(G.U. n. 132 del 08 giugno 1989)

Capo I
Anagrafe della popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche

Art. 1
Anagrafe della popolazione residente
1. L’anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell’insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio.
2. L’anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza.
3. Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d’ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

Art. 2
Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe

1. Il sindaco può delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del Comune ritenuti idonei.
2. In caso di assenza del sindaco, la funzione di ufficiale di anagrafe può essere esercitata dall’assessore delegato o dall’assessore anziano ed, in mancanza degli assessori, dal consigliere anziano.
3. Ogni delega o revoca deve essere approvata dal prefetto come previsto dall’ultimo comma dell’art. 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

Art. 3
Popolazione residente

1. Per persone residenti nel Comune s’intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel Comune.
2. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri Comuni o all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata.

Art. 4
Famiglia anagrafica

1. Agli effetti anagrafici per famiglia s’intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.
2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

Art. 5
Convivenza anagrafica

1. Agli effetti anagrafici per convivenza s’intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune.
2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a sé stanti.
3. Le persone ospitate che abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.

Art. 6
Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche
1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al successivo art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.
2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.
3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento.
Capo II

Iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche
Art. 7
Iscrizioni anagrafiche

1. L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
a) per nascita, nell’anagrafe del Comune ove sono iscritti i genitori o nel Comune ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell’anagrafe ove è iscritta la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;
b) per esistenza giudizialmente dichiarata;
c) per trasferimento di residenza da altro Comune o dall’estero dichiarato dall’interessato oppure accertato secondo quanto è disposto dall’art. 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all’art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché per mancata iscrizione nell’anagrafe di alcun Comune.
2. Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica.
3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L’ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore. (1)
4. Il registro di cui all’art. 2, comma quarto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è tenuto dal Ministero dell’interno presso la Prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell’ufficiale di anagrafe.
(1) Comma così sostituito dall’art. 15 del DPR 31/08/1999, n. 394.

Art. 8
Posizioni che non comportano l’iscrizione anagrafica

1. Non deve essere effettuata, né d’ufficio, né a richiesta dell’interessato, l’iscrizione anagrafica nel Comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone:
a) militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;
b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel Comune non superi i 2 anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno dell’allontanamento dal Comune di iscrizione anagrafica;
c) detenuti in attesa di giudizio.

Art. 9

Trasferimento di residenza della famiglia
1. Il trasferimento di residenza della famiglia in altro Comune comporta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti della famiglia stessa eventualmente assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell’articolo 8.
Art. 10

Mutazioni anagrafiche

1. La registrazione nell’anagrafe della popolazione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata:
a) ad istanza dei responsabili di cui all’art. 6 del presente regolamento;
b) d’ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell’ambito del Comune, non dichiarati dall’interessato ed accertati secondo quanto è disposto dall’art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dell’art. 15, comma 1, del presente regolamento.

Art. 11

Cancellazioni anagrafiche

1. La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
b) per trasferimento della residenza in altro Comune o all’estero, nonché per trasferimento del domicilio in altro Comune per le persone senza fissa dimora;
c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto dei mancato rinnovo della dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni. (1)
2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell’ufficiale di anagrafe, al prefetto entro 30 giorni dall’avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore. (2)

(1) Lettera così sostituita dall’art. 15 del DPR 31/08/1999, n. 394.
(2) Comma così modificato dall’art. 15 del DPR 31/08/1999, n. 394.

Capo III

Adempimenti anagrafici

Art. 12

Comunicazione dello stato civile

1. Devono essere effettuate dall’ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonché le sentenze dell’autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone.
2. Le comunicazioni relative alle nascite, alle morti ed alle celebrazioni di matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall’Istituto centrale di statistica.
3. Nei Comuni in cui l’ufficio di stato civile è organicamente distinto dall’ufficio di anagrafe, le comunicazioni a quest’ultimo ufficio devono essere effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell’atto di stato civile, ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati da altra autorità competente, ovvero dall’annotazione in atti già esistenti di sentenze e provvedimenti emessi da altra autorità.
4. Nei Comuni in cui l’ufficio di stato civile non è organicamente distinto da quello di anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici delle notizie relative agli eventi di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere effettuata nel termine stabilito all’articolo 17 del presente regolamento.
5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel Comune devono essere effettuate al competente ufficio del Comune di residenza entro il termine di dieci giorni con l’osservanza delle disposizioni sull'”ordinamento dello stato civile”. Per le persone residenti all’estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalità al competente ufficio del Comune nella cui AIRE sono collocate le schede anagrafiche delle stesse persone.

Art. 13

Dichiarazioni anagrafiche
1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all’art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:
a) trasferimento di residenza da altro Comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza all’estero;
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
c) cambiamento di abitazione;
d) cambiamento dell’intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
e) cambiamento della qualifica professionale;
f) cambiamento del titolo di studio.
2. Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui alla lettera a) devono essere rese mediante modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica; ai dichiaranti deve essere rilasciata ricevuta.
3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) possono essere rese anche a mezzo di lettera raccomandata; le dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f) devono essere corredate dalla necessaria documentazione.
4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

Art. 14

Documentazione per l’iscrizione di persone trasferitesi dall’estero

1. Chi trasferisce la residenza dall’estero deve comprovare all’atto della dichiarazione di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera a), la propria identità mediante l’esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza, se straniero o apolide, o dalle autorità consolari, se cittadino italiano.
[2. Per ottenere l’iscrizione gli stranieri devono esibire anche il permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o risultare iscritti nello schedario della popolazione temporanea di uno stesso Comune da almeno un anno. Se l’iscrizione è effettuata per questo secondo motivo, l’ufficiale di anagrafe deve darne comunicazione alla competente autorità di polizia] (1).
(1) Comma abrogato dall’art. 13 del DL 30/12/89, n. 416 convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Art. 15

Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti

1. Qualora l’ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cui all’art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che non siano state rese, per fatti che comportino l’istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, le prescritte dichiarazioni di cui all’art. 13 del presente regolamento, deve invitare gli interessati a renderle.
2. Nel caso di mancata dichiarazione, l’ufficiale di anagrafe provvede ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni.

Art. 15

Segnalazioni particolari

1. Quando risulti che una persona o una famiglia iscritta nell’anagrafe del Comune abbia trasferito la residenza in altro Comune e dal quale non sia pervenuta la richiesta di cancellazione, l’ufficiale di anagrafe deve darne notizia all’ufficiale di anagrafe del Comune nel quale la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti.
2. Nel caso di persona che dichiari per sé e/o per i componenti della famiglia di provenire dall’estero, l’ufficiale di anagrafe del Comune nel quale essa intende stabilire la residenza, prima di procedere all’iscrizione, deve segnalare tale fatto, mediante l’inoltro di una regolare pratica migratoria, all’ufficiale di anagrafe del Comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica affinché questo, qualora non sia stata a suo tempo effettuata la cancellazione per l’estero, provveda alla cancellazione per emigrazione nel Comune che ha segnalato il fatto. L’iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal Comune di precedente iscrizione e non dall’estero; ove la cancellazione per l’estero sia stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione con provenienza dall’estero.

Art. 16

Termine per le registrazioni anagrafiche

1. L’ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell’anagrafe entro tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o delle dichiarazioni rese dagli interessati ovvero dagli accertamenti da lui disposti.

Art. 17

Decorrenza dell’iscrizione e cancellazione anagrafica

1. Le dichiarazioni rese dagli interessati, di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), del presente regolamento, relative ai trasferimenti di residenza da altro Comune o i provvedimenti che le sostituiscono, devono essere trasmessi, entro venti giorni, dall’ufficiale di anagrafe che li ha ricevuti o adottati al Comune di precedente iscrizione anagrafica per la corrispondente cancellazione. Le notizie anagrafiche rese dagli interessati all’atto delle dichiarazioni di cui all’art. 13 devono essere controllate, ed eventualmente rettificate, dal Comune di precedente iscrizione anagrafica, sulla base degli atti anagrafici in suo possesso. Lo stesso Comune, ove lo ritenga necessario, deve disporre gli opportuni accertamenti per appurare se sussistono i motivi per la cancellazione dall’anagrafe. I termini per la registrazione anagrafica di cui all’articolo 17 decorrono dal giorno di ricezione della conferma di cancellazione.
2. La cancellazione dall’anagrafe del Comune di precedente iscrizione e l’iscrizione nell’anagrafe di quello di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel Comune di nuova residenza.
3. Il Comune di precedente iscrizione, che per giustificati motivi non sia in grado di ottemperare alla richiesta di cancellazione nel termine di venti giorni, deve darne immediata comunicazione al Comune richiedente, precisando le ragioni e fissando il termine entro il quale provvederà agli adempimenti richiesti.
4. Qualora, trascorso quest’ultimo termine, non si fosse fatto luogo agli adempimenti richiesti, il Comune richiedente ne solleciterà l’attuazione, dando, nel contempo, comunicazione alla Prefettura dell’avvenuta scadenza dei termini da parte del Comune inadempiente.
5. Quando, a seguito degli accertamenti, l’ufficiale di anagrafe ritiene di non accogliere la richiesta di iscrizione, deve darne immediata comunicazione all’interessato, specificandone i motivi.
6. Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel Comune in base all’ultimo censimento della popolazione, l’iscrizione anagrafica decorre dalla data della dichiarazione resa dall’interessato di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), del presente regolamento.
7. Le vertenze che sorgono tra uffici anagrafici in materia di trasferimento di residenza sono risolte dal prefetto se esse interessano Comuni appartenenti alla stessa Provincia e dal Ministero dell’interno, sentito l’Istituto centrale di statistica, se esse interessano Comuni appartenenti a Province diverse.
8. Le segnalazioni al Ministero dell’interno vengono effettuate dalle competenti Prefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti il cui esito viene comunicato, corredato degli atti dei Comuni interessati, con eventuale parere.

Art. 18

Accertamenti richiesti dall’ufficiale di anagrafe

1. Gli uffici di cui all’art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all’ufficiale di anagrafe le notizie da esso richieste per la regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione residente.
2. L’ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l’iscrizione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica.
3. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa da chi richiede l’iscrizione anagrafica, l’ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.

Capo IV

Formazione ed ordinamento dello schedario anagrafico della popolazione residente.Schedario degli italiani residenti all’estero (AIRE)
Art. 19

Schede individuali

1. A ciascuna persona residente nel Comune deve essere intestata una scheda individuale conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica, sulla quale devono essere indicati il sesso, la data e il Comune di nascita, lo stato civile, la professione, arte o mestiere abitualmente esercitato o la condizione non professionale, il titolo di studio, nonché l’indirizzo dell’abitazione.
2. L’inserimento nelle schede individuali di altre notizie, oltre a quelle già previste nella scheda stessa, può essere effettuato soltanto previa autorizzazione da parte del Ministero dell’interno, d’intesa con l’Istituto centrale di statistica, a norma dell’art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno. (1)
3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile.
4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente del Comune.
(1) Comma così modificato dall’art. 15 del DPR 31/08/1999, n. 394.

Art. 20

Schede di famiglia

1. Per ciascuna famiglia residente nel Comune deve essere compilata una scheda di famiglia, conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono.
2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all’atto della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell’art. 6 del presente regolamento. Il cambiamento dell’intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento.
3. In caso di mancata indicazione dell’intestatario o di disaccordo sulla sua designazione, sia al momento della costituzione della famiglia, sia all’atto del cambiamento dell’intestatario stesso, l’ufficiale di anagrafe provvederà d’ufficio intestando la scheda al componente più anziano e dandone comunicazione all’intestatario della scheda di famiglia.
4. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della famiglia e cancellate le persone che cessino di farne parte; in essa devono essere tempestivamente annotate altresì le mutazioni relative alle posizioni di cui al comma 1.
5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia o per trasferimento di essa in altro Comune o all’estero.

Art. 21

Schede di convivenza

1. Per ciascuna convivenza residente nel Comune deve essere compilata una scheda di convivenza, conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonché quelle dei conviventi residenti.
2. Sul frontespizio della scheda devono essere indicati la specie e la denominazione della convivenza ed il nominativo della persona che normalmente la dirige.
3. Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte.
4. La scheda di convivenza deve essere tenuta al corrente delle mutazioni relative alla denominazione o specie della convivenza, al responsabile di essa, alla scheda della stessa ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi.
5. La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazione della convivenza o per trasferimento di essa in altro Comune o all’estero.

Art. 22

Conservazione delle schede anagrafiche nelle anagrafi gestite con elaboratori elettronici

1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e costantemente aggiornate anche se le anagrafi sono gestite con elaboratori elettronici, salvo i casi in cui una diversa gestione sia stata, a richiesta, autorizzata da parte del Ministero dell’interno, d’intesa con l’Istituto centrale di statistica.
2. Gli uffici anagrafici che utilizzano elaboratori elettronici devono adottare tutte le misure di sicurezza atte a garantire nel tempo la perfetta conservazione e la disponibilità dei supporti magnetici contenenti le posizioni anagrafiche dei cittadini.

Art. 23

Ordinamento e collocazione delle schede individuali

1. Le schede individuali devono essere collocate in ordine alfabetico di cognome e nome dell’intestatario. É data facoltà all’ufficiale di anagrafe di raccoglierle in schedari separati, per sesso.
2. Le schede degli stranieri devono essere collocate in uno schedario a parte.

Art. 24

Ordinamento e collocazione delle schede di famiglia e di convivenza

1. Le schede di famiglia e di convivenza devono essere collocate in ordine alfabetico di area di circolazione e, per ciascuna area di circolazione, in ordine crescente di numero civico, scala, corte ed interno.

Art. 25

Archiviazione degli atti

1. Le schede individuali e le schede di famiglia e di convivenza archiviate devono essere conservate a parte; le schede individuali devono essere collocate secondo l’ordine alfabetico del cognome e nome dell’intestatario e quelle di famiglia e di convivenza secondo il numero d’ordine progressivo che sarà loro assegnato all’atto dell’archiviazione; tale numero deve essere riportato sulle rispettive schede individuali, anche se archiviate precedentemente.

Art. 26

Anagrafe degli italiani trasferiti e residenti all’estero (AIRE)

1. La costituzione e la tenuta dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) è disciplinata dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dal relativo regolamento di esecuzione.

Capo V

Uffici anagrafici periferici, anagrafi separate, schedario della popolazione temporanea
Art. 27

Uffici anagrafici periferici

Per una migliore funzionalità dei servizi anagrafici è consentita ai Comuni che gestiscono le anagrafi con l’impiego di elaboratori elettronici l’istituzione di uffici periferici collegati con l’anagrafe centrale mediante mezzi tecnici idonei per la raccolta delle dichiarazioni anagrafiche ed il rilascio delle certificazioni.

Art. 28

Istituzione delle anagrafi separate

1. L’istituzione delle anagrafi separate di cui all’art. 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, può essere disposta dal prefetto qualora esista un separato ufficio di stato civile.
2. Delle istituzioni effettuate il prefetto dovrà dare notizia al Ministero dell’interno ed all’Istituto centrale di statistica.

Art. 29

Attribuzioni delle anagrafi separate

Le anagrafi separate funzionano da organi periferici dell’anagrafe comunale. Esse ricevono le comunicazioni dello stato civile e le dichiarazioni delle persone residenti o che intendono stabilire la residenza nelle circoscrizioni nelle quali sono istituite. Esse provvedono altresì al rilascio delle certificazioni anagrafiche.
Art. 30

Corrispondenza delle anagrafi separate con l’anagrafe centrale

1. L’originale delle schede di famiglia e di convivenza, nonché delle schede individuali che vengono formate presso le anagrafi separate viene trasmesso all’anagrafe centrale. Copia di dette schede viene custodita presso l’anagrafe separata per gli adempimenti di cui all’articolo precedente, con le modalità previste nel presente regolamento per l’ordinamento e la collocazione delle schede anagrafiche.
2. Ogni mutazione delle posizioni di cui all’art. 1, comma 3, del presente regolamento deve essere riportata con la stessa decorrenza tanto nell’originale quanto nella copia.
3. Qualora gli adempimenti di cui all’art. 29 possano essere più agevolmente assicurati con l’impiego di idonei mezzi tecnici, le anagrafi separate vengono dispensate dalla tenuta delle copie delle schede.

Art. 31

Schedario della popolazione temporanea

1. Lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel Comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo. Gli stranieri dimoranti nel Comune da non meno di quattro mesi sono comunque iscritti nello schedario della popolazione temporanea quando non siano in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno di cui al comma 2 dell’art. 14.
2. L’iscrizione viene effettuata a domanda dell’interessato o d’ufficio quando l’ufficiale di anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel Comune da non meno di quattro mesi.
3. L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche.
4. La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta l’anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non più dimoranti temporaneamente nel Comune:
a) perché se ne sono allontanate o sono decedute;
b) perché vi hanno stabilito la dimora abituale.
5. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicata all’ufficiale di anagrafe dell’eventuale Comune di residenza.

Capo VI

Certificazioni anagrafiche
Art. 32

Certificati anagrafici

1. L’ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.
2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2, dell’articolo 35, può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall’ufficiale di anagrafe d’ordine del sindaco.
3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio.
Art. 33

Rilascio di elenchi degli iscritti nell’anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca

1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l’ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente.
2. Ove il Comune disponga di idonee apparecchiature, l’ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca.
3. Il Comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito.

Art. 34

Contenuto dei certificati anagrafici

1. I certificati anagrafici devono contenere l’indicazione del Comune e della data di rilascio; l’oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064; la firma dell’ufficiale di anagrafe ed il timbro dell’ufficio.
2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studi o le altre notizie il cui inserimento nelle schede individuali sia stato autorizzato ai sensi dell’art. 20, comma 2, del presente regolamento. Se in conseguenza dei mezzi meccanici che il Comune utilizza per il rilascio dei certificati tali notizie risultino sui certificati stessi, esse vanno annullate prima della consegna del documento.
3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall’anagrafe all’atto del rilascio del certificato.
4. Previa motivata richiesta, l’ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.

Art. 35

Ricorsi in materia di certificazioni anagrafiche

Avverso il rifiuto opposto dall’ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, l’interessato può produrre ricorso al prefetto.

Art. 36

Divieto di consultazione delle schede anagrafiche

1. É vietato alle persone estranee all’ufficio di anagrafe l’accesso all’ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall’autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell’ordine ed al corpo della Guardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell’ufficio o del comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all’ufficiale di anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento. Resta salvo altresì il disposto dell’art. 33, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n 600.
2. É consentita agli stessi la possibilità di collegarsi tramite terminali con le anagrafi dotate di elaboratori elettronici, ai soli fini di consultazione degli atti anagrafici.
3. Le richieste per la realizzazione di tali collegamenti devono essere sottoposte all’approvazione del Ministero dell’interno tramite le competenti Prefetture.
4. All’ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo modalità tecniche adottate d’intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati.

Capo VII

Adempimenti topografici ed ecografici
Art. 37

Adempimenti topografici

1. La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate (centri e nuclei abitati), stabilite in occasione del censimento generale della popolazione sugli appositi piani topografici approvati dall’Istituto centrale di statistica, devono rimanere invariate sino al successivo censimento salvo quanto previsto nel comma 3 dell’art. 39.
2. La cartografia concernente le predette ripartizioni viene conservata presso l’ufficio statistica, ove esista, ovvero presso l’ufficio topografico od ecografico; nei Comuni nei quali non esistono tali uffici, la predetta cartografia viene custodita a cura dell’ufficio anagrafe.
3. Al fine di una migliore gestione dei dati topografici ed ecografici possono essere utilizzate le più avanzate metodologie e tecnologie cartografiche.

Art. 38

Aggiornamento del piano topografico

1. A cura degli uffici di cui all’art. 38, deve essere formata una copia del piano topografico stabilito in occasione dell’ultimo censimento.
2. In detta copia, devono essere riportate le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili.
3. Nel periodo intercensuario l’Istituto centrale di statistica impartisce le opportune istruzioni affinché vengano aggiornate periodicamente le delimitazioni delle località abitate in base all’intervenuto sviluppo edilizio.
4. Nello stesso periodo è fatto obbligo ai Comuni di segnalare tempestivamente all’Istituto centrale di statistica, oltre che alle Regioni competenti, l’insorgere di eventuali contestazioni territoriali.

Art. 39

Formazione del piano topografico a seguito di variazioni territoriali

1. I Comuni costituiti dopo l’ultimo censimento generale della popolazione devono provvedere alla formazione del proprio piano topografico. Del pari devono provvedere alla formazione di un nuovo piano topografico i Comuni che, a decorrere dalla data di tale censimento, hanno avuto modifiche territoriali.
2. La formazione di tali piani topografici deve essere effettuata al momento stesso della variazione territoriale, ma facendo riferimento, per quanto concerne la delimitazione delle località abitate, alla situazione rilevata all’ultimo censimento ed agli eventuali successivi aggiornamenti previsti dal comma 4 dell’art. 39.

Art. 40

Adempimenti ecografici

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.
3. L’attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.
4. In caso di cambiamento di denominazione dell’area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.
5. Nell’ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Art. 41

Numerazione civica

1. Le porte e gli altri accessi dall’area di circolazione all’interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. L’obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all’esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall’Istituto centrale di statistica in occasione dell’ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell’Istituto stesso.

Art. 42

Obblighi dei proprietari di fabbricati

1. Gli obblighi di cui all’articolo 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia l’indicazione del numero civico sia il permesso di abitabilità, se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità, se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
3. Con la domanda di cui al comma 2, il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l’indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l’indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell’art. 42.

Art. 43

Comunicazioni da parte degli uffici topografico ed ecografico

1. Nei Comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest’ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l’onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.
2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell’ultima settimana del mese, la comunicazione può aver luogo nei primi sette giorni del mese successivo.
Art. 44

Stradario

1. In ciascun Comune l’ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l’aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall’Istituto centrale di statistica.

Capo VIII

Revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti: altri adempimenti statistici
Art. 45

Revisione delle anagrafi

1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i Comuni devono provvedere alla revisione dell’anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.
2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi è soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.
3. La revisione viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite nell’occasione dall’Istituto centrale di statistica.
4. Nell’intervallo tra due censimenti l’anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel Comune.

Art. 46

Revisione dell’onomastica stradale e della numerazione civica

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i Comuni devono provvedere alla revisione dell’onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, alla apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.
2. La revisione predetta viene effettuata d’ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui al precedente art. 43 ed a prescindere dall’eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.
3. É fatto obbligo ai Comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell’occasione dall’Istituto centrale di statistica.

Art. 47

Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente

1. Le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate dall’ufficiale di anagrafe in conformità ai modelli predisposti ed alle istruzioni impartite dall’Istituto centrale di statistica.
2. Ai fini predetti l’ufficiale di anagrafe deve riportare su registri conformi agli appositi esemplari predisposti dall’Istituto centrale di statistica il numero delle iscrizioni e delle cancellazioni effettuate per fatti derivanti dal movimento naturale della popolazione residente e per trasferimenti di residenza.

Art. 48

Rilevazioni statistiche concernenti le abitazioni

I competenti uffici comunali provvedono, nei termini e secondo le istruzioni impartite dall’Istituto centrale di statistica, alle varie rilevazioni di carattere ecografico concernenti, in particolare, le abitazioni di nuova costruzione, gli ampliamenti e le demolizioni.

Art. 49

Adempimenti dell’ufficio di statistica

Nei Comuni nei quali esista un ufficio di statistica organicamente distinto ai sensi della legge 16 novembre 1939, n. 1823, i modelli di rilevazione, debitamente compilati in ogni loro parte, devono essere trasmessi all’Istituto centrale di statistica tramite il predetto ufficio, il quale deve curare altresì il controllo tecnico dei dati in essi riportati.

Capo IX

Vigilanza, sanzioni e disposizioni generali

Art. 50

Particolari compiti del sindaco

1. Il sindaco è tenuto a provvedere alle attrezzature occorrenti per la conservazione e la sollecita consultazione degli atti anagrafici, tenendo presenti le metodologie e le tecnologie più avanzate per la gestione delle anagrafi.
2. Inoltre il sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici.

Art. 51

Vigilanza del prefetto

1. Il prefetto vigila affinché le anagrafi della popolazione residente e gli ordinamenti topografici ed ecografici dei Comuni della Provincia siano tenuti in conformità alle norme del presente regolamento e che siano rigorosamente osservati le modalità ed i termini previsti per il costante e sistematico aggiornamento degli atti, ivi compresi gli adempimenti di carattere statistico.
2. La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi, almeno una volta all’anno in tutti i Comuni, da funzionari della Prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia anagrafica e statistica.
3. L’esito dell’ispezione deve essere comunicato all’Istituto centrale di statistica.
Art. 52

Vigilanza nelle Regioni a statuto speciale

Le funzioni che in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente sono demandate ai prefetti, vengono esercitate, nelle Regioni a statuto speciale nelle quali manchi l’organo prefettizio, dagli organi cui siano state devolute le attribuzioni dei prefetti attinenti a servizi statali svolti dai Comuni.

Art. 53

Vigilanza esercitata dal Ministero dell’interno e dall’Istituto centrale di statistica

1. L’alta vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi è esercitata dal Ministero dell’interno e dall’Istituto centrale di statistica per mezzo di propri funzionari ispettori.
2. L’Istituto centrale di statistica vigila, tra l’altro, affinché da parte di tutti i Comuni, siano adottati modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall’Istituto stesso e promuove, da parte dei Comuni, l’adozione di sistemi organizzativi e funzionali dei servizi anagrafici rispondenti ai progressi della tecnica amministrativa ed alle esigenze dei servizi stessi.

Art. 54

Irregolarità ed inadempienze anagrafiche da parte dei Comuni

1. Qualora, a seguito delle ispezioni di cui agli articoli precedenti, risultassero situazioni irregolari nella tenuta delle anagrafi e degli ordinamenti topografici ed ecografici, il prefetto o, rispettivamente, il Ministero dell’interno e l’Istituto centrale di statistica, possono disporre ispezioni di carattere straordinario il cui onere viene posto a carico dei Comuni inadempienti, salvo rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili.

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Art. 55

Procedura per l’applicazione delle sanzioni

1. Le contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed a quelle del presente regolamento, commesse dalle persone aventi obblighi anagrafici, devono essere accertate, con apposito verbale, dall’ufficiale di anagrafe.
2. Il verbale deve espressamente indicare se al contravventore sia stata o meno personalmente contestata la contravvenzione.
3. Al contravventore ammesso a pagare all’atto della contestazione la somma stabilita dall’art. 11, comma terzo, della citata legge, l’ufficiale di anagrafe è tenuto a rilasciare ricevuta dell’eseguito pagamento sull’apposito modulo, da staccare da un bolletario a madre e figlia, vidimato dal sindaco o da un suo delegato.

Art. 56

Termine per l’adeguamento delle anagrafi al regolamento

Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento i Comuni devono uniformare ad esso la tenuta delle anagrafi.

Art. 57

Abrogazione di precedenti norme in materia anagrafica

1. Sono abrogati il “Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 gennaio 1958, n. 136, ed ogni altra disposizione regolamentare contraria al presente regolamento.