(in Gazz., Uff., 19 dicembre, n. 332)
Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente

Il Presidente della Repubblica:

Visto l’art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l’urgenza di affidare unitariamente alla specifica competenza di un Ministero appositamente costituito la gestione del patrimonio culturale e dell’ambiente al fine di assicurare l’organica tutela di interessi di estrema rilevanza sul piano interno e internazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l’interno, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l’agricoltura e le foreste, per l’industria, il commercio e l’artigianato e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1. E’ istituito il Ministero per i beni culturali e per l’ambiente, di seguito denominato il Ministero. Ad esso sono immediatamente attribuite le competenze indicate negli articoli seguenti. Altre competenze, anche in materia di spettacolo e archivi di Stato, saranno attribuite successivamente. Testo risultante a seguito della conversione [L 29.01.1975 n. 5 ART n. 1] Nell’art. 1, primo comma, le parole: “e per l’ambiente” sono sostituite con le altre: “e ambientali”; al terzo comma, sono soppresse le parole: “e archivi di Stato”.

Art. 2. Il Ministero provvede alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale del Paese. Promuove la diffusione dell’arte e della cultura, coordinando e dirigendo iniziative all’interno e, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d’intesa con lo stesso, all’estero. Ad esso sono devolute: a) le attribuzioni spettanti ai Ministero della pubblica istruzione per le antichità e belle arti, per le accademie e le biblioteche e la diffusione della cultura, nonchè quelle concernenti la sicurezza del patrimonio culturale; b) le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relative ai servizi della discoteca di Stato, escluse quelle concernenti le registrazioni, rilevazioni sonore, ricerche e documentazioni. Il Ministro esercita la vigilanza sugli enti, istituti ed associazioni già attribuita nelle materie sopra indicate al Ministero della pubblica istruzione ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ferme restando le competenze regionali, promuove, sentite le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, le iniziative necessarie per la protezione del patrimonio storico ed artistico della Nazione nonchè per la protezione dell’ambiente, con riguardo alle zone archeologiche e naturali, fatte salve le attribuzioni delle altre amministrazioni statali interessate e d’intesa, per le attività produttive, con i Ministri competenti. Ferme restando le attribuzioni esclusive spettantegli, ai sensi delle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, il Ministro per i beni culturali e per l’ambiente è sentito dal Ministro per i lavori pubblici ai fini della formulazione, sotto il profilo artistico e ambientale, delle proposte di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. Cura, d’intesa con i Ministri competenti, gli studi e la programmazione di scelte, iniziative e ricerche in materia di parchi e di riserve naturali, salve le competenze delle regioni. Testo risultante a seguito della conversione [L 29.01.1975 n. 5 ART n. 1] Nell’art. 2, secondo comma, la lettera b) è sostituita con la seguente: “b) le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relative ai servizi della discoteca di Stato, nonchè quelle della divisione 1ª (editoria libraria e diffusione della cultura) dei servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1973”; al secondo comma, è aggiunta in fine la seguente lettera: “c) le attribuzioni spettanti al Ministero dell’interno in materia di archivi di Stato, salvo quelle relative agli atti considerati come eccezione alla consultabilità dell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; nel terzo comma, le parole:” ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri” sono sostituite con le altre:” alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell’interno, e ne assicura il miglior coordinamento con le finalità proprie del Ministero”; al quinto comma le parole: “e per l’ambiente”, sono sostituite con le altre: “e ambientali”; è aggiunto in fine il seguente comma: “Le definizioni: Ministero e Ministro per la pubblica istruzione, Presidenza e Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero e Ministro per l’interno, contenute in provvedimenti legislativi e regolamentari relativi alle materie oggetto del trasferimento operato dal presente decreto-legge sono sostituite con la definizione “Ministero e Ministro per i beni culturali e ambientali””.

Art. 3. Le Direzioni generali delle antichità e belle arti e delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, gli uffici periferici e gli istituti ad ordinamento speciale del Ministero della pubblica istruzione operanti nelle materie indicate all’art. 2, nonchè il servizio relativo alla discoteca di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono trasferiti alle dipendenze del Ministero, che potrà continuare ad utilizzare le attuali sedi. Il Consiglio superiore delle antichità e belle arti ed il Consiglio superiore delle accademie e delle biblioteche, mantenendo ferme le attuali competenze, diventano organi consultivi del Ministero e sono presieduti dal Ministro per i beni culturali e per l’ambiente. Sino alla costituzione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, le sezioni IV e V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti continuano ad esercitare le attuali competenze nelle materie scolastiche. Parimenti, continua ad esercitare le attuali competenze il consiglio di disciplina di cui all’art. 18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477. Testo risultante a seguito della conversione [L 29.01.1975 n. 5 ART n. 1] Nell’art. 3, il primo e il secondo comma, sono sostituiti con i seguenti: “Le Direzioni generali delle antichità e belle arti e delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, gli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione operanti nelle materie indicate nell’art. 2, i servizi relativi alla discoteca di Stato e alla divisione 1ª dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè gli archivi di Stato di cui alla lettera c) del precedente art. 2, che vengono organizzati in Direzione generale sostitutiva dell’attuale Direzione generale, sono trasferiti alle dipendenze del Ministero, che potrà continuare ad utilizzare le attuali sedi. Il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche e gli organi collegiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, mantenendo ferme le attuali competenze, diventano organi del Ministero. La loro attuale composizione è prorogata fino all’emanazione delle norme delegate relative alla loro ristrutturazione. Le competenze degli organi collegiali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, restano attribuite al Ministro per l’interno per quanto riguarda gli atti di archivio considerati come eccezione alla consultabilità in base all’art. 21 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica”.

Art. 4. Fino a che non sarà provveduto alla definitiva organizzazione del Ministero, a disciplinarne la struttura degli uffici e degli organi collegiali e l’inquadramento dei dipendenti, il personale comunque assegnato alla data di entrata in vigore del presente decreto agli uffici indicati nel primo comma del precedente art. 3 e alle segreterie degli organi consultivi indicati nel secondo comma dello stesso articolo, è di diritto collocato in posizione di comando presso il Ministero. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su congiunta proposta dei Ministri interessati, i suddetti dipendenti possono essere restituiti al Ministero di appartenenza previa sostituzione nella stessa posizione di comando con altrettanti dipendenti di pari carriera e qualifica. In relazione a particolari esigenze, il Ministro per i beni culturali e per l’ambiente è autorizzato a conferire, di concerto con il Ministro per il tesoro, speciali incarichi professionali ad esperti estranei all’amministrazione dello Stato e docenti universitari, nei limiti, nei modi ed alle condizioni di cui all’art. 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, comunque per non oltre cinque unità. Il Ministro può avvalersi, altresì, di personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da porre in posizione di comando o fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo sono limitati a sei unità, di cui tre con qualifica dirigenziale con esclusione dei dirigenti generali, e tre appartenenti alle altre carriere. Le attrezzature ed i beni già destinati alle direzioni generali ed agli uffici indicati nel precedente articolo passano in dotazione al Ministero. Presso il Ministero è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro. Testo risultante a seguito della conversione [L 29.01.1975 n. 5 ART n. 1] L’art. 4 è sostituito con il seguente: “Sono trasferiti al Ministero i ruoli di cui alle tabella B e C allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, nonchè ai quadri E e F della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con gli aumenti previsti all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, con le modifiche apportate dalla tabella (parte I) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3. é inoltre trasferito il personale dei ruoli degli archivi di Stato di cui alla lettera c) del precedente art. 2, salvo un contingente da determinarsi con decreto interministeriale tra le due amministrazioni interessate, che resterà temporaneamente comandato di diritto al Ministero dell’interno fino alla definitiva riorganizzazione dei servizi relativi alla competenza dal Ministero stesso conservata. é costituito il consiglio di amministrazione del Ministero che esercita le attribuzioni previste dall’art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, e successive modificazioni. Fino all’emanazione del regolamento per l’elezione dei rappresentanti del personale, questi sono nominati con la procedura prevista dall’art. 7, lettera d), della legge 18 marzo 1968, n. 249. Sono costituite altresì le commissioni di disciplina per il personale ai sensi dell’art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè dell’art. 48 della legge 5 marzo 1961, n. 90. Fino a che non sarà provveduto all’emanazione delle norme delegate relative alla definizione del Ministero, alla disciplina della struttura degli uffici e degli organi collegiali e all’inquadramento e caratterizzazione dei dipendenti, il restante personale comunque assegnato alla data di entrata in vigore del presente decreto agli uffici indicati nel primo comma del precedente art. 3 e alle segreterie degli organi indicati nel secondo comma dello stesso articolo, è di diritto collocato in posizione di comando presso il Ministero. Il personale di cui al comma precedente continua ad esercitare le funzioni attualmente attribuite e conserva il trattamento economico inerente alla qualifica; ha diritto alla progressione di carriera nei ruoli di appartenenza; il predetto personale rimane collocato in posizione di comando presso il Ministero nei limiti del contingente in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, contingente che sarà in ogni caso assicurato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su congiunta proposta dei Ministri interessati, i suddetti dipendenti possono essere restituiti al Ministero di appartenenza previa sostituzione nella stessa posizione di comando con altrettanti dipendenti di pari carriera e qualifica. In relazione a particolari esigenze, il Ministro per i beni culturali e ambientali è autorizzato a conferire, di concerto con il Ministro per il tesoro, speciali incarichi professionali ad esperti estranei all’amministrazione dello Stato e a docenti universitari, nei limiti, nei modi ed alle condizioni di cui all’art. 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, comunque per non oltre cinque unità. Il Ministro può avvalersi, altresì, di personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da porre in posizione di comando o fuori ruolo, che conserva le funzioni ed il trattamento economico inerente alla qualifica. I collocamenti fuori ruolo sono limitati a sei unità di cui tre con qualifica dirigenziale con esclusione dei dirigenti generali e tre appartenenti alle altre carriere. Le attrezzature e i beni già destinati alle direzioni generali ed agli organi indicati nel precedente art. 3 passano in dotazione al Ministero. Presso il Ministero è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro”.

Art. 5. Fino all’approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente, alle spese occorrenti sarà provveduto con gli iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro per le esigenze dell’ufficio per i beni culturali e per l’ambiente, nonchè con quelli relativi ai servizi di cui al precedente art. 3 e con gli altri stanziamenti riflettenti servizi e materia assegnati al nuovo Ministero, che saranno trasferiti, in uno con le disponibilità esistenti in conto residui, ad apposita rubrica del detto stato di previsione del Ministero del tesoro. Alle nuove o maggiori spese di carattere generale sarà provveduto, fino ad un massimo di L. 50.000.000 mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6855 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1975. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni 1974 e 1975 le occorrenti variazioni di bilancio. Testo risultante a seguito della conversione [L 29.01.1975 n. 5 ART n. 1] Nell’art. 5, primo comma, le parole: “e per l’ambiente” sono sostituite con le altre:” e ambientali”; al primo comma, dopo le parole: “stanziamenti riflettenti” è aggiunta l’altra: “personale”; dopo l’ultimo comma sono aggiunti i seguenti: “Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l’interno, con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e con il Ministro per i beni culturali e ambientali sarà provveduto al trasferimento e alla ripartizione tra il Ministero dell’interno e quello dei beni culturali e ambientali degli stanziamenti previsti nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno per l’anno finanziario in corso. Fino all’emanazione del su indicato decreto interministeriale i fondi relativi alle spese per i servizi ed il personale trasferiti al Ministero per i beni culturali e ambientali continueranno ad essere erogati dal Ministero dell’interno”. Testo risultante a seguito della conversione [L 29.01.1975 n. 5 ART n. 1] Dopo l’art. 5, è inserito il seguente articolo: “Art. 5-bis. — Fino a che non si sarà provveduto agli adempimenti di cui al quinto comma del precedente art. 4, un contingente del personale vincitore di concorso per l’accesso o per il passaggio di carriera per effetto di concorsi interni riservati o pubblici, o comunque assunto, nei ruoli centrali dipendenti dalla Direzione generale del personale degli affari generali amministrativi del Ministero della pubblica istruzione e dalla Direzione generale dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è destinato, in posizione di comando, al Ministero. La determinazione dei nominativi da includere nel contingente indicato è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione o del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I direttori generali delle antichità e belle arti e delle accademie e biblioteche continuano a partecipare di pieno diritto alle riunioni del consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione per gli affari concernenti le rispettive direzioni generali”.

Art. 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.