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STATUTO
Articolo
1 L’Istituto
Araldico Genealogico Italiano ha sede a Milano, in piazza Caiazzo
2. Esso
è una istituzione culturale, apolitica, aconfessionale, di carattere
scientifico e soprannazionale, che si propone di riunire nel suo
seno i cultori delle scienze indicate al seguente articolo 2. Esso adotta come proprio emblema uno scudo sagomato d’argento, orlato di rosso, all’albero sradicato di verde fruttato di rosso, sostenuto da un grifo d’oro, sostenuto da una lista dello stesso caricata dal motto in lettere maiuscole di nero: Post Fata Resurgo. Articolo
2 Lo
scopo dell’Istituto è quello di incrementare gli studi e gli scambi
culturali in campo nazionale ed internazionale delle seguenti discipline:
storia
medievale, moderna e contemporanea; a)
archivistica, paleografia e diplomatica; b)
bibliografia e bibliologia; c)
sfragistica; d)
numismatica e filatelia; e)
scienze sociologiche e genealogiche; f)
iconografia e araldica; g)
diritto feudale e nobiliare; h)
storia degli Ordini cavallereschi; i)
storia della Chiesa; l)
vessillologia. L’Istituto,
se richiesto, potrà svolgere opera consultiva nei soli riguardi
degli organismi confratelli e delle Autorità della Repubblica Italiana. Articolo
3 L’Istituto
per perseguire i suoi scopi pubblica il periodico «Nobiltà - Rivista
di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi» e può provvedere
all’edizione di tutte quelle opere che saranno ritenute meritevoli
di pubblicazione dal Consiglio di presidenza. Può
anche concedere il proprio patrocinio a pubblicazioni straordinarie
e speciali attinenti alle discipline dell’Istituto. Articolo
4 L’Istituto
provvede al raggiungimento dei propri fini: a)
con le quote sociali, b) con lasciti, contributi, oblazioni e qualunque
altra elargizione. Articolo
5 L’Istituto
comprende le seguenti categorie di membri: a)
SOCI FONDATORI; b)
SOCI ONORARI; c)
SOCI BENEMERITI; d)
SOCI ORDINARI; e)
SOCI CORRISPONDENTI; f)
SOCI ADERENTI. Articolo
6 I
Soci Fondatori, nel numero massimo di cinque, sono coloro che hanno
dato vita all’Istituto, o che provenienti dalle altre categorie
se ne rendono benemeriti. Articolo
7 I
Soci Onorari, in numero indeterminato, sono scelti fra i personaggi
di chiara fama o illustri per grado sociale, per meriti civili,
politici, militari e culturali. L’Assemblea dei Soci ha inoltre
facoltà di nominare un Presidente Onorario dell’Istituto, scelto
tra gli appartenenti a questa categoria. Articolo
8 I
Soci Benemeriti, in numero indeterminato, sono scelti tra personaggi
che abbiano acquisito particolari meriti e benemerenze per il conseguimento
delle finalità statutarie dell’Istituto. Articolo
9 I
Soci Ordinari, nel numero massimo di cinquanta, sono scelti tra
docenti universitari e studiosi di chiara fama specializzati nelle
Scienze Documentarie della Storia. Inoltre
fanno parte di diritto della categoria dei Soci Ordinari i Soci
Fondatori. Il
numero complessivo dei Soci Ordinari come stabilito dal presente
articolo, potrà essere modificato solo con votazione unanime dell’Assemblea
dei Soci. Articolo
10 I
Soci Corrispondenti, in numero massimo di cento, sono scelti fra
coloro che hanno pubblicato studi ed opere, oppure svolto conferenze
e prolusioni, relative alle discipline fondamentali dell’Istituto. Articolo
11 I
Soci Aderenti, in numero indeterminato, sono i cultori a qualunque
titolo delle discipline dell’Istituto. Articolo
12 Tutti
i Soci, a qualunque categoria appartengono, hanno l’obbligo di cooperare
al decoro e allo sviluppo delle attività dell’Istituto. Articolo
13 A
richiesta ai Soci viene consegnato il diploma di nomina al momento
dell’ammissione. Articolo
14 Il
Socio cessa di far parte dell’Istituto: a)
per dimissioni presentate per iscritto, aventi effetto dalla data
della loro accettazione da parte del Consiglio di presidenza, da
adottarsi entro due mesi dalla loro presentazione; b)
per espulsione, per aver tenuto un comportamento incompatibile con
gli scopi ed il carattere dell’istituzione, o lesivo del decoro
di questa. Il provvedimento adottato dal Consiglio di presidenza
deve essere comunicato senza indugio, con lettera raccomandata all’interessato.
L’espulso può appellarsi al Collegio arbitrale; c)
per il mancato pagamento delle quote sociali. Coloro
che per qualsiasi motivo cessano di far parte dell’Istituto hanno
l’obbligo di restituire il Diploma di Nomina. Articolo
15 Sono
organi dell’Istituto: a)
l’Assemblea dei Soci, b)
il Consiglio di presidenza, c)
il Collegio arbitrale. Articolo
16 L’Assemblea
dei Soci è costituita da tutti i Soci. Viene convocata dal Presidente
con almeno 15 giorni di preavviso, e si riunisce in sessione ordinaria
una volta l’anno, entro il mese di giugno. L’Assemblea
dei Soci in sessione straordinaria è convocata dal Presidente, o
di propria iniziativa, o su conforme delibera del Consiglio di presidenza,
o su richiesta di un decimo dei Soci. Articolo
17 Spetta
all’Assemblea dei Soci: a)
deliberare sugli affari iscritti all’ordine del giorno; b)
nominare i Soci Benemeriti, i Soci Ordinari, e i Soci Corrispondenti,
proposti dal Consiglio di Presidenza. Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dei Soci sono valide in prima convocazione, se sono intervenuti almeno la metà più uno dei Soci, ed in seconda convocazione, a distanza di un giorno dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. E’
data facoltà ai singoli Soci, impossibilitati ad intervenire di
persona, di farsi legittimamente rappresentare, con delega scritta,
da altro Socio. Articolo
18 Il
Consiglio di presidenza, composto da cinque membri effettivi, tiene
il governo dell’Istituto e la sua amministrazione, esprime i pareri
di cui all’articolo 2, delibera sulla partecipazione dell’Istituto
a congressi e convegni, propone all’Assemblea la nomina dei Soci
Benemeriti, dei Soci Ordinari e dei Soci Corrispondenti. Ha il compito
di nominare i Soci Onorari ed i Soci Aderenti. Il Consiglio di presidenza
viene eletto dai Soci e dura in carica sette anni, può essere rieletto
e si compone: a)
del Presidente; b)
di un Vice Presidente anziano; c)
di un Vice Presidente censore; d)
del Tesoriere; e)
del Segretario generale. Articolo
19 Al
Consiglio di presidenza compete: a)
approvare il bilancio preventivo e consuntivo; b)
far inserire all’ordine del giorno dell’Assemblea qualche affare
importante; c)
modificare, se ritenuto necessario, l’annuale quota associativa; d)
nominare le cariche Sociali; e)
proporre la modifica dello Statuto. Il
Consiglio di presidenza sarà valido con almeno la presenza di tre
membri; per le deliberazioni a parità di voto prevarrà quello del
Presidente. Articolo
20 Il
Presidente rappresenta l’Istituto in tutti i suoi atti e di fronte
ai terzi, mantiene l’osservanza dello statuto, e cura gli interessi
dell’ente. Egli
convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio di Presidenza,
propone la nomina di un Collegio arbitrale e può delegare le sue
funzioni ai Vice-presidenti. Il
Vice Presidente Anziano sostituisce il Presidente nelle sue funzioni
qualora fosse impedito. Il
Vice Presidente Censore può sostituire il Presidente in caso di
impedimento del Vice Presidente Anziano; presiede l’attività scientifica
dell’Istituto e riferisce al Consiglio di presidenza sulle pubblicazioni
in progetto. Il
Tesoriere sovrintende all’amministrazione dell’Istituto, cura la
redazione dei bilanci e dei conti, la riscossione delle entrate
e le erogazioni dei fondi, compila gli inventari dei beni patrimoniali
di pertinenza dell’Istituto, riferisce all’Assemblea sull’andamento
finanziario dell’ente. Ha potere di svolgere autonomamente tutte
le operazioni finanziarie, bancarie e postali nell’interesse dell’Istituto. Il
Segretario generale dirige la segreteria, mantiene la corrispondenza,
redige i verbali delle sedute, sovrintende all’Archivio ed alla
Biblioteca, può essere delegato dal Tesoriere a svolgere autonomamente
tutte le operazioni finanziarie, bancarie e postali nell’interesse
dell’Ente. Articolo
21 I
membri che venissero meno alle regole dell’onore sono sottoposti
al giudizio del Collegio arbitrale che, vagliati i fatti e le circostanze
e sentito l’interessato, propone le sanzioni del caso, salvo ratifica
del Consiglio di presidenza. Il
deferimento di eventuali divergenze fra i Soci al Collegio arbitrale
è volontario. Articolo
22 Non
oltre il mese di gennaio di ogni anno il Presidente trasmette al
Ministero della Pubblica Istruzione della Repubblica Italiana una
relazione sull’attività svolta. Articolo
23 Il
funzionamento dell’Istituto è disciplinato da un apposito Regolamento
redatto dal Consiglio di presidenza. Articolo
24 L’Istituto
osserverà, in relazione agli obblighi in materia fiscale, le norme
introdotte dalla Legge 13 dicembre 1991, numero 398. Articolo
25 Ai
sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Legs 4 dicembre
1997, n. 460, l’Istituto Araldico Genealogico Italiano osserverà
in concreto le seguenti inderogabili disposizioni: a)
non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano, salvo che la destinazione
o la distribuzione sia disposta dalla legge; b)
in caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell’Istituto
Araldico Genealogico Italiano dovrà essere obbligatoriamente devoluto
ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma
190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione
disposta dalla legge; c)
osservanza di una disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto
medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa e prevedendo per i Soci o Partecipanti maggiori
di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni
dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano; d)
ogni anno l’organo amministrativo dell’Istituto Araldico Genealogico
Italiano dovrà obbligatoriamente redigere un rendiconto economico
e finanziario sull’attività svolta nel periodo amministrativo precedente,
con l’indicazione di tutte le entrate, di tutte le uscite, nonché
dell’eventuale avanzo o disavanzo di gestione. Detto rendiconto
dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci
entro il 30 giugno di ogni anno; e)
la eleggibilità degli organi amministrativi sarà obbligatoriamente
libera e le elezioni avverranno con il principio del voto singolo
di cui all’art. 2532, comma secondo, del Codice Civile. Viene attribuita
piena sovranità all’Assemblea dei Soci, Associati o Partecipanti
ed i criteri di loro ammissione od esclusione, previsti dal presente
Statuto dovranno essere resi noti agli stessi Soci, Associati o
Partecipanti con idonee forme di pubblicità al fine di garantire
la massima trasparenza e democraticità al rapporto associativo;
l’organo amministrativo dovrà osservare rigorosamente le norme del
presente Statuto volte a fornire la massima pubblicità alle convocazioni
assembleari, alle relative deliberazioni, nonché ai bilanci o rendiconti
economici e finanziari di gestione, di cui alla precedente lettera
d); il tutto al fine di garantire la massima trasparenza alla vita
associativa e tutelare tutti i Soci, Associati o Partecipanti; f)
le quote ed i contributi associativi sono assolutamente intrasmissibili
ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Le quote ed i contributi
associativi non potranno mai essere rivalutati, salvo che ciò non
venga reso obbligatorio da future norme di legge in materia. Per
quanto non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento interno
che sarà eventualmente redatto dall’organo amministrativo, si fa
espresso rinvio alle norme di legge. Per
eventuali controversie si farà rinvio alle decisioni di un Collegio
arbitrale, che sarà composto da 3 membri e la cui nomina, al fine
di garantire la massima trasparenza e democraticità alla vita associativa,
sarà demandata all’Assemblea dei Soci, Associati o Partecipanti”.
Casale
Monferrato, 28 giugno 1998.
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