Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127

Titolo I
Degli uffici dello stato civile
Art. 1
(Ufficio ed ufficiale dello stato civile)
1. Ogni comune ha un ufficio dello stato civile.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a norma di legge, è ufficiale dello stato civile.
3. Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimento del giuramento di cui all’articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e per la celebrazione del matrimonio, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale.

Art. 2
(Delega di funzioni)
1. Il conferimento della delega non priva il sindaco della titolarità delle funzioni di ufficiale dello stato civile.
2. La delega ai dipendenti a tempo indeterminato del comune ed al segretario comunale deve essere conferita con provvedimento del sindaco da comunicare al prefetto e resta valida sino a quando non viene revocata.
3. La delega di cui al comma 2 può riguardare l’esercizio totale o parziale delle funzioni e non richiede accettazione. Il delegato può rinunciarvi per gravi e comprovati motivi con atto ricevuto dal sindaco. La rinuncia ha effetto dopo trenta giorni se entro tale termine non viene respinta.
4. La delega conferita a soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 deve essere espressamente accettata dagli interessati e può formare oggetto di rinuncia con atto indirizzato al sindaco che produce i suoi effetti dal giorno successivo a quello del suo ricevimento.
5. Il sindaco può revocare la delega. La revoca e la rinuncia sono comunicate al prefetto.
6. Avverso l’atto che respinge la rinuncia l’interessato può presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ricorso al prefetto.

Art. 3
(Uffici separati)
1. I comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile.
2. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della giunta comunale. Il relativo atto è trasmesso al prefetto.

Art. 4
(Corsi di formazione)
1. I corsi di cui all’articolo 1, comma 3, sono organizzati e disciplinati con decreto del Ministro dell’interno, adottato sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani e l’Associazione nazionale di categoria degli ufficiali dello stato civile.
2. Fino alla conclusione dei corsi di cui al comma 1, il sindaco può delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile a coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni di ufficiale dello stato civile ovvero le hanno svolte per un periodo inferiore ed hanno frequentato uno dei corsi di aggiornamento professionale organizzati dal Ministero dell’interno.
3. Per gravi motivi, ciascun dipendente a tempo indeterminato del comune può essere delegato ad esercitare le funzioni di ufficiale dello stato civile.

Titolo II
Delle funzioni degli ufficiali dello stato civile
Art. 5
(Compiti degli ufficiali dello stato civile)
1. L’ufficiale dello stato civile, nel dare attuazione ai principi generali sul servizio dello stato civile di cui agli articoli da 449 a 453 del codice civile e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, espleta i seguenti compiti:
a) forma, archivia, conserva e aggiorna tutti gli atti concernenti lo stato civile e cura, nelle forme previste, la trasmissione dei dati al centro nazionale di raccolta di cui all’articolo 10, comma 2, lettera d);
b) trasmette alle pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta in base alle norme vigenti gli estratti e i certificati che concernono lo stato civile, in esenzione da ogni spesa;
c) rilascia, nei casi previsti, gli estratti e i certificati che concernono lo stato civile, nonche le copie conformi dei documenti depositati presso l’ufficio dello stato civile;
d) verifica, per le pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta, la veridicità dei dati contenuti nelle autocertificazioni prodotte dai cittadini in tutti i casi consentiti dalla legge.

Art. 6
(Incompatibilità)
1. L’ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti.

Art. 7
(Rifiuto di atti)
1. Nel caso in cui l’ufficiale dello stato civile rifiuti l’adempimento di un atto, da chiunque richiesto, deve indicare per iscritto al richiedente i motivi del rifiuto.

Art. 8
(Altri casi di esercizio delle funzioni)
1. Adempiono le funzioni di ufficiale dello stato civile, nei casi previsti dalla legge, le autorità diplomatiche o consolari, i comandanti di navi, i commissari di bordo, i comandanti di aeromobili, i direttori sanitari e coloro che ne fanno le veci secondo le disposizioni vigenti, nonchè le autorità militari responsabili del comando nelle zone di operazioni eseguite come forze di pace o di guerra.

Art. 9
(Indirizzo e vigilanza)
1. L’ufficiale dello stato civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell’interno.
2. La vigilanza sugli uffici dello stato civile spetta al prefetto.

Titolo III
Delle norme generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e agli archivi dello stato civile
Art. 10
(Archivio informatico)
1. In ciascun ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte.
2. Le modalità tecniche per la iscrizione, la trascrizione, la annotazione, la trasmissione e la tenuta degli atti dello stato civile conservati negli archivi di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente regolamento su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) formazione degli atti su base informatica e conservazione dei dati sia nel luogo in cui sono formati gli atti che nel comune di attuale residenza della persona cui si riferiscono;
b) garanzia della sicurezza e della inalterabilità dei dati, una volta formati e sottoscritti i relativi atti, e possibilità della loro rettificazione ed annotazione;
c) trasmissione telematica dei dati, eventualmente utilizzando la rete unitaria della pubblica amministrazione, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in modo da assicurare la verifica dell’effettivo trasferimento dei dati medesimi;
d) istituzione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di un centro nazionale di raccolta dei supporti informatici contenente tutti i dati registrati negli archivi informatici comunali per assicurarne la conservazione in caso di eventi dannosi o calamitosi; tale centro è tenuto a svolgere i compiti di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 5, comma 1, in caso di prolungata impossibilità di accesso ai dati conservati negli archivi comunali; i dati sono conservati separatamente per ciascun comune, secondo modalità che ne rendano possibile la consultazione, per le sole finalità indicate nella presente lettera, da parte dei rispettivi ufficiali dello stato civile;
e) previsione della possibilità di redigere provvisoriamente gli atti su base cartacea sotto forma di processo verbale, in caso di inutilizzabilità temporanea dei sistemi informatici, con obbligo di inserirli appena possibile negli archivi di cui al comma 1;
f) adozione, per gli atti formati all’estero dalle autorità diplomatiche o consolari, di strumenti idonei ad assicurare quanto previsto nelle lettere a), b), c), e);
g) indicazione delle modalità e fissazione del termine a partire dal quale potranno essere attivati e di quello entro il quale dovranno essere resi pienamente operanti gli archivi di cui al comma 1 prevedendo eventualmente una fase preliminare di sperimentazione;
h) definizione delle modalità e dei tempi per la graduale archiviazione mediante supporti informatici dei registri dello stato civile utilizzati prima della entrata in funzione degli archivi di cui al comma 1 e previsione delle modalità per la successiva immissione nei suddetti archivi dei dati gia contenuti nei registri.

Art. 11
(Contenuto degli atti)
1. Gli atti dello stato civile, oltre a quanto è prescritto da altre particolari disposizioni, devono enunciare: il comune, il luogo, l’anno, il mese, il giorno e l’ora in cui sono formati; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza delle persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti; le persone cui gli atti medesimi si riferiscono; i testimoni, ove richiesti; i documenti presentati dalle parti.
2. I documenti di cui occorre fare menzione nel redigere gli atti dello stato civile devono essere enunciati con precisione, indicando di ciascuno la specie, la data, l’autorità che lo ha emanato o il pubblico ufficiale che lo ha formato e quelle altre particolarità che secondo i casi valgono a designarlo esattamente.
3. L’ufficiale dello stato civile non può enunciare, negli atti di cui è richiesto, dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle che sono stabilite o permesse per ciascun atto.

Art. 12
(Modalità di redazione degli atti)
1. Gli atti dello stato civile sono redatti secondo le formule e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, le cui disposizioni entrano in vigore contestualmente a quelle contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 10, comma 2.
2. Gli atti di nascita, matrimonio e morte sono formati nel comune in cui tali fatti accadono. Nei casi in cui il presente ordinamento preveda la possibilità della formazione degli atti in comuni diversi da quello dove il fatto è avvenuto, l’indicazione del luogo dell’evento dovrà essere comunque specificata.
3. L’atto, se compiuto alla presenza dei dichiaranti e dei testimoni, ove richiesti, è immediatamente sottoscritto dai medesimi e dall’ufficiale dello stato civile che ne dà previamente lettura.
4. Se i dichiaranti o i testimoni non possono sottoscrivere l’atto, si fa menzione della causa dell’impedimento.
5. Se, iniziata la redazione di un atto, sopravviene una causa che ne impedisce il compimento, l’ufficiale dello stato civile deve, nell’atto medesimo, farne menzione.
6. Gli atti dello stato civile sono chiusi con la firma dell’ufficiale dello stato civile competente. Successivamente alla chiusura gli atti non possono subire variazioni.
7. Le parti interessate possono farsi rappresentare da persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata, quando non è espressamente previsto che esso debba risultare da atto pubblico.
8. Gli atti formati in comuni diversi da quello di residenza devono essere comunicati dall’ufficiale dello stato civile che li forma all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza delle persone cui gli atti si riferiscono, per la trascrizione.
9. In caso di cambiamento di residenza, gli atti conservati nel comune di provenienza devono essere comunicati dall’ufficiale dello stato civile del comune di provenienza a quello del comune dove la persona stabilisce la propria residenza, per la trascrizione.
10. La trascrizione degli atti e dei provvedimenti negli archivi di cui all’articolo 10, quando è richiesta, si compie mediante verbalizzazione dell’atto o del provvedimento. Nel verbale l’atto è riprodotto per intero quando ciò è espressamente previsto; altrimenti è brevemente riassunto a cura dell’ufficiale dello stato civile.
11. La trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorità.
12. Quando l’atto è scritto in lingua straniera, se ne trascrive la traduzione eseguita nel modo stabilito dall’articolo 22.

Art. 13
(Casi speciali)
1. La dichiarazione resa da persona che non conosce la lingua italiana è ricevuta con l’ausilio di un interprete che deve previamente prestare il giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto. Se la persona è sorda, muta o non vedente o altrimenti impedita a comunicare oralmente e per iscritto, la dichiarazione è ricevuta o con l’ausilio di un interprete, scegliendolo di preferenza fra le persone abituate a trattare con l’interessato, o comunque con forme e mezzi idonei a garantire la conformità della dichiarazione stessa alla volontà del dichiarante. L’ufficiale dello stato civile fa menzione nell’atto dei modi usati per ricevere la dichiarazione.
2. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di bilinguismo e di tutela delle minoranze linguistiche.

Art. 14
(Trasmissione di atti)
1. I provvedimenti dell’autorità giudiziaria italiana che devono essere trascritti o annotati negli archivi di cui all’articolo 10 sono trasmessi senza indugio dal cancelliere del giudice che li ha pronunciati all’ufficiale dello stato civile competente.

Titolo IV
Degli atti dello stato civile formati all’estero
Art. 15
(Dichiarazioni rese all’estero)
1. Le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini italiani nati o deceduti all’estero sono rese all’autorità consolare.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali competenti, se ciò è imposto dalla legge stessa. In questi casi copia dell’atto è inviata senza indugio, a cura del dichiarante, all’autorita diplomatica o consolare.

Art. 16
(Matrimonio celebrato all’estero)
1. Il matrimonio all’estero, quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l’altro è cittadino straniero, può essere celebrato innanzi all’autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all’autorità locale secondo le leggi del luogo. In quest’ultimo caso una copia dell’atto è rimessa a cura degli interessati all’autorità diplomatica o consolare.

Art. 17
(Trasmissione di atti)
1. L’autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all’estero all’ufficiale dello stato civile del comune in cui l’interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell’atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all’estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell’avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l’interessato, su espresso invito dell’autorità diplomatica o consolare, dovrà indicare un comune a sua scelta.

Art. 18
(Casi di intrascrivibilità)
1. Gli atti formati all’estero non possono essere trascritti se sono contrari all’ordine pubblico.

Art. 19
(Trascrizioni)
1. Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all’estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera.
2. Possono altresì essere trascritti gli atti dei matrimoni celebrati fra cittadini stranieri dinanzi all’autorità diplomatica o consolare straniera in Italia, se ciò è consentito dalle convenzioni vigenti in materia con il Paese cui detta autorità appartiene.
3. L’ufficiale dello stato civile può rilasciare copia integrale dell’atto trascritto a richiesta degli interessati.

Art. 20
(Certificazione sostitutiva)
1. L’autorità diplomatica o consolare che non è in grado di ottenere dalle autorità locali copie degli atti di stato civile formati all’estero, che devono essere trascritti in Italia, può rilasciare, ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dopo avere effettuato gli accertamenti del caso, una certificazione sostitutiva della documentazione non potuta acquisire che verrà trascritta presso i comuni italiani.

Titolo V
Dei documenti che si presentano all’ufficiale dello stato civile
Art. 21
(Registrazione e legalizzazione di atti)
1. Le procure e gli altri documenti che si presentano all’ufficiale dello stato civile, per comprovare stati, fatti o qualità da riportare nei relativi atti, sono da lui registrati negli archivi di cui all’articolo 10 indicando di seguito agli atti stessi la provenienza e l’amministrazione pubblica o il pubblico ufficiale che li conserva o, qualora ciò non sia possibile, registrandone tutti gli elementi essenziali.
2. Quando i documenti occorrenti per la formazione dell’atto sono reperibili presso gli uffici di una pubblica amministrazione, l’ufficiale dello stato civile è tenuto ad acquisirli direttamente. Altrimenti essi sono sostituiti, salvo diversa disposizione di legge o del presente regolamento, da autocertificazioni.
3. I documenti e gli atti dello stato civile formati all’estero da autorità straniere devono essere legalizzati dall’autorità diplomatica o consolare competente, se non è disposto diversamente.

Art. 22
(Traduzione del contenuto di documenti)
1. Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali, i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all’ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero.

Titolo VI
Delle registrazioni relative alla cittadinanza
Art. 23
(Iscrizioni)
1. Negli archivi di cui all’articolo 10 sono iscritte dall’ufficiale dello stato civile le dichiarazioni relative alla cittadinanza previste dalla legge.
2. Nelle dichiarazioni previste dal comma 1 il dichiarante deve indicare gli elementi di fatto e, ove previsto dalle disposizioni vigenti, deve produrre gli atti in base ai quali ritiene di poterle rendere.

Art. 24
(Atti trascrivibili)
1. Negli archivi di cui all’articolo 10 si trascrivono:
a) i decreti di concessione della cittadinanza italiana e quelli che ne dispongono la perdita;
b) le comunicazioni del sindaco, del Ministero dell’intemo e dell’autorità diplomatica o consolare sull’esito degli accertamenti e le attestazioni del sindaco e dell’autorità diplomatica o consolare relative all’acquisto, alla perdita o al riacquisto della cittadinanza italiana;
c) i decreti di inibizione al riacquisto della cittadinanza;
d) i provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana di cui all’articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
e) le sentenze che accertano l’acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana.

Art. 25
(Giuramento)
1. L’ufficiale dello stato civile non può trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza se prima non è stato prestato il giuramento prescritto dall’articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
2. Della prestazione del giuramento e del relativo processo verbale è fatta menzione nell’atto di trascrizione del decreto di concessione.

Art. 26
(Attività dell’ufficiale dello stato civile)
1. Le dichiarazioni e la prestazione del giuramento, di cui agli articoli 23 e 25, sono raccolte dall’ufficiale dello stato civile del comune dove l’interessato ha o intende stabilire la propria residenza ovvero, in caso di residenza all’estero, dall’autorità diplomatica o consolare della circoscrizione di residenza. Quest’ultima autorità trasmette, per la trascrizione, il decreto di concessione della cittadinanza all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza o di ultima residenza dell’interessato o, in mancanza, del comune dove è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio ovvero del comune scelto dall’interessato medesimo, dando notizia dell’avvenuto giuramento.
2. L’ufficiale dello stato civile che riceve copia della dichiarazione e della comunicazione dell’esito dell’accertamento provvede alla loro annotazione sull’atto di nascita dell’interessato ed ai conseguenti adempimenti anagrafici.

Art. 27
(Acquisto della cittadinanza)
1. L’acquisto della cittadinanza italiana ha effetto dal giorno successivo a quello in cui è stato prestato il giuramento, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, anche quando la trascrizione del decreto di concessione avviene in data posteriore.

Titolo VII
Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei figli naturali
Art. 28
(Iscrizioni e trascrizioni)
1. Negli archivi di cui all’articolo 10 si iscrivono:
a) le dichiarazioni di nascita rese direttamente all’ufficiale dello stato civile;
b) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale ricevuti dall’ufficiale dello stato civile a norma dell’articolo 254, primo comma, del codice civile;
c) gli atti di assenso prestati ai sensi dell’articolo 250, secondo comma, del codice civile, se successivi al riconoscimento, ricevuti dall’ufficiale dello stato civile;
d) gli atti di consenso prestati ai sensi dell’articolo 250, terzo comma, del codice civile, se anteriori al riconoscimento dell’altro genitore, ricevuti dall’ufficiale dello stato civile;
e) i processi verbali di cui all’articolo 38.
2. Nei medesimi archivi si trascrivono:
a) le dichiarazioni di nascita rese al direttore sanitario dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita;
b) gli atti di nascita ricevuti all’estero;
c) gli atti e i processi verbali relativi a nascite avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario;
d) gli atti di nascita ricevuti dagli ufficiali designati per le operazioni eseguite dalle forze di pace o di guerra;
e) le sentenze straniere e i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione in materia di nascita;
f) i decreti di cambiamento o aggiunta di nome e cognome e i provvedimenti che revocano o annullano i decreti medesimi;
g) i provvedimenti in materia di adozione.
3. Negli archivi suddetti si iscrivono anche gli atti che si sarebbero dovuti iscrivere o trascrivere e che vengono formati per ordine del tribunale perchè in precedenza omessi.

Art. 29
(Atto di nascita)
1. La dichiarazione di nascita è resa nei termini e con le modalità di cui all’articolo 30.
2. Nell’atto di nascita sono indicati il luogo, l’anno, il mese, il giorno e l’ora della nascita, le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori legittimi nonchè di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato ai sensi dell’articolo 35.
3. Se il parto è plurimo, se ne fa menzione in ciascuno degli atti indicando l’ordine in cui le nascite sono seguite.
4. Se il dichiarante non dà un nome al bambino, vi supplisce l’ufficiale dello stato civile.
5. Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l’ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome.
6. L’ufficiale dello stato civile accerta la verità della nascita attraverso l’attestazione o la dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 30, commi 2 e 3.
7. Nell’atto di nascita si fa menzione del modo di accertamento della nascita.

Art. 30
(Dichiarazione di nascita)
1. La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.
2. Ai fini della formazione dell’atto di nascita, la dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile è corredata da una attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della puerpera nonché le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell’ora della nascita e del sesso del bambino.
3. Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di esibire l’attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale e, unitamente all’attestazione di nascita, è trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all’ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza individuato ai sensi del comma 7, nei dieci giorni successivi, anche attraverso la utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici tali da garantire l’autenticità della documentazione inviata secondo la normativa in vigore.
5. La dichiarazione non può essere ricevuta dal direttore sanitario se il bambino è nato morto ovvero se è morto prima che è stata resa la dichiarazione stessa. In tal caso la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all’ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuta la nascita.
6. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli uffici dello stato civile, nei loro rapporti con le direzioni sanitarie dei centri di nascita presenti sul proprio territorio, si attengono alle modalità di coordinamento e di collegamento previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 10, comma 2.
7. I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto previsto dal comma 4, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non esibisca l’attestazione della avvenuta nascita, il comune nel quale la dichiarazione è resa deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto è avvenuto, salvo quanto previsto al comma 3.
8. L’ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell’atto ricevuto.

Art. 31
(Dichiarazione tardiva)
1. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. In tal caso l’ufficiale dello stato civile procede alla formazione tardiva dell’atto di nascita e ne dà segnalazione al procuratore della Repubblica.
2. Nel caso in cui il dichiarante non produca la documentazione di cui all’articolo 30, commi 2 e 3, o non indichi le ragioni del ritardo, la dichiarazione di nascita può essere ricevuta solo in forza di decreto dato con il procedimento della rettificazione. A tale fine l’ufficiale dello stato civile informa senza indugio il procuratore della Repubblica per il promovimento del relativo giudizio.

Art. 32
(Omessa dichiarazione)
1. L’ufficiale dello stato civile, quando viene a conoscenza che la dichiarazione di nascita non è stata fatta neppure tardivamente, ne riferisce al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. Dopo che ne ha riferito al procuratore della Repubblica, non può più ricevere la dichiarazione tardiva di nascita, ma forma l’atto di nascita soltanto in base al relativo decreto.

Art. 33
(Disposizioni sul cognome)
1. Il figlio legittimato ha il cognome del padre, ma egli, se maggiore di età alla data della legittimazione, può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a sua scelta, quello del genitore che lo ha legittimato.
2. Uguale facoltà di scelta è concessa al figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonchè al figlio naturale di ignoti riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese all’ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell’atto di nascita del figlio medesimo.

Art. 34
(Limiti all’attribuzione del nome)
1. E’ vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
2. I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell’alfabeto della lingua di origine del nome.
3. Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l’origine naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l’atto di nascita è formato.
4. Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione del divieto stabilito nel comma 1 o in violazione delle indicazioni del comma 2, l’ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto, e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, riceve la dichiarazione, forma l’atto di nascita e, informandone il dichiarante, ne dà immediatamente notizia al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione.

Art. 35
(Nome)
1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In quest’ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di anagrafe.

Art. 36
(Indicazioni sul nome)
1. Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto all’ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o, all’uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe.
2. La sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. L’istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica o a mezzo posta o via fax.
3. La dichiarazione medesima è annotata senza altre formalità nell’atto di nascita ed è comunicata ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

Art. 37
(Casi particolari)
1. Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con certificato medico.
2. L’ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita se il bambino è nato morto e fa ciò risultare nell’atto stesso; egli forma anche quello di morte, se il bambino è morto posteriormente alla nascita.

Art. 38
(Ritrovamento di minori abbandonati)
1. Chiunque trova un bambino abbandonato deve affidarlo ad un istituto o ad una casa di cura. Il direttore della struttura che accoglie il bambino ne dà immediata comunicazione all’ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuto il ritrovamento.
L’ufficiale dello stato civile iscrive negli archivi di cui all’articolo 10 apposito processo verbale nel quale indica l’età apparente ed il sesso del bambino, così come risultanti nella comunicazione a lui pervenuta, ed impone un cognome ed un nome, informandone immediatamente il giudice tutelare e il tribunale per i minorenni per l’espletamento delle incombenze di rispettiva competenza.

Art. 39
(Nascita in viaggio marittimo o aereo)
1. Se la nascita avviene durante un viaggio marittimo, il relativo atto deve essere formato entro ventiquattro ore dall’evento.
2. Si osservano le disposizioni degli articoli 203, 205, 207, 208, e 210 del codice della navigazione o, in caso si tratti di navi militari, quelle del relativo regolamento per il servizio di bordo, in quanto compatibili con il presente regolamento.
3. Se la nascita avviene durante un viaggio aereo, si osservano le disposizioni degli articoli 835 e 836 del codice della navigazione, in quanto compatibili con il presente regolamento.

Art. 40
(Nascita in viaggio per ferrovia)
1. Se la nascita avviene durante un viaggio per ferrovia, la dichiarazione deve essere fatta al responsabile del convoglio che redige un processo verbale con le dichiarazioni prescritte per gli atti di nascita e lo consegna al capo della stazione nella quale si effettua la prima fermata del convoglio. Il capo della stazione lo trasmette all’ufficiale dello stato civile del luogo, per la trascrizione.

Art. 41
(Trascrizioni)
1. Per la trascrizione degli atti e dei processi verbali relativi a nascite avvenute durante un viaggio marittimo o aereo è competente l’ufficiale dello stato civile del luogo di primo approdo della nave o dell’aeromobile. Se tale luogo si trova all’estero si applica l’articolo 15.
2. Di ogni documento trasmesso è fatta menzione negli archivi di cui all’articolo 10.

Art. 42
(Riconoscimento di figli naturali)
1. Chi intende riconoscere un figlio naturale davanti all’ufficiale dello stato civile deve dimostrare che nulla osta al riconoscimento ai sensi di legge. Se il riconoscimento è fatto con atto distinto, posteriore alla nascita, e questa è avvenuta in altro comune, l’ufficiale dello stato civile deve acquisire direttamente la relativa documentazione ai sensi dell’articolo 21, comma 2.
2. Per gli atti di riconoscimento che riguardano figli incestuosi, deve essere prodotta copia del provvedimento di autorizzazione al riconoscimento.

Art. 43
(Annotazioni)
1. La dichiarazione di riconoscimento di un figlio naturale, fatta a norma dell’articolo 254 del codice civile, è annotata nell’atto di nascita.
2. Se il riconoscimento riguarda un figlio nato fuori del comune in cui l’atto è ricevuto, l’ufficiale dello stato civile trasmette copia dell’atto di riconoscimento, ai fini dell’annotazione nell’atto di nascita, all’ufficiale dello stato civile del comune dove è stata dichiarata la nascita.

Art.44
(Riconoscimento del nascituro)
1. Il riconoscimento di un figlio nascituro può essere fatto dal padre o contestualmente a quello della gestante o dopo il riconoscimento di quest’ultima e la prestazione del suo consenso, ai sensi dell’articolo 250, terzo comma, del codice civile.
2. L’ufficiale dello stato civile che riceve una dichiarazione di riconoscimento di figlio nascituro, rilascia di ufficio a chi la effettua copia di tale dichiarazione.

Art. 45
(Altri casi di riconoscimento)
1. Il riconoscimento del figlio naturale che non ha compiuto i sedici anni non può essere ricevuto dall’ufficiale dello stato civile in mancanza del consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo o della sentenza del tribunale per i minorenni che tiene luogo del consenso mancante. Il consenso può essere manifestato, anteriormente al riconoscimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo, oppure può essere manifestato contestualmente al riconoscimento medesimo.
2. Se il figlio ha compiuto i sedici anni, il riconoscimento è ricevuto dall’ufficiale dello stato civile ma non produce effetto senza l’assenso di cui al secondo comma dell’articolo 250 del codice civile e di ciò si fa menzione nell’atto di riconoscimento. Se l’assenso è manifestato successivamente, di esso è fatta annotazione nell’atto di riconoscimento iscritto.
3. In caso di riconoscimento contenuto in un testamento, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riguardo al momento in cui si chiede l’annotazione del riconoscimento nell’atto di nascita.

Art. 46
(Adempimenti d’ufficio)
1. Il pubblico ufficiale che ha ricevuto una dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale deve, nei venti giorni successivi, inviarne copia all’ufficiale dello stato civile competente per l’annotazione.
2. Se la dichiarazione è contenuta in un testamento, la copia deve essere trasmessa dal notaio entro venti giorni dalla pubblicazione del testamento olografo o del testamento segreto, o dal passaggio del testamento pubblico dal fascicolo a repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti fra vivi.
3. L’annotazione può essere chiesta all’ufficiale dello stato civile da chiunque vi ha interesse.
4. Il giudice, nel caso previsto dall’articolo 268 del codice civile, può ordinare che sia sospesa l’annotazione del riconoscimento impugnato. Può ordinare, altresì, che la domanda di impugnazione sia annotata nell’atto di nascita, quando vi è stato già annotato il riconoscimento.
5. Se la persona riconosciuta è sottoposta a tutela, l’ufficiale dello stato civile deve dare notizia al giudice tutelare, nel termine di dieci giorni, dell’avvenuta iscrizione o annotazione del riconoscimento.

Art. 47
(Adempimenti particolari)
1. In caso di riconoscimento di un figlio naturale, già riconosciuto dall’altro genitore, l’ufficiale dello stato civile deve darne notizia al genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento e che non ha prestato il proprio consenso.

Art. 48
(Impugnazioni dell’atto di riconoscimento)
1. La sentenza passata in giudicato che accoglie l’impugnazione dell’atto di riconoscimento è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è notificata, a cura degli interessati, all’ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell’atto di nascita.
2. Nel caso di rigetto dell’impugnazione, qualora questa sia stata annotata nell’atto di nascita, la sentenza è parimenti comunicata o notificata all’ufficiale dello stato civile affinché annoti, di seguito alle precedenti annotazioni, anche il rigetto dell’impugnazione.
3. La dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, dopo il passaggio in giudicato, è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è notificata dagli interessati, all’ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell’atto di nascita.

Art. 49
(Annotazioni)
1. Negli atti di nascita si annotano:
a) i provvedimenti di adozione e di revoca;
b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell’affiliazione;
c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela, eccettuati i casi di interdizione legale;
d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di interdizione o di inabilitazione;
e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca;
f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l’esistenza del matrimonio;
g) le sentenze che pronunciano la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
h) i provvedimenti della corte di appello previsti nell’articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze con le quali si pronuncia l’annullamento della trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro di culto;
i) gli atti e i provvedimenti riguardanti l’acquisto, la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza italiana;
j) le sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta e quelle che, a termini dell’articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
k) gli atti di riconoscimento di filiazione naturale, in qualunque forma effettuati;
l) le domande di impugnazione del riconoscimento, quando ne è ordinata l’annotazione, e le relative sentenze di rigetto;
m) le sentenze che pronunciano la nullità o l’annullamento dell’atto di riconoscimento;
n) le legittimazioni per susseguente matrimonio o per provvedimento del giudice e le sentenze che accolgono le relative impugnazioni;
o) le sentenze che dichiarano o disconoscono la filiazione legittima;
p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o la modifica del nome o del cognome relativi alla persona cui l’atto si riferisce; quelli che determinano il cambiamento o la modifica del cognome relativi alla persona da cui l’intestatario dell’atto ha derivato il cognome, salvi i casi in cui il predetto intestatario, se maggiorenne, si sia avvalso della facoltà di poter mantenere il cognome precedentemente posseduto;
q) le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo;
r) gli atti di morte;
s) i provvedimenti di rettificazione che riguardano l’atto già iscritto o trascritto nei registri.
2. All’annotazione della legittimazione per susseguente matrimonio provvede l’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione del matrimonio o all’annotazione dell’atto di riconoscimento, quando questo è successivo al matrimonio, se ha notizia dell’esistenza di figli legittimati per effetto di detto matrimonio e dell’avvenuto riconoscimento.
3. All’annotazione della legittimazione per provvedimento del giudice, si provvede a richiesta del procuratore della Repubblica o di chiunque vi abbia interesse.
4. Le annotazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste, anche verbalmente, dagli interessati.

Titolo VIII
Della celebrazione del matrimonio
Capo I
Della richiesta di pubblicazione
Art. 50
(Richiesta presentata da procuratore speciale)
1. Se la richiesta della pubblicazione di matrimonio è fatta da persona che, a termini dell’articolo 96 del codice civile ne ha avuto dagli sposi speciale incarico, questo deve risultare nei modi indicati nell’articolo 12, comma 7. Quando l’incarico è stato conferito a chi esercita la potestà o la tutela, basta la semplice dichiarazione orale del richiedente di avere ricevuto l’incarico.

Art. 51
(Dichiarazioni)
1. Chi richiede la pubblicazione deve dichiarare il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza degli sposi; il luogo di loro residenza, la loro libertà di stato; se tra gli sposi esiste un qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione, a termini dell’articolo 87 del codice civile; se gli sposi hanno già contratto precedente matrimonio; se alcuno degli sposi si trova nelle condizioni indicate negli articoli 85 e 88 del codice civile.
2. L’ufficiale dello stato civile deve verificare l’esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e può acquisire d’ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l’inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.

Art. 52
(Impedimenti)
1. Quando a contrarre matrimonio osta un impedimento per il quale è stata concessa autorizzazione, a termini delle disposizioni del codice civile, uno degli sposi deve presentare copia del relativo provvedimento.
2. Se si tratta di vedova o di donna nei cui confronti è stato dichiarato l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, l’ufficiale dello stato civile deve accertare se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 89 del codice civile.

Art. 53
(Casi particolari)
1. Se gli sposi risiedono in comuni diversi, l’ufficiale dello stato civile cui è stata chiesta la pubblicazione provvede a richiederla anche all’ufficiale dello stato civile del comune in cui risiede l’altro sposo.
2. Quando uno degli sposi ha la residenza all’estero, l’ufficiale dello stato civile cui ne è fatta richiesta in Italia fa eseguire la pubblicazione alla competente autorità diplomatica o consolare nei modi previsti dall’articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio1967, n. 200. Se invece la richiesta di pubblicazione viene fatta alla competente autorità diplomatica o consolare, quest’ultima la trasmette, in esenzione da ogni onere, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza attuale in Italia di uno degli sposi.
3. Nel caso previsto nel comma 2, il capo dell’ufficio diplomatico o consolare, una volta eseguita la pubblicazione, può richiedere la celebrazione del matrimonio all’ufficiale dello stato civile del comune, in Italia, nel quale gli sposi eventualmente intendano contrarre matrimonio, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 109 del codice civile.
4. Gli uffici cui è richiesta la pubblicazione sono tenuti, quando questa è stata eseguita, a trasmettere senza indugio all’autorità richiedente il certificato di eseguita pubblicazione

Capo II
Della pubblicazione
Art. 54
(Attività d’ufficio)
1. Ricevuta la richiesta della pubblicazione, l’ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l’identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni degli sposi o di chi li rappresenta, la documentazione acquisita, la durata della pubblicazione o se essa è stata abbreviata o dispensata. Provvede quindi, all’affissione con atto separato sul quale annota l’eventuale riduzione dei termini della pubblicazione.
2. Il processo verbale e l’atto affisso sono inseriti negli archivi di cui all’articolo 10 con le modalità di cui all’articolo 21, comma 1.

Art. 55
(Spazi per le pubblicazioni)
1. In ogni comune, presso la porta della casa comunale, deve essere destinato uno spazio ad uso esclusivo delle pubblicazioni di matrimonio. Sopra tale spazio deve essere scritta, in carattere ben visibile, l’indicazione “Pubblicazioni di matrimonio”.
2. L’autorità comunale provvede affinchè sia evitato che gli atti di pubblicazione esposti al pubblico siano dispersi o comunque deteriorati.
3. L’atto di pubblicazione resta affisso presso la porta della casa comunale almeno per otto giorni.

Art. 56
(Registrazioni)
1. I documenti che giustificano le enunciazioni contenute nel processo verbale di richiesta della pubblicazione sono registrati, celebrato il matrimonio, di seguito all’atto di matrimonio negli archivi di cui all’articolo 10.

Art. 57
(Celebrazione del matrimonio)
1. Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione di cui all’articolo 99 del codice civile senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l’ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio.
2. Fra i documenti registrati di seguito all’atto di matrimonio, l’ufficiale dello stato civile, che procede alla celebrazione o che richiede per questa altro ufficiale, inserisce negli archivi di cui all’articolo 10 anche i certificati attestanti che la pubblicazione è stata eseguita e che non è stata notificata alcuna opposizione.

Art. 58
(Omissione della pubblicazione)
1. Quando è stata autorizzata l’omissione della pubblicazione, ai sensi dell’articolo 100, primo comma, del codice civile, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all’ufficiale dello stato civile il provvedimento di autorizzazione previsto dall’articolo 52, comma 1, e rendere la dichiarazione di cui all’articolo 51, comma 1.

Capo III
Delle opposizioni
Art. 59
(Opposizione del pubblico ministero e di altri soggetti legittimati)
1. L’ufficiale dello stato civile, se conosce che osta al matrimonio un impedimento che non è stato dichiarato, deve immediatamente informare il procuratore della Repubblica, affinchè questi possa proporre opposizione al matrimonio.
2. L’atto di opposizione deve essere proposto con ricorso al presidente del tribunale del luogo dove è stata eseguita la pubblicazione che fissa con decreto la comparizione delle parti davanti al collegio per una data compresa tra i tre e i dieci giorni da quella di presentazione del ricorso e dispone che ricorso e decreto siano comunicati al procuratore della Repubblica e siano notificati, a cura del ricorrente, entro il giorno precedente a quello fissato per la comparizione, ai nubendi e all’ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato o a quello che ha rilasciato l’autorizzazione o il nulla osta per la celebrazione del matrimonio davanti a un ministro di culto.
3. Il tribunale, sentite le parti ed acquisiti senza particolari formalità gli elementi del caso, decide con decreto motivato avente efficacia immediata, indipendentemente dall’eventuale reclamo.
4. Se l’opposizione è stata proposta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, il presidente del tribunale può, con proprio decreto, ove ne sussista la opportunità, sospendere la celebrazione del matrimonio sino a che sia stata rimossa la opposizione.

Art. 60
(Termine per l’opposizione)
1. L’opposizione al matrimonio può essere sempre proposta prima che questo è celebrato, anche se è trascorso il termine durante il quale l’atto di pubblicazione deve rimanere affisso.

Art. 61
(Comunicazione dell’opposizione)
1. Nel caso di matrimonio da celebrare davanti a ministro di culto diverso da quello cattolico, l’ufficiale dello stato civile che riceve la notizia di una opposizione, dopo aver rilasciato l’autorizzazione o il nulla osta previsti dalla legge, ne dà immediata notizia al ministro medesimo.
2. Se il matrimonio è stato celebrato nonostante l’opposizione, l’ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione del relativo atto fino a che non sia definito il procedimento di opposizione.

Art. 62
(Annotazione dell’opposizione)
1. Nel processo verbale di richiesta della pubblicazione deve essere annotato l’atto di opposizione.
2. Nello stesso verbale si deve altresì annotare il decreto che rigetta od accoglie l’opposizione o il provvedimento di estinzione del giudizio.

Capo IV
Della registrazione relativa agli atti di matrimonio
Art. 63
(Iscrizioni e trascrizioni)
1. Negli archivi di cui all’articolo 10, l’ufficiale dello stato civile iscrive:
a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui;
b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale a norma dell’articolo 110 del codice civile;
c) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, ai sensi dell’articolo 101 del codice civile;
d) gli atti dei matrimoni celebrati per richiesta, ai sensi dell’articolo 109 del codice civile;
e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;
f) gli atti del matrimoni ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano le formule stabilite;
g) le dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell’articolo 157 del codice civile.
2. Nei medesimi archivi l’ufficiale dello stato civile trascrive:
a) gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri di culto;
b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai sensi dell’articolo 109 del codice civile, trasmessi all’ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi;
c) gli atti dei matrimoni celebrati all’estero;
d) gli atti dei matrimoni celebrati dinanzi all’autorità diplomatica o consolare straniera in Italia fra cittadini stranieri quando esistono convenzioni in materia;
e) gli atti e i processi verbali dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a norma degli articoli 204, 208 e 834 del codice della navigazione;
f) le sentenze dalle quali risulta la esistenza del matrimonio;
g) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all’estero la nullità, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili di un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio già iscritto o trascritto negli archivi di cui all’articolo 10;
h) le sentenze della corte di appello previste dall’articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n.847, e dall’articolo 8, comma 2, dell’accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n.121.
3. Gli atti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2 devono essere trascritti per intero.

Art. 64
(Contenuto dell’atto di matrimonio)
1. L’atto di matrimonio deve specificamente indicare:
a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e la residenza degli sposi; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni;
b) la data della eseguita pubblicazione o il decreto di autorizzazione alla omissione, salvo il caso di cui all’articolo 101 del codice civile;
c) il decreto di autorizzazione quando ricorra alcuno degli impedimenti di legge, salvo il caso di cui all’articolo 101 del codice civile;
d) la menzione dell’avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile;
e) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie;
f) il luogo della celebrazione del matrimonio nei casi previsti dagli articoli 101 e 110 del codice civile, ed il motivo del trasferimento dell’ufficiale dello stato civile in detto luogo;
g) la dichiarazione fatta dall’ufficiale dello stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio.
2. Quando contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio gli sposi dichiarano di riconoscere figli naturali, la dichiarazione è inserita nell’atto stesso di matrimonio. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218.

Art. 65
(Imminente pericolo di vita)
1. Se il matrimonio, nell’imminente pericolo di vita di uno degli sposi, è celebrato durante un viaggio marittimo o aereo, si osservano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 204, 205, 207, 208, 210 e 834 del codice della navigazione.
2. Per la trascrizione degli atti o dei processi verbali relativi a matrimoni celebrati nelle ipotesi previste nel comma 1 è competente l’ufficiale dello stato civile del comune di residenza degli sposi, al quale la capitaneria di porto o il comandante dell’aeroporto, se l’approdo o l’atterraggio avviene in Italia, o l’autorità diplomatica o consolare, se l’approdo o l’atterraggio avviene all’estero, trasmette copia dei relativi atti consegnati dal comandante della nave o dell’aereo.

Art. 66
(Casi particolari)
1. Nella ipotesi in cui lo sposo non conosce la lingua italiana nonché in quelle in cui è sordo, muto, o comunque impedito a comunicare, l’ufficiale dello stato civile celebra il matrimonio o con l’ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere allo sposo le domande, riceverne le risposte e dargli comunicazione delle disposizioni contenute negli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e della dichiarazione di unione degli sposi in matrimonio.
2. Nei casi di cui al comma 1 l’ufficiale dello stato civile fa menzione nell’atto dei mezzi usati per la celebrazione del matrimonio.

Art. 67
(Matrimonio celebrato da altro ufficiale)
1. L’ufficiale dello stato civile che, valendosi della facoltà concessa dall’articolo 109 del codice civile, richiede un altro ufficiale per la celebrazione del matrimonio, deve esprimere nella richiesta il motivo di necessità o di convenienza che lo ha indotto a fare la richiesta stessa.
2. I documenti sono tenuti dall’ufficiale richiedente per essere poi inseriti negli archivi di cui all’articolo 10, con le modalità di cui all’articolo 21, comma 1.

Art. 68
(Comunicazioni)
1. L’ufficiale dello stato civile che ha celebrato il matrimonio deve darne prontamente avviso agli ufficiali dello stato civile dei comuni di nascita degli sposi ai fini dell’annotazione sugli atti di nascita.
2. Se il matrimonio è stato celebrato per delegazione, l’avviso è dato dall’ufficiale dello stato civile delegante, dopo aver ricevuto la copia dell’atto di matrimonio da quello delegato.
3. Uguale avviso deve essere dato:
a) dall’ufficiale dello stato civile che ha trascritto l’atto originale del matrimonio celebrato davanti a un ministro di culto;
b) dall’ufficiale dello stato civile che ha trascritto l’atto originale del matrimonio celebrato all’estero ovvero una sentenza dalla quale risulta la esistenza, la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili di un matrimonio.
4. L’ufficiale dello stato civile del comune che ha ricevuto l’avviso provvede per le relative annotazioni.

Art. 69
(Annotazioni)
1. Negli atti di matrimonio si fa annotazione:
a) della trasmissione al ministro di culto della comunicazione dell’avvenuta trascrizione dell’atto di matrimonio da lui celebrato;
b) delle convenzioni matrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all’articolo 163 del codice civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui all’articolo 193 del codice civile, e della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218;
c) dei ricorsi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e delle relative pronunce;
d) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullità o di scioglimento del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia dell’autorità ecclesiastica di nullità del matrimonio; e di quelle che pronunciano la separazione personale dei coniugi o l’omologazione di quella consensuale;
e) delle sentenze con le quali si pronuncia l’annullamento della trascrizione dell’atto di matrimonio;
f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione;
g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di uno degli sposi e di quelle che dichiarano l’esistenza dello sposo di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi;
i) dei provvedimenti di rettificazione.

Art. 70
(Fascia tricolore)
1. L’ufficiale dello stato civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore di cui all’articolo 50, comma 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, da portarsi a tracolla.

Titolo IX
Delle registrazioni degli atti di morte
Art. 71
(Iscrizioni e trascrizioni)
1. Negli archivi di cui all’articolo 10, si iscrivono:
a) le dichiarazioni di morte che sono fatte direttamente all’ufficiale dello stato civile;
b) gli atti di morte che l’ufficiale dello stato civile forma in seguito ad avviso, notizia e denuncia avuti da ospedali, da case di cura o di riposo, da collegi, da istituti o da qualsiasi altro stabilimento, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria;
c) gli atti di morte ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano le formule predisposte;
d) gli atti formati ai sensi degli articoli 75 e 78.
2. Nei medesimi archivi si trascrivono:
a) gli atti di morte ricevuti dall’estero;
b) gli atti e i processi verbali relativi a morti avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario;
c) gli atti di morte, compilati dagli ufficiali designati nelle zone di operazioni eseguite come forze di pace o di guerra..

Art. 72
(Dichiarazione di morte)
1. La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all’ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.
2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall’amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all’ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell’articolo 73.

Art. 73
(Atto di morte)
1. L’atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l’ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto, il nome e il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del dichiarante. Se taluna delle anzidette indicazioni non è nota, ma il cadavere è stato tuttavia riconosciuto, l’ufficiale dello stato civile fa di ciò espressa menzione nell’atto.
2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell’atto di tali circostanze.

Art. 74
(Inumazione, tumulazione e cremazione)
1. Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.
2. L’ufficiale dello stato civile non può accordare l’autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certificato è annotato negli archivi di cui all’articolo 10.
3. In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 75
(Inumazioni, tumulazioni e cremazioni senza autorizzazione)
1. Chi ha notizia che un cadavere è stato inumato o tumulato senza l’autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile, o è stato cremato senza l’autorizzazione del sindaco, ne deve riferire immediatamente al procuratore della Repubblica; questi, a sua volta, dà immediata comunicazione del fatto all’ufficiale dello stato civile se non è stato costui a riferirgliene. Se l’atto di morte non è stato già formato, l’ufficiale dello stato civile lo redige esclusivamente in conformità agli elementi contenuti nel decreto del tribunale dato con il procedimento di rettificazione, su istanza di persona interessata o del procuratore della Repubblica. Il decreto deve essere menzionato nell’atto e inserito negli archivi di cui all’articolo 10.

Art. 76
(Denuncia di ipotesi di reato)
1. L’ufficiale dello stato civile che, nell’accertare la morte di una persona ai fini dell’autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione, o il sindaco che, ai fini dell’autorizzazione alla cremazione, rilevi qualche indizio di morte dipendente da reato, o ne abbia comunque conoscenza, deve farne immediata denuncia al procuratore della Repubblica dando, intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinchè il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.

Art. 77
(Accertamenti legali)
1. Quando risultano segni o indizi di morte violenta, o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può inumare, tumulare o cremare il cadavere se non dopo che il magistrato o l’ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del defunto.
2. Il magistrato o l’ufficiale di polizia giudiziaria deve prontamente dare all’ufficiale dello stato civile del luogo dove è morta la persona e, quando questo non è noto, del luogo dove il cadavere è stato deposto, le notizie necessarie alla formazione dell’atto di morte.

Art. 78
(Irreperibilità o irriconoscibilità di cadavere)
1. Nel caso di morte di una o più persone senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri, il procuratore della Repubblica redige processo verbale dell’accaduto.
2. L’atto di morte viene formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale.
3. La relativa azione è promossa dal procuratore della Repubblica.

Art. 79
(Morte in viaggio marittimo o aereo)
1. Se la morte avviene durante un viaggio marittimo, si osservano le disposizioni degli articoli 203 e 212 del codice della navigazione o, in caso si tratti di navi militari, quelle del relativo regolamento per il servizio di bordo, in quanto compatibili con il presente regolamento.
2. Se la morte avviene durante un viaggio aereo, si osservano le disposizioni degli articoli 835 e 838 del codice della navigazione, in quanto compatibili con il presente regolamento.
3. Per la trascrizione degli atti e dei processi verbali relativi a morti avvenute durante un viaggio marittimo o aereo, è competente l’ufficiale dello stato civile del luogo di primo approdo della nave o dell’aeromobile o, in caso di naufragio della nave o di perdita dell’aeromobile, del luogo in cui vengono formati i processi verbali di scomparsa; se tale luogo si trova in Paese estero, le autorità diplomatiche o consolari devono trasmettere all’ufficiale dello stato civile competente, ai sensi dell’articolo 17, copia degli atti formati o acquisiti.
4. L’estratto delle annotazioni fatte nel giornale generale e di contabilità di cui agli articoli 205, secondo comma, e 207 del codice della navigazione, e ogni altro documento trasmesso, sono annotati negli archivi di cui all’articolo 10.

Art. 80
(Morte in viaggio per ferrovia)
1. Se la morte avviene durante un viaggio ferroviario, il capo del convoglio redige un processo verbale con le dichiarazioni stabilite nel presente titolo e lo consegna al capo della stazione nella quale si effettua la prima fermata del convoglio; il capo della stazione lo trasmette all’ufficiale dello stato civile del luogo, competente per la sua trascrizione.

Art. 81
(Annotazioni)
1. L’ufficiale dello stato civile che registra l’atto di morte, lo annota su quello di nascita del defunto. Se la nascita è avvenuta in altro comune o il defunto risiedeva altrove al momento della morte, egli deve dare prontamente comunicazione della morte agli ufficiali dello stato civile del luogo di nascita e di quello di residenza del defunto, che devono provvedere rispettivamente all’annotazione o alla trascrizione del relativo atto.
2. Negli atti di morte si annotano i decreti di rettificazione ad essi relativi e l’intervenuto riconoscimento o la legittimazione del defunto, ai sensi degli articoli 255 e 282 del codice civile, nonchè le sentenze che, ai sensi dell’articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.

Art. 82
(Comunicazione al giudice tutelare)
1. L’ufficiale dello stato civile che ha formato o trascritto l’atto di morte, entro dieci giorni dalla formazione dell’atto, deve dare notizia al giudice tutelare della morte di persona che ha lasciato figli in età minore, ai sensi dell’articolo 345, primo comma, del codice civile.

Art. 83
(Morte dello straniero)
1. Nel caso di morte di cittadino straniero nello Stato, l’ufficiale dello stato civile spedisce sollecitamente copia dell’atto di morte al Ministero degli affari esteri per la trasmissione all’autorità diplomatica o consolare dello Stato di cui il defunto era cittadino.

Titolo X
Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome
Art. 84
(Cambiamento del cognome)
1. Chiunque vuole cambiare il cognome od aggiungere al proprio un altro cognome deve farne richiesta al Ministero dell’interno esponendo le ragioni della domanda.

Art. 85
(Presentazione della richiesta)
1. La richiesta è presentata al prefetto della provincia in cui il richiedente ha la sua residenza.
2. Il prefetto assume sollecitamente informazioni sulla domanda e la spedisce al Ministero dell’interno con il parere e con tutti i documenti necessari.

Art. 86
(Affissioni)
1. Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente è autorizzato a fare affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e del comune di sua residenza attuale un avviso contenente il sunto della domanda. L’affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all’avviso.
2. Con il decreto con cui si autorizza la pubblicazione, si può prescrivere che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.

Art. 87
(Opposizione)
1. Chiunque crede di avervi interesse può fare opposizione alla domanda non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione.
2. L’opposizione si propone con atto notificato al Ministro dell’interno.

Art. 88
(Decreto di concessione del Ministro)
1. Il richiedente, al fine della emanazione del decreto di concessione, trascorso il termine di cui all’articolo 87, comma 1, senza che sia stata fatta opposizione, presenta alla prefettura competente per il successivo inoltro al Ministero:
a) un esemplare dell’avviso con la relazione che attesta la eseguita affissione e la sua durata;
b) la prova delle eseguite notificazioni quando queste sono state prescritte.
2. Il Ministro, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
3. Il decreto di concessione, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.

Art. 89
(Modificazioni del nome o del cognome)
1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome perchè ridicolo o vergognoso o perchè rivela origine naturale, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere.
3. In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

Art. 90
(Affissione)
1. Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L’affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all’avviso.

Art. 91
(Opposizione)
1. Chiunque ne ha interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione. L’opposizione si propone con atto notificato al prefetto.

Art. 92
(Decreto di concessione del prefetto)
1. Trascorso il termine di cui all’articolo 87, comma 1, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell’avviso con la relazione attestante l’eseguita affissione e la sua durata.
2. Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.

Art. 93
(Esenzione fiscale)
1. In tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi perchè ridicoli o vergognosi o perchè rivelanti origine naturale, le domande e i provvedimenti contemplati in questo capo, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall’interessato sono esenti da ogni tassa.

Art. 94
(Annotazioni ed altre formalità)
1. I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell’atto di nascita del richiedente, nell’atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. L’ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all’ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione.
2. Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all’adempimento delle formalità indicate nel comma 1.
3. Per i membri di una stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.

Titolo XI
Delle procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti dello stato civile e delle correzioni
Art. 95
(Ricorso)
1. Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l’atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento.
2. Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al comma 1.
3. L’interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale.

Art. 96
(Procedimento)
1. Il tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l’audizione dell’ufficiale dello stato civile.
2. Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare.
3. Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile nonché, per quanto riguarda i soggetti cui non può essere opposto il decreto di rettificazione, l’articolo 455 del codice civile.

Art. 97
(Atti dell’autorità diplomatica e consolare)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 95 e 96 si applicano, altresì, per gli atti di competenza dell’autorità diplomatica o consolare. E’ competente in tal caso il tribunale nel cui circondario è registrato o avrebbe dovuto essere registrato l’atto da rettificarsi.

Art. 98
(Correzioni)
1. L’ufficiale dello stato civile, d’ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l’atto nonché agli interessati.
2. L’ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalità di cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all’estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale ai sensi dell’articolo 262, primo comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest’ultimo cognome deve essere indicato nell’annotazione.
3. Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata.

Art. 99
(Correzioni dell’autorità diplomatica o consolare)
1. Alla correzione degli errori materiali di scrittura in cui sia incorsa l’autorità diplomatica o consolare, provvede l’autorità medesima secondo le modalità di cui all’articolo 98.
2. Il ricorso in opposizione avverso la correzione operata dall’autorità diplomatica o consolare si propone al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile in cui è stato registrato o avrebbe dovuto essere registrato l’atto.

Art. 100
(Competenza)
1. I tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia, ed a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonchè per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia, nei casi in cui non sia utilizzabile la procedura di cui all’articolo 20. La competenza spetta al tribunale nel cui circondario si sarebbe dovuto registrare l’atto ovvero al tribunale per i minorenni che ha pronunciato sull’adozione di minore straniero.

Art. 101
(Trasmissione di atti)
1. Il cancelliere trasmette di ufficio, per l’esecuzione, all’ufficiale dello stato civile copia dei decreti emessi a norma degli articoli 96, comma 3, e 98, comma 3. Altrimenti gli atti suddetti sono acquisiti dall’ufficiale dello stato civile su richiesta anche verbale di chiunque vi ha interesse.

Titolo XII
Delle annotazioni
Art. 102
(Procedure di annotazione)
1. Le annotazioni disposte per legge od ordinate dall’autorità giudiziaria si eseguono per l’atto al quale si riferiscono, registrato negli archivi di cui all’articolo 10, direttamente e senza altra formalità dall’ufficiale dello stato civile di ufficio o su istanza di parte.
2. Le annotazioni che sono eseguite in base ad atti o provvedimenti dei quali è anche prescritta la registrazione negli archivi di cui all’articolo 10 devono essere precedute dalla detta registrazione.
3. In ogni caso nelle annotazioni occorre indicare, per la registrazione negli archivi di cui all’articolo 10, l’atto o il provvedimento in base al quale esse sono eseguite.
4. Le annotazioni sono datate e sottoscritte dall’ufficiale dello stato civile.
5. Le annotazioni apposte sugli atti iscritti vanno riportate su quelli trascritti a cura dell’ufficiale dello stato civile che le ha eseguite. In caso di più trascrizioni, l’annotazione si effettua soltanto sull’ultimo atto trascritto.

Art. 103
(Forma delle annotazioni)
1. Le annotazioni sugli atti contenuti negli archivi di cui all’articolo 10, devono risultare di seguito all’atto cui si riferiscono e di cui costituiscono parte integrante.

Titolo XIII
Delle verificazioni
Art. 104
(Verifiche ordinarie e straordinarie)
1. Il prefetto, o chi da lui delegato, si deve recare almeno una volta ogni anno negli uffici dello stato civile compresi nella propria provincia per verificare se gli archivi sono tenuti con regolarità e con precisione.
2. Può procedersi in ogni tempo a verificazione straordinaria disposta di ufficio.

Art. 105
(Verbale di verificazione)
1. Chi ha effettuato la verificazione redige processo verbale nel quale sono indicati il giorno in cui ha avuto luogo la verificazione, il numero degli atti esistenti e verificati e le osservazioni fatte.

Titolo XIV
Degli estratti degli atti dello stato civile e dei relativi certificati
Art. 106
(Estratti per riassunto)
1. Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto, riportando le indicazioni contenute nell’atto stesso e nelle relative annotazioni. Se nell’atto sono state fatte annotazioni o apportate rettificazioni o correzioni che modificano o integrano il testo dell’atto, l’estratto è formato avuto riguardo alle annotazioni e alle rettificazioni o correzioni tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell’atto modificate o integrate in base alle annotazioni o rettificazioni o correzioni medesime.

Art. 107
(Estratti per copia integrale)
1. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall’ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.
2. L’estratto per copia integrale deve contenere:
a) la trascrizione esatta dell’atto come trovasi negli archivi di cui all’articolo 10, compresi il numero e le firme appostevi;
b) le singole annotazioni che si trovano sull’atto originale;
c) l’attestazione, da parte di chi rilascia l’estratto, che la copia è conforme all’originale.

Art. 108
(Contenuto)
1. Ogni estratto degli atti dello stato civile deve contenere:
a) l’indicazione di estratto per riassunto o per copia integrale;
b) la sottoscrizione dell’ufficiale dello stato civile o del funzionario delegato;
c) il bollo dell’ufficio.
2. I certificati di stato civile devono contenere le generalità come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere desunti anche dagli atti anagrafici.
3. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n.1064, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n.432.

Titolo XV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 109
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo la disposizione di cui al comma 3, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all’articolo 10, nonché la disposizione di cui all’articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sarà stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonchè le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorità giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podestà si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell’interno ed al sindaco.
3. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, sono stabilite le disposizioni che si rendono necessarie per la tenuta dei registri nella fase transitoria antecedente alla entrata in funzione degli archivi informatici di cui all’articolo 10.

Art. 110
(Abrogazioni e modifiche)
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 109 del presente regolamento, è abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
2. Quando in leggi, regolamenti o altri atti normativi sono richiamate disposizioni dell’ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, il richiamo si intende effettuato alle corrispondenti norme del presente regolamento.
3. Sono abrogati: il secondo comma dell’articolo 93, il secondo e il terzo comma dell’articolo 94, l’articolo 95, l’articolo 97, l’ultimo comma dell’articolo 100, il secondo comma dell’articolo 103, il primo comma dell’articolo 104, il secondo comma dell’articolo 115, l’articolo 454, del codice civile.
4. All’articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n.164, sono soppresse le parole “di cui all’articolo 454 del codice civile” e “anche”.
5. Sono abrogati: il secondo periodo dell’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, e l’articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
6. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5, le parole “all’ufficiale dello stato civile individuato ai sensi dell’articolo 63, secondo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,” sono sostituite dalle seguenti: “all’ufficiale dello stato civile competente”;
b) il comma 6 è abrogato;
c) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: “Le attestazioni per i minori residenti all’estero, di cui all’articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, vengono emesse dall’autorità diplomatica o consolare sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche anche straniere, e di quanto disposto dall’articolo 12 del presente regolamento; l’autorità diplomatica o consolare le trasmette all’ufficiale dello stato civile competente per l’annotazione sull’atto di nascita.”.
7. E’ abrogato il secondo comma dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. I numeri da 1 a 5 dell’articolo 69, primo comma, del medesimo decreto sono abrogati a far data dalla entrata in funzione degli archivi informatici di cui all’articolo 10.
8. Nel terzo comma dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sono soppresse le parole “e professione”.