PIER FELICE DEGLI UBERTI

Sessant’anni fa, il 1° gennaio 1948, entrava in vigore la Costituzione[1] della Repubblica Italiana, al cui proposito ricordo le parole di Umberto Terracini, presidente dell’Assemblea, che la descrive pensata e redatta “come un patto di amicizia e fraternità di tutto il popolo italiano, cui essa la affida perché se ne faccia custode severo e disciplinato realizzatore”. La nostra Costituzione dimostra un’apertura mentale sulla nobiltà difficilmente eguagliabile nel mondo. La materia nobiliare è contenuta nelle “Disposizioni transitorie e finali”, sezione non così rigidamente immutabile, che alla disposizione XIV enuncia: I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della Consulta araldica”. Questa “apertura” rispecchia la società dell’epoca, dove la nobiltà godeva il pieno riconoscimento giuridico, anche se dopo la rivoluzione francese poteva considerarsi solo un’onorificenza “generalmente” ereditaria, e priva di qualunque privilegio in una monarchia costituzionale come lo era quella italiana. Tuttavia la nobiltà costituiva ancora il più alto obiettivo da raggiungere in un’ascesa sociale – lo dimostrano le concessioni avvenute durante il periodo fascista – e nell’immaginario collettivo una classe sociale blindata rappresentativa di quelle famiglie che avevano realizzato la storia del nostro Paese.

È chiaro che se i titoli nobiliari non sono riconosciuti, allo stesso tempo non sono stati neppure aboliti, cosa fra l’altro impossibile a farsi; allora come possiamo considerarli? Oggi la risposta non è facile e non può essere superficiale perché in questi 60 anni sono intervenuti tanti eventi che renderebbero qualunque risposta non completamente obiettiva.

Possiamo abbozzare solo delle considerazioni e dobbiamo – in mancanza di tutela giuridica – valutare quale metodo usare per catalogare e censire i discendenti delle famiglie dei ceti dominanti del nostro Paese. Dobbiamo anche pensare quale postulato applicare, infatti se consideriamo la nobiltà riconosciuta durante il Regno d’Italia che chiamiamo “nobiltà del Regno d’Italia”, applicheremo le ultime leggi nobiliari[2] del Regno, ritenendo giuridicamente nobili solo quelle famiglie iscritte nel Libro d’oro della nobiltà italiana[3], perché gli iscritti negli Elenchi ufficiali nobiliari italiani (1922-1933 e supl. 1934-36) se non avevano presentato la documentazione per l’iscrizione nel Libro d’oro dopo tutti questi anni sarebbero stati cancellati (come avvenne quando nell’Elenco del 1933 sparirono molte famiglie non estinte elencate in quello del 1922). In 60 anni è scomparsa almeno una generazione, e pertanto le generazioni successive a seguito dei noti eventi non possono risultare nel Libro d’oro. Va poi ricordato che, per avere l’iscrizione, oltre alla domanda si doveva aver pagato le relative tasse amministrative, ottenendo la registrazione alla Corte dei conti, dopo di che veniva spedito il relativo Decreto nei termini di legge; e va sottolineato che la semplice appartenenza ad una famiglia nobile non era il solo requisito necessario, ma si richiedevano anche i pareri positivi delle autorità prefettizie che avevano interpellato gli organi di polizia, ecc. Negli anni ‘70 del secolo passato assistiamo poi a quel radicale mutamento della società che ha portato all’introduzione della legge sul divorzio (898/70) e alla riforma del diritto di famiglia (151/75). Quindi se si applicassero – a livello privato – le leggi nobiliari per le “successioni” e i “riconoscimenti” di nobiltà preesistenti bisognerebbe applicare le ultime leggi nobiliari del Regno, che rimangono congelate al momento dell’entrata in vigore della Costituzione; in tutta obiettività una strada che non è storicamente percorribile.

Alcuni indicano un’altra possibile soluzione adottando come postulato l’applicazione della legislazione nobiliare esistente nello Stato preunitario dove ebbe origine la nobiltà. Tale alternativa sembra oggi più accettabile e coerente con la storia, ma nell’evenienza è necessario svolgere uno studio caso per caso confrontando i numerosi e differenti aspetti del diritto nobiliare, tenendo presente anche i vari mutamenti avvenuti nella legislazione nel corso dei secoli, ed anche così non si potrebbe raggiungere la certezza della giusta applicazione del diritto.

C’è poi chi afferma che bisogna rimanere rigorosamente legati ai termini dell’atto di concessione della nobiltà, indipendentemente da qualunque mutazione intervenuta in epoca successiva, ma anche questa soluzione non è perfetta perché se fosse applicata si potrebbero creare più persone aventi lo stesso diritto, e con tale parametro non si potrebbero tutelare i diritti acquisiti dovuti a successive legislazioni.

Vi è anche chi sostiene che oggi l’autorità per riconoscere in qualunque modo la nobiltà dovrebbe essere il Sovrano Militare Ordine di Malta, che a tutti gli effetti è uno Stato sovrano che tutela la nobiltà, ma in questo caso non possiamo dimenticare che oggi una prova nobiliare nel SMOM non può essere equipollente ad un riconoscimento di nobiltà secondo le leggi del non più esistente Regno d’Italia, perché il SMOM non è l’Italia, e perché quando le prove del SMOM erano equipollenti per il riconoscimento della nobiltà italiana, erano prove ben diverse da quelle di oggi, ovvero più impegnative. Tutto quanto esposto, oggi può rimanere solo nei limiti angusti di una discussione accademica tra studiosi ed appassionati di diritto nobiliare, restringendosi al mero ambito dell’interesse privato, ovvero in poche parole… a nulla!

In Italia, oggi gli studiosi discutendo scientificamente il diritto nobiliare si trovano davanti all’incertezza di tale diritto nell’attribuire una successione o un titolo nobiliare, e si può ben dire che l’aggettivo “nobile” attribuito ad una famiglia generalmente faccia ormai solo sorridere.

Un gruppo di discendenti da famiglie che hanno rappresentato i ceti dirigenti e dominanti di varie regioni storiche italiane, hanno deciso di seguire una strada più aderente alla nostra epoca che vive il XXI secolo, così che il 26 novembre 2003 è nata Famiglie Storiche d’Italia[4], un’organizzazione che, con una visione concreta ed attuale strettamente connessa alla nostra società, vuole riunire tutti coloro che discendano da famiglie che per generazioni hanno scritto la storia dell’Italia, con lo scopo di tutelare pubblicamente le tradizioni plurisecolari delle famiglie degli antichi ceti direttivi e dominanti, che potrebbero – secondo i concetti precedentemente espressi – non appartenere alla nobiltà, o se nobili non essere mai state considerate storiche.

Gli intenti sono: promuovere l’unione di tutte le famiglie storiche italiane e di tutti coloro che condividano i valori di questa tradizione; mantenere ed accrescere l’insieme di quei valori spirituali, morali, culturali e sociali, che rappresentano il comune retaggio ed il patrimonio delle famiglie storiche; studiare e far conoscere la genealogia e la storia di queste famiglie; dare corso ad iniziative che permettano di riscoprire il ruolo avuto dalle famiglie storiche nei secoli; utilizzare gli strumenti idonei alla promozione di tali conoscenze come conferenze, congressi, dibattiti, tavole rotonde, seminari di studi, corsi di orientamento ecc.; organizzare mostre, spettacoli, concerti musicali, manifestazioni a carattere storico e/o folkloristico, viaggi a carattere turistico ecc.; curare la pubblicazione di libri, riviste e monografie attraverso l’Istituto Araldico Genealogico Italiano e in collaborazione con l’Istituto Italiano per la Storia di Famiglia; favorire la consultazione degli archivi storico-familiari; diffondere la cultura della tutela, della promozione e della valorizzazione di tutto quanto riveste interesse artistico e storico di cui alla legge 01/06/1939 n. 1089 ivi compresi le biblioteche ed i beni di cui al D.P.R. 30/09/1963 n. 1409; contribuire al recupero, alla salvaguardia ed alla gestione di beni culturali e di patrimoni immobiliari; assistere sia moralmente che materialmente i propri associati in caso dibisogno; mantenere rapporti di reciprocità con associazioni ed organismi nazionali o esteri che si propongano e perseguano analoghe finalità.

Così Famiglie Storiche d’Italia vuole “certificare” la storicità di una famiglia, e vivendo pienamente il nostro tempo, dove ha valore solo la documentazione scientifica, riesaminare anche quei documenti che in altra epoca furono ritenuti validi per il riconoscimento di un diritto storico; e considera valida sia la genealogia giuridica che quella genetica.

Interessandosi solo alla dimostrazione della storicità di una famiglia applica poi le leggi italiane riferite alla famiglia in modo ben diverso da come avveniva nel Regno d’Italia, ed apre l’ingresso come aggregati anche ai discendenti ex-foemina di famiglie storiche che seppure non ne ricordano il cognome, ne rispettano le tradizioni e la storia.

[1] È la legge fondamentale e fondativa dello Stato Italiano, approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal Capo provvisorio della Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 298, edizione straordinaria, del 28 dicembre 1947.

[2] Rammento la Sentenza della Corte Costituzionale (101/67) che: “… dichiara la illegittimità costituzionale del R.D. 11 dicembre 1887, n. 5138, del R D. 2 luglio 1896, n. 313, del R D. 5 luglio 1896, n. 314, del R D. L. 20 marzo 1924, n. 442 (convertito con legge 17 aprile 1925, n. 473), del R.D.L. 28 dicembre 1924, n. 2337 (convertito con legge 21 marzo 1926, n. 597), del R D. 16 agosto 1926, n. 1489, del R D. 21 gennaio 1929, n. 61 e del R.D. 7 giugno 1943, n. 651…”

[3] Oggi conservato presso l’Archivio Centrale dello Stato a Roma.

[4] L’interesse sempre crescente per la storia di famiglia è uno degli aspetti più caratteristici del movimento culturale contemporaneo ed in questo senso il ruolo delle famiglie storiche non può essere considerato esaurito. Esso infatti, alla luce della Costituzione della Repubblica Italiana, può assumere un significato importante per la società riallacciandosi idealmente ai ceti dominanti e dirigenti del passato ed a quanto essi hanno prodotto con le loro opere contribuendo a scrivere la storia del nostro Paese. Per questa ragione l’Unione della Nobiltà d’Italia costituita a Milano il 14 febbraio 1986 si è trasformata in Famiglie Storiche d’Italia.