioni Giuridiche
art. artt.,articolo-articoli
c.c.,codice civile
c.p.,codice penale
Cost.,Costituzione della Repubblica Italiana
D.Lgs.,Decreto legislativo
D.P.R.,Decreto Presidente Repubblica
L.,Legge
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Costituzione: le leggi e le consuetudini che stabiliscono l’ordinamento politico di uno stato.

Codice: raccolta di leggi comprendente la maggior parte delle norme che regolano una data materia.

Il codice moderno (Code Napolèon del 1804) raccoglie in unico testo 2281 articoli; gran parte delle sue norme state trasportate nel Codice Civile Italiano pubblicato nel 1865 e in vigore fino al 1942.
Attualmente in Italia sono in vigore:

Codice Civile del 21 aprile 1942 – norme giuridiche aventi riferimento ai rapporti tra le persone in materia civile; diviso in libri (sei), titoli, capi, sezioni, articoli (2969).

Libro primo: delle persone e della famiglia , Libro secondo:delle successioni, Libro terzo:della proprietà, Libro quarto:delle obbligazioni, Libro quinto:del lavoro, Libro sesto:della tutela dei diritti

Codice di procedura civile del 21 aprile 1942 – norme che regolano il giudizio da emettere nelle controversie di natura civile. Si divide in quattro parti: 1) organi giudiziari, atti processuali ecc. 2) processo di accertamento ecc. 3) processo in esecuzione ecc. 4) procedimenti speciali ecc.

Codice penale del 1 luglio 1931 – determina la specie dei reati e delle pene relative. Si divide in tre libri: reati in generale, delitti in particolare, contravvenzioni.

Codice di procedura penale del 1 luglio 1931 regola la nascita, lo svolgimento e l’estensione del processo penale.

Codice della navigazione del 21 aprile 1942, tratta della navigazione marittima e interna, della navigazione aerea e le relative disposizioni penali in materia.

Codice penale militare di pace e Codice penale militare di guerra (1941).

Codice postale e delle Telecomunicazioni (1937) – servizi postali e radiodiffusioni.

Codice della strada (1938)

Codice di diritto Canonico – norme attinenti alla vita della Chiesa, ai rapporti dei religiosi ecc., promulgato da Benedetto XV il 27 maggio 1917. Diviso in 5 libri e 2414 articoli o “canoni”.