(in Gazz. Uff. 31 ottobre 1963, n. 285)
Norme relative all’ordinamento
ed al personale degli archivi di Stato
Il Presidente della Repubblica:
Vista la legge 17 dicembre 1962, n. 1863, concernente delega al Governo per l’emanazione delle norme relative all’ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;
Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l’interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
TITOLO I
ATTRIBUZIONI E ORGANI DELL’AMMINISTRAZIONE
DEGLI ARCHIVI DI STATO
Art. 1.
È compito dell’Amministrazione degli archivi di Stato:
a) conservare: 1) gli archivi degli Stati italiani pre-unitari; 2) i documenti degli organi legislativi, giudiziari ed amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie del servizio; 3) tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo;
b) esercitare la vigilanza: 1) sugli archivi degli enti pubblici; 2) sugli archivi di notevole interesse storico di cui siano proprietari, (1) possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati. L’Amministrazione degli archivi di Stato ha altresì facoltà di consultare, ai fini della ricerca scientifica e dei servizi di documentazione, gli archivi e i documenti indicati nella lettera b) del precedente comma.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 29 novembre 1963, n. 310]
Art. 2. Direzione generale degli archivi di Stato.
Per l’attuazione dei compiti stabiliti dal precedente è istituita presso il Ministero dell’interno la Direzione generale degli archivi di Stato.
Art. 3. Organi preposti alla conservazione.
Gli organi che provvedono alla conservazione degli archivi e dei documenti di cui alla lettera a) del primo comma dell’art. 1 sono: a) l’archivio centrale dello Stato, con sede in Roma; b) gli archivi di Stato, con sede nei capoluoghi di Provincia. In non più di quaranta Comuni, nei quali esistano archivi statali rilevanti per qualità e quantità, possono essere istituite sezioni di archivio di Stato, con decreto del Ministro per l’interno, su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi.
Art. 4. Organi preposti alla vigilanza.
Gli organi che provvedono alla vigilanza sugli archivi di cui alla lettera b) del primo comma dell’art. 1 sono le sovrintendenze archivistiche, le sedi e circoscrizioni delle quali sono stabilite nella tabella A annessa al presente decreto.
Art. 5. Composizione.
È istituito presso il Ministero dell’interno il Consiglio superiore degli archivi.
Il Consiglio è composto da:
a) il Ministro per l’interno, presidente. Il Ministro può delegare alla presidenza un Sottosegretario di Stato per l’interno o uno dei due vice presidenti di cui al comma quarto;
b) quattro componenti scelti tra persone particolarmente competenti in discipline archivistiche, storiche o amministrative;
c) un componente designato dall’Accademia dei lincei, uno designato dalla Giunta centrale degli studi storici, e quattro professori di ruolo di discipline storiche o di discipline ausiliarie della storia nella scuola speciale per archivisti e bibliotecari presso le Università degli studi o nelle Facoltà di lettere e filosofia, o di giurisprudenza, o di scienze politiche, o di economia e commercio, o di Magistero delle Università degli studi, designati dal Ministero della pubblica istruzione;
d) quattro impiegati della carriera direttiva dell’Amministrazione degli archivi di Stato che rivestano qualifica non inferiore a quella di direttore, designati mediante elezioni dagli impiegati della medesima carriera.
Il direttore generale degli archivi di Stato e il sovrintendente all’archivio centrale dello Stato fanno parte di diritto del Consiglio.
Il Consiglio elegge nel proprio seno, a maggioranza di voti, due vice presidenti. Sono chiamati di volta in volta a partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, rappresentanti delle Amministrazioni statali, quando vengano trattate questioni che interessano le Amministrazioni stesse. I componenti non di diritto del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l’interno. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Se durante il triennio si verificano vacanze nei posti riservati ai componenti elettivi, vengono nominati, per la restante durata di esso, coloro che seguivano immediatamente, per numero di voti, nella graduatoria dei candidati. Le funzioni di segretario del Consiglio sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell’Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta una qualifica non inferiore a quella di sovrintendente-direttore capo di 2ª classe.
Art. 6. Competenze.
È compito del Consiglio superiore degli archivi dare parere su tutte le questioni di carattere generale attinenti all’organizzazione e al funzionamento degli archivi di Stato, delle Sovrintendenze archivistiche, degli archivi delle Amministrazioni statali e degli enti pubblici.
In particolare, sono sottoposti all’esame del Consiglio per il parere:
a) i progetti di legge e di regolamenti attinenti agli oggetti indicati nel comma precedente;
b) i programmi delle scuole di cui al capo IV, nonchè dei corsi di formazione e di perfezionamento per il personale dell’Amministrazione degli archivi di Stato;
c) il metodo e i criteri generali dell’ordinamento degli archivi e dei lavori archivistici in genere;
d) la disciplina dell’esercizio della vigilanza attribuita allo Stato sugli archivi privati di notevole interesse storico;
e) la nomina del sovrintendente all’archivio centrale dello Stato.
Art. 7. Riunioni.
Il Consiglio superiore degli archivi si riunisce in sessione ordinaria tre volte l’anno all’inizio di ciascun quadrimestre, e in sessione straordinaria ogni qualvolta il Ministro lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta da almeno la metà dei consiglieri.
In una delle sessioni ordinarie vengono sottoposti all’esame del Consiglio la relazione annuale sull’attività dell’Amministrazione degli archivi di Stato, programmi per l’ulteriore svolgimento di essa e la situazione del personale.
Art. 8. Giunta del Consiglio.
In seno al Consiglio è costituita una Giunta composta da:
a) Il Ministro, presidente. Il Ministro può delegare alla presidenza un Sottosegretario di Stato per l’interno o uno dei due vice presidenti;
b) i due vice presidenti;
c) i componenti di diritto di cui al terzo comma dell’art. 5;
d) tre consiglieri, uno per ciascuna delle categorie indicate nelle lettere b), c ), d) del secondo comma del ricordato art. 5, designati dal Consiglio.
Le funzioni di segretario della Giunta sono disimpegnate dal segretario del Consiglio.
Art. 9. Competenze della Giunta.
È compito della Giunta: a) esercitare le attribuzioni che il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, conferisce al Consiglio di amministrazione per il personale della carriera direttiva avente qualifiche non superiori a quelle di ispettore generale o di sovrintendente-direttore capo di 1ª classe, e per quello delle carriere di concetto ed esecutiva. Nell’esercizio di tali attubuzioni la Giunta è integrata da due rappresentanti del personale dell’Amministrazione degli archivi di Stato da nominarsi all’inizio di ogni triennio con le modalità previste dall’art. 146 del citato testo unico; b) dar parere in tutti i casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.
In particolare, sono sottoposti all’esame della Giunta per il parere:
1) le proposte di scarto di documenti ai sensi dell’art. 26;
2) le autorizzazioni alla comunicazione ai privati di documenti non compresi tra quelli dichiarati dalla legge consultabili senza limitazioni;
3) le proposte di acquisto di documenti di particolare importanza;
4) i trasferimenti a carattere permanente da uno ad altro archivio di Stato;
5) le richieste di prestito di documenti per l’estero.
La Giunta può inoltre provvedere su questioni di competenza del Consiglio, allorchè l’urgenza sia tale da non consentire l’immediata convocazione di questo. In tali casi le deliberazioni adottate dalla Giunta sono sottoposte alla ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva.
Art. 10. Riunioni della Giunta.
La Giunta del Consiglio superiore degli archivi si riunisce in via ordinaria quattro volte l’anno all’inizio di ciascun trimestre e in via straordinaria ogni qualvolta il Ministro lo ritenga necessario.
Per l’esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell’art. 9, valgono le disposizioni dell’art. 9 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.
Art. 11. Comitato per le pubblicazioni.
In seno al Consiglio è costituito un Comitato per le pubblicazioni composto da:
a) i due vice presidenti, il più anziano dei quali presiede;
b) i componenti di diritto di cui al terzo comma dell’art. 5;
c) tre consiglieri designati dal Consiglio. Del Comitato fa altresì parte il capo dell’ufficio studi e pubblicazioni della Direzione generale degli archivi di Stato, che esercita anche le funzioni di segretario.
È compito del Comitato dare parere sulle pubblicazioni che sono edite a cura dell’Amministrazione degli archivi di Stato. Possono essere chiamate di volta in volta a partecipare alle sedute del Comitato, con voto consultivo, persone particolarmente esperte nelle materie da trattare, anche estranee al Consiglio. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.
Art. 12. Commissione per la fotoriproduzione dei documenti.
In seno al Consiglio è costituita una Commissione per la fotoriproduzione dei documenti composta da: a) i due vice presidenti, il più anziano dei quali presiede; b) i componenti di diritto di cui al terzo comma dell’art. 5; c) tre consiglieri designati dal Consiglio. Della Commissione fa altresì parte il direttore della divisione della fotoriproduzione, legatoria e restauro della Direzione generale degli archivi di Stato, che esercita anche le funzioni di segretario. Sono chiamati di volta in volta a partecipare alle riunioni della Commissione, con voto consultivo, rappresentanti di altre Amministrazioni quando sono trattate questioni che interessano le Amministrazioni stesse.
È compito della Commissione:
a) fissare i criteri generali per la fotoriproduzione dei documenti degli archivi dello (1) Stato e degli enti pubblici;
b) dar parere sui progetti di legge e di regolamenti attinenti alla fotoriproduzione dei documenti di archivio;
c) dar parere su tutte le questioni che le siano sottoposte dal Ministro per l’interno; d) determinare, sulla base dei relativi costi, le tariffe delle fotoriproduzioni e delle copie ottenute mediante procedimenti meccanici o combinati eseguite negli archivi di Stato a richiesta di terzi. Le tariffe sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per l’interno di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze. La Commissione per la fotoriproduzione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 29 novembre 1963, n. 310]
Art. 13. Validità delle adunanze e delle deliberazioni.
Per la validità delle adunanze del Consiglio, della Giunta, del Comitato per le pubblicazioni e della Commissione per la fotoriproduzione dei documenti è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità, prevale il voto del presidente. Le deliberazioni e i pareri concernenti persone sono adottati a scrutinio segreto. Per la validità delle deliberazioni della Giunta quando esercita le attribuzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell’art. 9 è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei componenti.
Art. 14. Scuole presso gli archivi di Stato e corsi per il personale.
Presso gli archivi di Stato indicati nella tabella B annessa al presente decreto sono istituite scuole di archivistica, paleografia e diplomatica. Le scuole rilasciano il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica. Le norme per l’istituzione e l’ordinamento didattico delle scuole sono stabilite con regolamento da emanare su proposta del Ministro per l’interno, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro. Per lo svolgimento dei (1) corsi previsti dagli articoli 150 e 151 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l’Amministrazione degli archivi di Stato si avvale, oltre che delle scuole di cui al presente articolo, della collaborazione delle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Università degli studi, con l’osservanza delle norme contenute negli articoli 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 28 gennaio 1964, n. 23]
Art. 15. Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro.
È istituito, con sede in Roma, il Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato.
È compito del Centro:
a) studiare e sperimentare le attrezzature ed i procedimenti da usare nel servizio di fotoriproduzione, legatoria e restauro;
b) curare l’addestramento del personale dell’Amministrazione degli archivi di Stato addetto al servizio di fotoriproduzione, legatoria e restauro mediante corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione e di qualificazione tecnica. Ai corsi possono essere ammessi anche impiegati di altre Amministrazioni dello Stato, a spese delle Amministrazioni stesse; c) esercitare la vigilanza sulle attrezzature e sui procedimenti tecnici delle sezioni di cui all’art. 16; d) gestire gli impianti mobili per la fotoriproduzione e la disinfestazione. La direzione del Centro è affidata ad un impiegato della carriera direttiva dell’Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta qualifica non inferiore a quella di sovrintendente-direttore capo di 2ª classe.
Art. 16. Sezioni di fotoriproduzione.
Presso gli archivi di Stato, che sono elencati nel regolamento di esecuzione del presente decreto in numero non superiore a quaranta, sono istituite sezioni di fotoriproduzione. Il regolamento indica anche, fra i quaranta predetti, dieci archivi in cui alla sezione di fotoriproduzione è annesso un laboratorio di legatoria, e altri dieci in cui è annesso un laboratorio di legatoria e restauro.
Art. 17. Schedario nazionale degli archivi fotoriprodotti.
Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici danno notizia della fotoriproduzione dei propri archivi rispettivamente al sovrintendente all’archivio centrale dello Stato, ai direttori degli archivi di Stato e ai sovrintendenti archivistici competenti, che provvedono ad informare il centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato. Presso l’archivio centrale dello Stato è istituito lo schedario nazionale degli archivi fotoriprodotti.
TITOLO II
DOCUMENTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI
Art. 18. Condizione giuridica degli archivi e dei documenti dello Stato e degli enti pubblici.
Gli archivi che appartengono allo Stato fanno parte del demanio pubblico. Gli archivi che appartengono alle Regioni, alle Provincie o ai Comuni sono soggetti al regime del demanio pubblico. I singoli documenti che appartengono allo Stato, alle Regioni, alle Provincie e ai Comuni e gli archivi e i singoli documenti che appartengono agli enti pubblici non territoriali sono inalienabili.
Art. 19. Tutela dei documenti dello Stato.
Spetta ai sovrintendenti archivistici la tutela dei documenti appartenenti allo Stato che si trovino fuori degli archivi dello Stato. La tutela è esercitata nei modi previsti dal secondo comma dell’art. 823 del Codice civile.
Art. 20. Tutela dei documenti degli enti pubblici.
I sovrintendenti archivistici, qualora accertino che documenti di proprietà degli enti pubblici si trovino in possesso altrui, ne informano immediatamente l’ente proprietario perchè provveda alla tutela dei suoi diritti, notificando in pari tempo al detentore l’obbligo di restituire i documenti all’ente.
Art. 21. Limiti alla consultabilità dei documenti.
I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo 70 anni. I documenti dei processi penali sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del procedimento.
Il Ministro per l’interno, previo parere del direttore dell’archivio di Stato competente e udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente.
I documenti di proprietà dei privati, e da questi depositati negli archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal primo e dal secondo comma del presente articolo.
I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato documenti agli archivi di Stato, possono tuttavia porre la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell’ultimo settantennio. Tale liminzione, come pure quella generale stabilita dal primo comma, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali siano interessati per il titolo d’acquisto.
Art. 22. Estensione delle norme contenute nel precedente.
Le disposizioni dell’recedente sono applicabili, in quanto non siano in contrasto con gli ordinamenti particolari:
a) agli archivi correnti e di deposito degli organi legislativi, giudiziari e amministrativi dello Stato;
b) agli archivi degli enti pubblici.
Art. 23. Versamenti.
Gli organi indicati nel n. 2) della lettera a) del primo comma dell’art. 1 versano ai competenti archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni. Le liste di leva e di estrazione sono versate 70 anni dopo l’anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notari che cessarono dall’esercizio professionale anteriormente all’ultimo centennio.
Il sovrintendente all’archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.
Nessun versamento può essere ricevuto se non siano state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per i versamenti sono a carico delle Amministrazioni che li effettuano.
Le disposizioni del presente on si applicano al Ministero degli affari esteri.
Art. 24. Archivi degli uffici statali soppressi.
Gli archivi degli uffici statali soppressi sono versati ai competenti archivi di Stato.
Art. 25. Commissioni di sorveglianza.
Presso gli uffici centrali, interregionali, regionali, interprovinciali e provinciali delle Amministrazioni dello Stato, esclusi i Ministeri degli affari esteri e della difesa, e presso gli uffici giudiziari non inferiori ai tribunali sono istituite Commissioni di sorveglianza sui rispettivi archivi, composte dal capo dell’ufficio o da un suo delegato, da un impiegato della carriera direttiva del medesimo ufficio, che disimpegna anche le funzioni di segretario, dal sovraintendente all’archivio centrale dello Stato o dal direttore dell’archivio di Stato competente per territorio o da impiegati della carriera direttiva dei propri archivi da essi delegati.
È compito delle Commissioni:
a) esercitare la sorveglianza sulla conservazione e l’ordinamento degli archivi e sulla tenuta dei relativi inventari e degli altri strumenti di consultazione;
b) esercitare le funzioni di Commissioni di scarto;
c) esercitare la sorveglianza sulla applicazione delle norme dettate dalla Commissione per la fotoriproduzione di cui all’art. 12;
d) curare la preparazione dei versamenti nei competenti archivi di Stato.
Le Commissioni istituite presso gli uffici centrali curano altresì la compilazione e l’aggiornamento dei massimari di scarto.
Le Commissioni sono nominate per un triennio con decreto del Ministro da cui dipende l’ufficio interessato e si riuniscono almeno due volte l’anno e ogni qual volta sia richiesto dal capo dell’ufficio o dal rappresentante dell’Amministrazione degli archivi di Stato.
Per ogni seduta cui partecipano viene corrisposto ai componenti la Commissione un gettone di presenza nella misura stabilita dalle disposizioni in vigore. La relativa spesa fa carico alle Amministrazioni presso le quali sono costituite le Commissioni.
Art. 26. Scarto di documenti conservati negli archivi di Stato.
Il Ministro per l’interno può consentire, su conforme parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi, lo scarto di documenti conservati negli archivi di Stato.
Art. 27. Scarto di documenti degli uffici dello Stato.
Il Ministro per l’interno, sentita, se lo ritiene necessario, la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, decide sulle proposte di scarto formulate dalle Commissioni di cui all’art. 25. G
li uffici dello Stato ai quali non si applica l’art. 25 provvedono a costituire, con le medesime norme stabilite da detto articolo, e fatta sempre eccezione per i Ministeri degli affari esteri e della difesa, apposite Commissioni ogni volta che si rende necessario effettuare operazioni di scarto.
Anche sulle proposte formulate dalle Commissioni di cui al precedente comma decide il Ministro per l’interno, sentita, se lo ritiene necessario, la Giunta del Consiglio superiore degli archivi.
Art. 28. Ricerche di studio.
Le ricerche e letture per ragioni di studio di documenti conservati negli archivi di Stato sono gratuite.
Art. 29. Richieste per ragioni non di studio.
Le richieste di lettura e copia od estratti di documenti conservati negli archivi di Stato fatte dagli enti pubblici e dai privati per ragioni che non siano di studio devono essere redatte in carta bollata.
Il direttore dell’archivio di Stato appone sulle richieste il nulla osta che è assoggettato ad imposta di bollo nella misura di L. 200 ed a hssa di concessione governativa nella misura di L. 300 per la richiesta di lettura dei documenti, e di L. 600 per il rilascio della copia od estratto dei documenti stessi.
I suddetti tributi devono corrispondersi mediante applicazione di marche sulle richieste di lettura dei documenti o di rilascio della copia dei documenti stessi.
Le copie od estratti dei documenti sono redatti in carta bollata.
Restano salve le esenzioni in materia di imposta di bollo previste dalla tabella allegato B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.
I privati sono esenti dall’imposta di bollo per le richieste di lettura e di copia od estratto nonchè per il rilascio delle copie od estratti dei documenti di loro proprietà volontariamente depositati presso gli archivi di Stato.
Le domande e le copie, esenti dall’imposta di bollo, sono esenti anche dalla tassa di concessione governativa.
TITOLO IV
VIGILANZA
Art. 30. Obblighi degli enti.
Gli enti pubblici hanno l’obbligo di:
a) provvedere alla conservazione e all’ordinamento dei propri archivi;
b) non procedere a scarti di documenti senza osservare la procedura stabilita dall’art. 35;
c) istituire separate sezioni di archivio per i documenti relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni, redigendone l’inventario che deve essere inviato in triplice copia alla sovrintendenza archivistica, la quale provvede a trasmetterne una all’archivio di Stato competente per territorio e un’altra all’archivio centrale dello Stato. Prima del passaggio dei documenti alle sezioni separate d’archivio devono essere effettuate le operazioni di scarto;
d) consentire agli studiosi, che ne facciano richiesta, tramite il competente sovrintendente archivistico, la consultazione dei documenti conservati nei propri archivi e che siano consultabili ai sensi degli articoli 21 e 22.
Per l’attuazione di quanto disposto dalla lettera c) gli enti pubblici possono riunirsi in consorzio, affidando ad un unico impiegato la direzione delle sezioni separate d’archivio.
Art. 31. Direzione delle sezioni separate d’archivio.
La Direzione delle sezioni separate d’archivio di cui alla lettera c) del primo comma dell’art. 30 deve essere affidata a impiegati che siano in possesso del diploma conseguito nelle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli archivi di Stato o nelle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Università degli studi, allorchè si tratti di:
a) archivi delle Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario;
b) archivi delle Provincie;
c) archivi dei Comuni capoluoghi di Provincia;
d) consorzi di cui al secondo comma dell’art. 30;
e) archivi che il Ministro per l’interno, su proposta del sovrintendente archivistico competente e udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, giudichi di particolare importanza.
Art. 32. Archivi degli enti estinti.
Nel caso di estinzione di enti pubblici i rispettivi archivi sono versati nei competenti archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento in tutto o in parte, ad altri enti pubblici.
Art. 33. Inadempienza degli enti.
In caso di totale o parziale inadempienza, da parte degli enti, agli obblighi loro posti dagli articoli 30 e 31, il sovrintendente archivistico assegna ad essi un congruo termine perchè vi adempiano. Trascorso questo infruttuosamente, il Ministro per l’interno, su proposta del sovrintendente, ordina il deposito, negli archivi di Stato competenti, di quella parte degli archivi degli enti che costituiscono, o che avrebbero dovuto costituire, la sezione separata di cui alla lettera c) del primo comma dell’art. 30. Qualora l’inadempienza consista nella mancata istituzione della predetta sezione, il sovrintendente, invece di proporre il deposito di cui al precedente comma, può proporre al Ministro per l’interno, che provvede udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, l’istituzione della sezione con relativo ordinamento ed inventariazione dei documenti a cura dello Stato e a spese dell’ente.
Il Ministro per l’interno, su proposta del sovrintendente archivistico, o questi direttamente in caso di assoluta urgenza, ha anche facoltà di disporre il restauro di singoli documenti degli archivi degli enti e di adottare tutti gli altri provvedimenti necessari per impedirne il deterioramento. Le spese sono a carico dell’ente.
Art. 34. Deposito volontario.
Gli enti pubblici possono chiedere di depositare presso i competenti archivi di Stato i documenti dei loro archivi che dovrebbero costituire le sezioni separate di cui alla lettera c) del primo comma dell’art. 30.
Il Ministro per l’interno decide sulla richiesta, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi.
Le spese per le operazioni di deposito sono a carico dell’ente.
Art. 35. Scarto di documenti degli enti pubblici.
Gli enti pubblici stabiliscono con provvedimento motivato dei rispettivi organi deliberanti quali documenti dei propri archivi siano da scartare. Il provvedimento è sottoposto all’approvazione dell’autorità che esercita la vigilanza sull’ente, previo nulla osta del competente sovrintendente archivistico.
Art. 36. Dichiarazione di notevole interesse storico.
È compito dei sovrintendenti archivistici dichiarare, con provvedimento motivato da notificare in forma amministrativa, il notevole interesse storico di archivi o di singoli documenti di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati.
Contro i provvedimenti dei sovrintendenti i privati possono ricorrere, nel termine di sessanta giorni, al Ministro per l’interno che decide, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi.
Art. 37. Accertamento dell’esistenza degli archivi privati di notevole interesse storico.
I privati proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi di cui facciano parte documenti di data anteriore all’ultimo settantennio, hanno l’obbligo, entro tre anni dall’entrata in vigore del presente decreto e, in caso di successiva acquisizione, entro 90 giorni da essa, di darne notizia per iscritto al sovrintendente archivistico competente e al prefetto della Provincia.
I sovrintendenti archivistici accertano d’ufficio l’esistenza di archivi o di singoli documenti anche di data più recente, di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati, e di cui sia presumibile il notevole interesse storico. Tutti coloro che esercitano il commercio di documenti, nonchè i titolari di case di vendita, hanno l’obbligo di comunicare al competente sovrintendente archivistico l’elenco dei documenti posti in vendita. I pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l’obbligo di comunicare al competente sovrintendente archivistico l’eventuale esistenza di documenti tra gli oggetti da vendere. Entro tre mesi dalle comunicazioni di cui ai due precedenti commi il sovrintendente notifica ai denunzianti i provvvedimenti di sua competenza, dandone notizia al prefetto. Il silenzio del sovrintendente vale come autorizzazione alla vendita.
Art. 38. Obblighi per il privato.
I privati proprietari, possessori o detentori degli archivi o dei singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico hanno l’obbligo di:
a) conservare gli archivi e i singoli documenti, nonchè ordinarli e inventariarli, o consentire che all’ordinamento e all’inventariazione provveda il competente sovrintendente archivistico. Copia dell’inventario deve comunque essere inviata al sovrintendente che provvede a rimborsarne il costo;
b) permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il competente sovrintendente archivistico, la consultazione dei documenti che, d’intesa con il sovrintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato. La consultazione può avvenire, a scelta del privato, mediante riproduzione fotografica eseguita a cura del sovrintendente, oppure mediante temporaneo deposito dei documenti presso il competente archivio di Stato, oppure in altro modo che venga concordato volta a volta fra il sovrintendente e il privato. Le spese sono a carico dello studioso;
c) comunicare entro 30 giorni dall’evento al sovrintendente archivistico competente la perdita o la distruzione degli archivi o dei singoli documenti, nonchè il trasferimento di essi in altra sede;
d) procedere al restauro dei documenti deteriorati, o consentire che vi provveda il competente sovrintendente archivistico;
e) non trasferire, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà, il possesso o la detenzione degli archivi o dei singoli documenti, senza darne preventiva notizia al competente sovrintendente archivistico. La stessa comunicazione debbono fare coloro che acquistano a titolo di eredità o di legato gli archivi o i singoli documenti, nonchè il notaio, nei casi di suo intervento;
f) non esportare dal territorio della Repubblica gli archivi o i singoli documenti senza la preventiva autorizzazione della competente sovrintendenza archivistica, che esercita le funzioni di ufficio di esportazione;
g) non smembrare gli archivi, i quali debbono essere conservati nella loro organicità;
h) non procedere a scarti senza osservare la procedura prescritta dall’art. 42;
i) consentire al sovrintendente archivistico di procedere, previe intese, a visite per accertare l’adempimento degli obblighi posti dal presente articolo.
Art. 39. Deposito volontario.
I privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti possono chiedere di depositarli presso i competenti archivi di Stato. I privati possono revocare il deposito assumendo gli obblighi di cui all’art. 38.
Art. 40. Diritto di prelazione.
Nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell’art. 37 e dalla lettera e) dell’art. 38 il Ministro per l’interno può esercitare, entro tre mesi dalla comunicazione fatta al sovrintendente archivistico, il diritto di prelazione.
Art. 41. Nullità delle alienazioni.
Sono nulle le alienazioni non precedute dalle notifiche previste dal terzo e dal quarto comma dell’art. 37 e dalla lettera e) dell’art. 38, nonchè quelle effettuate prima della scadenza del termine indicato nell’art. 40.
Art. 42. Scarto di documenti dei privati.
I proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico non possono procedere a scarti se non previa autorizzazione del competente sovrintendente archivistico. Il sovrintendente può disporre il deposito, presso il competente archivio di Stato, dei documenti che i privati propongono per lo scarto.
Art. 43. Inadempienze dei privati.
Qualora i proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico non ottemperino, in tutto o in parte, agli obblighi sanciti dalle lettere a) e d) dell’art. 38, il sovrintendente archivistico assegna ad essi un congruo termine perchè vi adempiano o permettano al sovrintendente stesso di provvedere direttamente. Trascorso questo termine infruttuosamente, il Ministro per l’interno, nei casi di particolare gravità, ordina, su proposta del sovrintendente e su conforme parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi, il deposito dell’archivio o dei singoli documenti nell’archivio di Stato competente.
Il deposito, con le stesse modalità può essere ordinato anche nei casi di trasgressione dei divieti stabiliti dalle lettere f), g), h) del menzionato art. 38.
Art. 44. Ispettori archivistici onorari.
Il Ministro per l’interno, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, ha facoltà di nominare ispettori archivistici onorari col compito di collaborare con i sovrintendenti archivistici nell’esercizio della vigilanza. In particolare, gli ispettori onorari segnalano:
a) gli archivi o i singoli documenti di cui i privati siano proprietari, possessori o detentori e che abbiano un presumibile notevole interesse storico;
b) i documenti dello Stato e degli enti pubblici che si trovino avulsi dagli archivi cui spettano;
c) il commercio abusivo di archivi o di singoli documenti;
d) gli scarti di archivi o di singoli documenti, compiuti senza l’osservanza delle norme previste dal presente decreto.
Gli ispettori onorari sono scelti fra gli impiegati a riposo dell’Amministrazione degli archivi di Stato, fra i membri delle società e delle deputazioni di storia patria, di associazioni e di istituti culturali, nonchè fra gli studiosi in genere di discipline storiche, con particolare riguardo alla storia locale.
Gli ispettori onorari restano in carica per un triennio e possono essere confermati.
Art. 45. Espropriazione degli archivi e dei documenti.
Con decreto del Ministro per l’interno gli archivi e i singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico possono essere espropriati per ragioni di pubblica utilità e salvo indennizzo, a sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.
La dichiarazione di pubblica utilità è fatta dal Ministro per l’interno, su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi.
TITOLO V
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE
Art. 46. Ruoli.
I ruoli del personale dell’Amministrazione degli archivi di Stato sono stabiliti nella tabella C annessa al presente decreto.
Art. 47. Titoli di studio richiesti per l’ammissione alle singole carriere.
I titoli di studio richiesti per l’ammissione alla qualifica iniziale delle singole carriere del personale dell’Amministrazione degli archivi di Stato sono:
a) per la carriera direttiva: laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in lettere, o in filosofia, oppure laurea in materie letterarie o in pedagogia conseguita presso le Facoltà di magistero;
b) per la carriera di concetto, ruolo segretari: diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale;
c) per la carriera di concetto, ruolo ragionieri: diploma di abilitazione tecnica commerciale;
d) per la carriera esecutiva, ruolo aiutanti: licenza di scuola media;
e) per la carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi: licenza di scuola media o di scuola di avviamento.
Art. 48. Esami di ammissione e di promozione.
Le prove di esame dei concorsi per l’ammissione alle qualifiche iniziali e per le promozioni nelle singole carriere del personale dell’Amministrazione degli archivi di Stato si svolgono in base ai programmi stabiliti dal regolamento.
Il regolamento stabilisce anche la composizione delle Commissioni giudicatrici.
Art. 49. Promozione alla qualifica di primo archivista di Stato.
Non sono scrutinabili per la promozione alla qualifica di primo archivista di Stato gli archivisti di Stato che non hanno conseguito il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dalle scuole di cui all’art. 14.
Art. 50. Promozione alla qualifica di primo operatore-fotografo.
Non possono essere ammessi alle prove di esame per la promozione alla qualifica di primo operatore-fotografo gli impiegati che non abbiano frequentato con esito favorevole il corso di qualificazione tecnica in fotoriproduzione, legatoria e restauro presso il centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato.
Art. 51. Promozione alla qualifica di sovrintendente-direttore capo di 2ª classe.
Le promozioni alla qualifica di sovrintendente-direttore capo di 2ª classe sono conferite mediante concorso per titoli riservato agli impiegati della carriera direttiva dell’Amministrazione degli archivi di Stato i quali abbiano compiuto almeno un triennio di servizio nella qualifica di direttore.
Art. 52. Nomina a ispettore generale.
La qualifica di ispettore generale è conferita mediante concorso per titoli al quale possono partecipare gli impiegati della carriera direttiva dell’Amministrazione degli archivi di Stato che rivestano la qualifica di sovrintendente-direttore capo di 1ª classe, nonchè quelli che rivestano di almeno tre anni la qualifica di sovrintendente-direttore capo di 2ª classe.
Art. 53. Commissioni giudicatrici.
La Commissione giudicatrice nei concorsi per titoli di cui all’art. 51 è nominata del Ministro per l’interno ed è composta da un vice presidente del Consiglio superiore degli archivi, che la presiede; dal direttore generale degli archivi di Stato; da un impiegato della carriera direttiva dell’Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta qualifica non inferiore a quella di sovrintendente-direttore capo di 1ª classe o di ispettore generale; di due componenti del Consiglio superiore designati del Consiglio stesso.
La Commissione giudicatrice nei concorsi per titoli di cui all’art. 52 nominata dal Ministro per l’interno ed è composta da un vice presidente del Consiglio superiore degli archivi, che la presiede; dal direttore generale degli archivi di Stato; da un impiegato della carriera direttiva dell’Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta qualifica o di sovrintendente all’archivio centrale dello Stato o di ispettore generale; da due componenti del Consiglio superiore designati dal Consiglio stesso. Il Consiglio superiore designa altresì i membri che, in caso di assenza o di impedimento, sostituiscono i due componenti delle Commissioni designati da esso Consiglio. Le funzioni di segretario delle Commissioni di cui sopra sono disimpegnate dal direttore della divisione del personale della Direzione generale degli archivi di Stato.
Art. 54. Vestiario protettivo e disintossicanti.
L’Amministrazione degli archivi di Stato fornisce agli impiegati della carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi, ed agli operai permanenti del ruolo ad esaurimento di cui al successivo art. 70, il vestiario e le altre apparecchiature protettive nonchè i necessari disintossicanti.
Art. 55. Volontari.
Il Ministro per l’interno, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, può, con suo decreto, consentire che persone particolarmente idonee, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera a) dell’art. 47 nonchè dei requisiti generali di legge, siano ammesse a prestare, a titolo gratuito, opera di collaborazione presso l’Amministrazione degli archivi di Stato. Coloro che hanno lodevolmente svolto l’attività predetta in modo continuativo e regolare per più di sei mesi, in caso di successiva assunzione in ruolo nell’Amministrazione degli archivi di Stato, sono esonerati dal servizio di prova.
Art. 56. Vigilanza sugli archivi delle Regioni.
Le norme del presente decreto relative alla vigilanza sugli archivi degli enti pubblici si applicano anche agli archivi delle Regioni a Statuto speciale e a Statuto ordinario, nonchè agli archivi degli enti pubblici istituiti nel territorio delle Regioni medesime. L’esercizio della vigilanza si effettua in armonia con quanto previsto dai singoli Statuti e dalle loro norme di attuazione.
Art. 57. Trasformazione o soppressione delle sottosezioni di archivio di Stato.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro per l’interno provvede a trasformare in sezioni di archivio di Stato le sottosezioni di archivio di Stato per le quali sussistono le condizioni previste dalla lettera b) dell’art. 3, seguendo la procedura dal medesimo rescritta. Le sottosezioni non trasformate sono soppresse. Gli archivi e i documenti di proprietà dei Comuni, già conservati presso le sottosezioni, sono trasferiti alle sezioni separate dell’archivio comunale da istituire ai sensi della lettera c) del primo comma dell’art. 30, a meno che i Comuni non intendano depositarli presso i competenti archivi di Stato. Tutti gli altri documenti e archivi già conservati dalle sottosezioni sono versati nei competenti archivi di Stato.
Art. 58. Archivi notarili comunali.
Gli atti notarili, sia in originale che in copia, conservati negli archivi notarili comunali, sono versati nei competenti archivi di Stato. Tuttavia gli archivi notarili comunali che alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) conservano atti di data posteriore all’ultimo centennio; b) sono retti da conservatori nominati con decreto ministeriale, continueranno a sussistere sino a che nel caso sub a) non sia decorso un centennio per tutti gli atti conservati, nel caso sub b) i rispettivi conservatori non lascino il servizio. Gli archivi suddetti non potranno però ricevere ulteriori versamenti di atti.
Art. 59. Termine per gli adempimenti da parte degli enti pubblici.
Gli enti pubblici debbono adempiere agli obblighi sanciti dagli articoli 30 e 31 entro tre anni dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 60. Limite temporaneo per le assunzioni alle qualifiche iniziali.
Fino al 30 giugno 1964 le assunzioni alle qualifiche iniziali nelle varie carriere secondo i ruoli stabiliti dalla tabella C annessa al presente decreto non potranno superare il 25% della disponibilità dei nuovi organici. È fatto salvo il disposto dell’art. 69.
Art. 61. Programmi di esame.
Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento, i programmi di esame dei concorsi per l’ammissione alle qualifiche iniziali e per le promozioni nelle singole carriere del personale dell’Amministrazione degli archivi di Stato saranno stabiliti con decreto ministeriale, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi.
Art. 62. Inquadramento nelle nuove qualifiche ed assorbimento del soprannumero.
Il personale della carriera direttiva è inquadrato nelle nuove qualifiche che sostituiscono quelle precedenti di eguale coefficiente, conservando l’anzianità posseduta. L’ampliamento degli organici assorbe i posti soprannumerari determinati nelle qualifiche di ispettore generale degli archivi di Stato, di sovrintendente-direttore capo di 1ª classe, di segretario principale e di aiutante capo, in applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928, e della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.
Art. 63. Unificazione di qualifiche.
Le qualifiche di sovrintendente di 1ª classe e di direttore capo di 1ª classe sono unificate nella nuova qualifica di sovrintendente-direttore capo di 1ª classe. Le qualifiche di sovrintendente di 2ª classe e di direttore capo di 2ª classe sono unificate nella nuova qualifica di sovrintendente-direttore capo di 2ª classe. Gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono le qualifiche unificate sono collocati rispettivamente in quelle nuove secondo l’ordine di anzianità nella qualifica rivestita e, a parità di questa, secondo l’ordine di graduatoria dei concorsi in base ai quali sono pervenuti alle qualifiche di sovrintendente di 2ª classe o di direttore capo di 2ª classe. In caso di parità di graduatoria nello stesso concorso oppure di partecipazione soltanto a concorsi distinti che abbiano dato luogo a promozioni nella stessa data, ha precedenza l’impiegato con maggiore anzianità di servizio nella carriera direttiva. Nel caso che anche questa sia pari, ha la precedenza l’impiegato più anziano di età.
Art. 64. Passaggio degli impiegati della carriera di concetto nel ruolo ragionieri.
Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli impiegati appartenenti, alla data anzidetta, alla carriera di concetto dell’Amministrazione degli archivi di Stato possono chiedere di essere inquadrati nella qualifica, di uguale coefficiente, della carriera di concetto, ruolo ragionieri previo parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi. Agli impiegati inquadrati ai sensi del presente i applicano le norme di cui al terzo comma dell’art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 65. Passaggio degli impiegati della carriera esecutiva nel ruolo operatori-fotografi.
Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli impiegati appartenenti, alla data anzidetta, alla carriera esecutiva dell’Amministrazione degli archivi di Stato e che prestino servizio da almeno un anno presso il centro microfotografico degli archivi di Stato o presso le sezioni microfotografiche, possono chiedere di essere inquadrati nella qualifica, di eguale coefficiente, della carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi, previo parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi. Agli impiegati inquadrati ai sensi del presente i applicano le norme di cui al terzo comma dell’art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 66. Passaggio alla qualifica iniziale della carriera di concetto, ruolo ragionieri.
Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli impiegati della carriera esecutiva dell’Amministrazione degli archivi di Stato che, alla data anzidetta, siano stati da almeno un anno nominati economi con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 5l del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 e che siano in possesso di licenza di scuola media superiore o titolo equipollente, possono chiedere di essere ammessi, previo parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi, ad un colloquio sulle materie attinenti ai servizi di ragioneria e di economato che saranno indicate nel bando di concorso. Coloro che avranno superato con esito favorevole il colloquio saranno inquadrati nella qualifica di vice ragioniere della carriera di concetto, ruolo ragionieri, nei limiti dei posti disponibili dopo effettuato l’inquadramento ai sensi dell’art. 64. La Commissione per il colloquio è nominata dal Ministro per l’interno ed è composta dal direttore generale degli archivi di Stato, presidente, dal direttore della divisione del personale della Direzione generale degli archivi di Stato e da tre impiegati della carriera direttiva degli archivi di Stato che rivestano qualifica non inferiore a quella di direttore. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva dell’Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta qualifica non inferiore a quella di archivista di Stato.
Art. 67. Passaggio dai ruoli aggiunti ai ruoli organici.
Il personale dei ruoli aggiunti istituiti a norma dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici dell’Amministrazione degli archivi di Stato sostituiti da quelli di cui alla tabella C annessa al presente decreto, è collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale di cui al precedente comma è inserito nelle predette qualifiche dopo l’ultimo degli impiegati ivi iscritti, conservando l’anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza. Il personale inquadrato nei ruoli organici ai sensi del presente on può essere ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore, sino a quando gli impiegati che lo precedono nell’ordine di qualifica non abbiano maturato l’anzianità minima prescritta.
Art. 68. Passaggio nei ruoli dell’Amministrazione degli archivi di Stato di impiegati di altre Amministrazioni statali.
Coloro che appartengono ai ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, prestino da almeno un anno lodevole servizio, esclusivo e continuativo, nei servizi di economato o fra il personale esecutivo ed ausiliario dell’Amministrazione degli archivi di Stato, possono, entro un mese dalla data suddetta, chiedere di essere inquadrati, previo parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi, e udita l’Amministrazione di appartenenza, nei ruoli del personale degli archivi di Stato, rispettivamente nella carriera di concetto, ruolo ragionieri, nella carriera esecutiva, ruolo aiutanti e ruolo operatori-fotografi o nella carriera ausiliaria. L’inquadramento avviene nella carriera e nella qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza, nei limiti dei posti disponibili dopo effettuato l’inquadramento di cui agli articoli 65 e 66. Gli impiegati così inquadrati conservano l’anzianità di qualifica e di carriera maturata nei ruoli di provenienza e sono collocati nel ruolo dopo l’ultimo degli impiegati iscritti con pari anzianità di qualifica.
Art. 69. Concorsi riservati.
Nella prima applicazione del presente decreto, effettuato l’inquadramento di cui agli articoli precedenti, i posti che risulteranno disponibili nelle qualifiche iniziali della carriera direttiva, della carriera di concetto, ruolo segretari e ruolo ragionieri, nonchè della carriera esecutiva, ruolo aiutanti e ruolo operatori-fotografi, saranno conferiti mediante concorsi per esami riservati, limitatamente, ad eccezione che per il ruolo degli operatori-fotografi, ad un terzo dei posti stessi, agli impiegati dell’Amministrazione degli archivi di Stato che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in servizio da almeno tre anni e siano alla data del bando di concorso, in possesso rispettivamente dei titoli di studio indicati nelle lettere a), b), c), d), e) dell’art. 47. Gli impiegati della carriera ausiliaria possono partecipare al concorso riservato per la qualifica iniziale della carriera esecutiva, ruolo aiutanti, anche se muniti di un titolo di studio equipollente alla licenza di scuola media. Ai predetti concorsi possono anche partecipare gli impiegati delle carriere di concetto ed esecutiva della Amministrazione degli archivi di Stato che, alla data del bando di concorso, si troveranno rispettivamente nelle condizioni previste dal quarto comma dell’art. 161 o dal quarto comma dell’art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
A detti concorsi possono altresì partecipare: a) gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in servizio da almeno due anni presso le sezioni o le sottosezioni di archivio di Stato e che siano in possesso dei titoli di studio richiesti dal ricordato art. 47 per le singole carriere e per i singoli ruoli; b) limitatamente alla qualifica iniziale della carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi, gli operai permanenti del servizio microfotografico, di legatoria e restauro degli archivi di Stato, del ruolo istituito con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1961, che siano in possesso della licenza di scuola media o titolo equipollente. A coloro che avranno superato con esito favorevole il concorso si applica, per quanto riguarda il trattamento economico, quanto disposto dall’art. 1 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256; c) limitatamente alla qualifica iniziale della carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi, coloro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla lettera e) dell’art. 47 e che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano prestato lodevole servizio presso il centro microfotografico degli archivi di Stato o presso le sezioni microfotografiche in base a contratto di diritto privato, approvato con provvedimento registrato alla Corte dei conti.
Art. 70. Ruolo ad esaurimento degli operai permanenti.
Il ruolo degli operai permanenti del servizio microfotografico, di legatoria e restauro degli archivi di Stato, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1961, è conservato come ruolo ad esaurimento. In corrispondenza dei posti occupati nel ruolo ad esaurimento sono accantonati altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo operatori-fotografi della carriera esecutiva.
Art. 71. Rinvio al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Per quanto non contemplato dal presente decreto valgono, se con esso compatibili, le norme stabilite dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonchè le norme di esecuzione stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
Art. 72. Norme provvisorie relative al Consiglio superiore.
Fino al momento della emanazione del regolamento di esecuzione del presente decreto, per la elezione dei membri del Consiglio superiore degli archivi indicati nella lettera d) del secondo comma dell’art. 5 si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite dall’ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione del 7 maggio 1948, contenente le modalità per la designazione dei membri elettivi del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto dovrà procedersi alla costituzione del Consiglio superiore, fino all’insediamento del quale rimarrà in carica il Consiglio che si trova costituito alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Art. 73. Disposizioni abrogate.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: gli articoli 246 e 247 del regolamento per l’esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326; il quinto comma dell’art. 7 del regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84; il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1313; la legge 19 giugno 1936, n. 624; la legge 22 dicembre 1939, n. 2006; gli articoli 43-45 del regio decreto 6 giugno 1940, n. 1481; il regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361; il regio decreto 20 maggio 1943, n. 417; il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 466; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 99; il secondo comma dell’art. 3 della legge 17 maggio 1952, n. 629; la legge 13 aprile 1953, n. 340; il n. 3 della parte I dell’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492; gli articoli da 239 a 244 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; la legge 30 aprile 1959, n. 287; il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1961; e ogni altra norma in contrasto con il presente decreto. Fino al momento della emanazione del regolamento di esecuzione del presente decreto rimarranno in vigore, in quanto con esso compatibili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163.
Allegato 1 – Tabella A – SOVRINTENDENZE ARCHIVISTICHE
1) Torino: per il Piemonte e la Valle d’Aosta; 2) Genova: per la Liguria; 3) Milano: per la Lombardia; 4) Venezia: per il Veneto; 5) Trento: per il Trentino-Alto Adige; 6) Trieste: per il Friuli-Venezia Giulia; 7) Bologna: per l’Emilia-Romagna; 8) Firenze: per la Toscana; 9) Ancona: per le Marche; 10) Perugia: per l’Umbria; 11) Roma: per il Lazio; 12) Pescara: per gli Abruzzi e Molise; 13) Napoli: per la Campania; 14) Potenza: per la Basilicata; 15) Bari: per le Puglie; 16) Reggio Calabria: per la Calabria; 17) Palermo: per la Sicilia; 18) Cagliari: per la Sardegna.
Allegato 2 – Tabella B – ARCHIVI DI STATO PRESSO I QUALI SONO ISTITUITE SCUOLE DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA
1) Torino; 10) Bologna; 2) Minno; 11) Firenze; 3) Mantova; 12) Perugia; 4) Venezia; 13) Roma; 5) Bolzano; 14) Napoli; 6) Trieste; 15) Bari; 7) Genova; 16) Palermo; 8) Parma; 17) Cagliari. 9) Modena;
Allegato 3
(OMISSIS)