STATUTO

ASSOCIAZIONE DEI POSSESSORI DI CERTIFICAZIONI
DI GENEALOGIA, ARMI GENTILIZIE E NOBILTÀ
RILASCIATE DAL CORPO DEI RE D’ARMI DI SPAGNA

(Associazione senza fine di lucro ex-art. 36 e ss.)

Statuto

L’Associazione dei possessori di certificazioni di genealogia, arma gentilizia e nobiltà rilasciate dal Corpo dei Re d’Armi di Spagna, si costituisce come atto di stima e apprezzamento per l’attività svolta da S.E. Don Vicente de Cadenas y Vicent Cronista Rey de Armas – decano del Corpo dei Re d’Armi – del Regno di Spagna in occasione del compimento del Suo 75esimo anniversario di nascita.
Stimolo e fine dell’Associazione è la conservazione delle tradizioni storiche che videro l’antica Spagna patria comune di molti popoli e origine di numerose Famiglie ormai sparse per il mondo.

Storicamente furono prerogative dei Re d’Armi la registrazione, la certificazione e la concessione di nuovi stemmi in tutti quei territori nei quali si estendeva la Comunità Ispanica.

Articolo I

L’Associazione dei possessori di certificazioni di genealogia, arma gentilizia e nobiltà rilasciate dal Corpo dei Re d’Armi di Spagna ha sede a: 20124 Milano, Piazza Caiazzo 2; mentre la segreteria è sita a 47031 Serravalle, Via Baronio 14, (Rep. di San Marino), senza pregiudizio di altre sedi.

Essa è una istituzione culturale, apolitica, aconfessionale, di carattere scientifico e sovranazionale, che si propone di riunire nel suo seno i possessori (o loro discendenti) di certificazioni di genealogia, arma gentilizia e nobiltà rilasciate dai Re d’Armi di Spagna.

L’associazione adotta come emblema distintivo: la figura di un antico araldo vestito con la cotta d’arme di Spagna e coronato dalla corona propria dei Re d’Armi, che è un circolo d’argento dorato, adornato da pietre azzurre e rialzato da quattro croci patenti (tre a vista).

Articolo 2

Lo scopo dell’Associazione è quello di incrementare gli studi e gli scambi culturali in campo nazionale ed internazionale delle discipline genealogiche, araldiche, e di diritto nobiliare.

Articolo 3

L’Associazione potrà provvedere all’edizione di tutte quelle opere che, dal Consiglio di presidenza, saranno ritenute meritevoli di pubblicazione.

Potrà anche concedere il proprio patrocinio a pubblicazioni straordinarie e speciali attinenti alle discipline dell’Associazione.

Articolo 4

L’Associazione provvede al raggiungimento dei propri fini:

a) con le quote sociali,
b) con lasciti, contributi, oblazioni e qualunque altra elargizione.

Articolo 5

L’Associazione comprende le seguenti categorie di membri:

a) SOCI FONDATORI,
b) SOCI ORDINARI.
c) SOCI ONORARI

Articolo 6

I Soci Fondatori, sono coloro che hanno dato vita all’Associazione, o che provenienti dalle altre categorie se ne rendono benemeriti.

Articolo 7

I Soci Ordinari sono i possessori (o loro discendenti) di certificazioni: di arma gentilizia, o di genealogia ed arma gentilizia, oppure di genealogia, arma gentilizia e nobiltà, rilasciate dai Re d’Armi di Spagna nell’esercizio del loro carico e nella piena validità giuridica secondo le leggi promulgate nella Spagna. Inoltre fanno parte di diritto della categoria dei Soci Ordinari, con i medesimi diritti e doveri, i Soci Fondatori.

Articolo 8

I Soci Onorari, in numero indeterminato, sono scelti fra i personaggi di chiara fama o illustri per grado sociale, per meriti civili, politici, militari e culturali.

L’Assemblea dei Soci ha inoltre facoltà di nominare un Presidente Onorario che sarà o un Cronista Re d’Armi di Spagna, o un membro di Casa Reale possessore o discendente di possessori di Certificazioni rilasciate dai Re d’Armi di Spagna.

Articolo 9

Tutti i Soci, a qualunque categoria appartengono, hanno l’obbligo di cooperare al decoro e allo sviluppo delle attività dell’Associazione.

Articolo 10

I documenti necessari all’ammissione nell’Associazione sono i seguenti:

– atto di nascita del postulante;
– per il discendente di possessore di certificazione rilasciata da un Re d’Armi di Spagna, la dimostrazione dell’aggancio genealogico con il titolare del diritto;
– copia autenticata dalla competente autorità della certificazione rilasciata dal Re d’Armi di Spagna; – certificato penale.

Articolo 11

A tutti i Soci viene consegnato un diploma di nomina al momento dell’ammissione.

Articolo 12

Il Socio cessa di far parte dell’Associazione:

a) per dimissioni presentate per iscritto, aventi effetto dalla data della loro accettazione da parte del Consiglio di presidenza, da adottarsi entro due mesi dalla loro presentazione;
b) per espulsione, per aver tenuto un comportamento incompatibile con gli scopi ed il carattere dell’istituzione, o lesivo del decoro di questa. Il provvedimento adottato dal Consiglio di presidenza deve essere comunicato senza indugio, con lettera raccomandata all’interessato. L’espulso può appellarsi al Collegio arbitrale;
c) per il mancato pagamento delle quote sociali.
Coloro che per qualsiasi motivo cessano di far parte dell’Associazione hanno l’obbligo di restituire il Diploma di Nomina.

Articolo 13

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei Soci,
b) il Consiglio di presidenza,
c) il Collegio dei revisori dei conti,
d) il Collegio arbitrale.

Articolo 14

L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci. Viene convocata dal Presidente con almeno 15 giorni di preavviso, e si riunisce in sessione ordinaria una volta l’anno, entro il mese di giugno.

L’Assemblea dei Soci in sessione straordinaria è convocata dal Presidente, o di propria iniziativa, o su conforme delibera del Consiglio di presidenza, o su richiesta di un decimo dei Soci.

Articolo 15

Spetta all’Assemblea dei Soci:

a) deliberare sugli affari iscritti all’ordine del giorno;
b) nominare i Soci Onorari proposti dal Consiglio di Presidenza.

Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dei Soci sono valide in prima convocazione, se sono intervenuti almeno la metà più uno dei Soci, ed in seconda convocazione, a distanza di un giorno dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

E’ data facoltà ai singoli Soci, impossibilitati ad intervenire di persona, di farsi legittimamente rappresentare, con delega scritta, da altro Socio.

Articolo 16

Il Consiglio di presidenza, composto da cinque membri effettivi, tiene il governo dell’Associazione e la sua amministrazione, esprime i pareri di cui all’articolo 3, delibera sulla partecipazione dell’Associazione a congressi e convegni, propone all’Assemblea la nomina dei Soci Onorari.

Il Consiglio di presidenza viene eletto dai Soci e dura in carica sette anni, può essere rieletto e si compone:

a) del Presidente;
b) di un Vice Presidente anziano;
c) di un Vice Presidente censore;
d) del Segretario generale – Tesoriere;
e) di un Relatore.

Articolo 17

Al Consiglio di presidenza compete:

a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
b) far inserire all’ordine del giorno dell’Assemblea qualche affare importante;
c) modificare, se ritenuto necessario, l’annuale quota associativa;
d) nominare le cariche Sociali;
e) proporre la modifica dello Statuto.

Il Consiglio di presidenza sarà valido con almeno la presenza di tre membri; per le deliberazioni a parità di voto prevarrà quello del Presidente.

Articolo 18

Il Presidente rappresenta l’Associazione in tutti i suoi atti e di fronte ai terzi, mantiene l’osservanza dello statuto, e cura gli interessi dell’ente.

Egli convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio di Presidenza, propone la nomina di un Collegio arbitrale e può delegare le sue funzioni ai Vicepresidenti.

Il Vice Presidente Anziano sostituisce il Presidente nelle sue funzioni qualora fosse impedito.

Il Vice Presidente Censore può sostituire il Presidente in caso di impedimento del Vice Presidente Anziano; presiede l’attività scientifica dell’Associazione e riferisce al Consiglio di presidenza sulle pubblicazioni in progetto.

Il Segretario generale – Tesoriere dirige la segreteria, mantiene la corrispondenza, redige i verbali delle sedute, sovrintende all’Archivio ed alla Biblioteca, inoltre sovrintende all’amministrazione dell’Associazione, cura la redazione dei bilanci e dei conti, la riscossione delle entrate e le erogazioni dei fondi, compila gli inventari dei beni patrimoniali di pertinenza dell’Associazione, riferisce all’Assemblea sull’andamento finanziario dell’ente.

Il Relatore propone gli scambi culturali in campo nazionale ed internazionale delle discipline genealogiche, araldiche, e di diritto nobiliare e l’edizione di tutte quelle opere che saranno ritenute meritevoli di pubblicazione.

Articolo 19

I membri che venissero meno alle regole dell’onore sono sottoposti al giudizio del Collegio arbitrale che, vagliati i fatti e le circostanze e sentito l’interessato, propone le sanzioni del caso, salvo ratifica del Consiglio di presidenza.

Il deferimento di eventuali divergenze fra i Soci al Collegio arbitrale è volontario.

Articolo 20

Non oltre il mese di gennaio di ogni anno il Presidente trasmette al Ministero della Pubblica Istruzione della Repubblica Italiana una relazione sull’attività svolta.

Articolo 21

Il funzionamento dell’Associazione è disciplinato da un apposito Regolamento redatto dal Consiglio di presidenza.

Articolo 22

L’Associazione osserverà, in relazione agli obblighi in materia fiscale, le norme introdotte dalla Legge 13 dicembre 1991, numero 398.

Articolo 23

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Legs 4 dicembre 1997, n. 460, l’Associazione dei possessori di certificazioni di Genealogia, Armi Gentilizie e Nobiltà rilasciate dal Corpo dei Re d’Armi di Spagna osserverà in concreto le seguenti inderogabili disposizioni:

a) non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione dei possessori di certificazioni di Genealogia, Armi Gentilizie e Nobiltà rilasciate dal Corpo dei Re d’Armi di Spagna, salvo che la destinazione o la distribuzione sia disposta dalla legge;

b) in caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione dei possessori di certificazioni di Genealogia, Armi Gentilizie e Nobiltà rilasciate dal Corpo dei Re d’Armi di Spagna dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione disposta dalla legge;

c) osservanza di una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i Soci o Partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione dei possessori di certificazioni di Genealogia, Armi Gentilizie e Nobiltà rilasciate dal Corpo dei Re d’Armi di Spagna;

d) ogni anno l’organo amministrativo dell’Associazione dei possessori di certificazioni di Genealogia, Armi Gentilizie e Nobiltà rilasciate dal Corpo dei Re d’Armi di Spagna dovrà obbligatoriamente redigere un rendiconto economico e finanziario sull’attività svolta nel periodo amministrativo precedente, con l’indicazione di tutte le entrate, di tutte le uscite, nonché dell’eventuale avanzo o disavanzo di gestione. Detto rendiconto dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il 30 giugno di ogni anno.

e) la eleggibilità degli organi amministrativi sarà obbligatoriamente libera e le elezioni avverranno con il principio del voto singolo di cui all’art. 2532, comma secondo, del Codice Civile. Viene attribuita piena sovranità all’Assemblea dei Soci, Associati o Partecipanti ed i criteri di loro ammissione od esclusione, previsti dal presente Statuto dovranno essere resi noti agli stessi Soci, Associati o Partecipanti con idonee forme di pubblicità al fine di garantire la massima trasparenza e democraticità al rapporto associativo; l’organo amministrativo dovrà osservare rigorosamente le norme del presente Statuto volte a fornire la massima pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, nonché ai bilanci o rendiconti economici e finanziari di gestione, di cui alla precedente lettera d); il tutto al fine di garantire la massima trasparenza alla vita associativa e tutelare tutti i Soci, Associati o Partecipanti;

f) le quote ed i contributi associativi sono assolutamente intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Le quote ed i contributi associativi non potranno mai essere rivalutati, salvo che ciò non venga reso obbligatorio da future norme di legge in materia. Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento interno che sarà eventualmente redatto dall’organo amministrativo, si fa espresso rinvio alle norme di legge.

Per eventuali controversie si farà rinvio alle decisioni di un Collegio arbitrale, che sarà composto da 3 membri e la cui nomina, al fine di garantire la massima trasparenza e democraticità alla vita associativa, sarà demandata all’Assemblea dei Soci, Associati o Partecipanti”.

Milano, 17 maggio 1999.

Il Presidente – Vicente de Cadenas y Vicent
Il Vice Presidente anziano – Pier Felice degli Uberti
Il Vice Presidente censore – Marco Horak
Il Segretario generale – Tesoriere – Maria Loredana Pinotti
Il Relatore – Fabio Cassani Pironti

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