Gazzetta Ufficiale Numero 156 del 24 giugno 1957
Regolamento di attuazione della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all’ordinamento dello stato civile

Articolo 1 [Indicazione del numero dell’atto di nascita risultante dal registro]
In tutti gli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di morte e nelle carte di identità, l’indicazione del luogo e della data di nascita deve essere seguita dal numero dell’atto di nascita risultante dal relativo registro.
Articolo 2 [Casi di obbligo di indicazione della paternità e della maternità]
In ogni atto, dichiarazione, denunzia o documento relativi all’esercizio di diritti o all’adempimento di doveri derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione, dovranno essere indicate la paternità e la maternità della persona interessata.
Articolo 3 [Rilascio degli estratti per riassunto degli atti dello stato civile]
Per l’esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione è consentito, a richiesta dell’Amministrazione o dell’interessato, il rilascio degli estratti per riassunto degli atti dello stato civile con l’indicazione della paternità e della maternità.