Alfonso Marini Dettina,
Il legittimo esercizio del Gran Magistero del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio, Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano 2003, pp. 296, 17x24.
Il libro nasce dalla tesi
dottorale in Diritto Canonico dell’Avv. Alfonso Marini Dettina, stampata dalla
Tipografia Vaticana con approvazione ecclesiastica di S.E. Rev.ma Mons. Rino
Fisichella, Rettore della Pontificia Università Lateranense, in edizione
speciale per l’Università e pubblicata dalla Libreria Editrice Vaticana per la
diffusione nelle librerie.
La Presentazione è di S.Em.
Rev.ma il Sig. Cardinale Gilberto Agustoni, Prefetto Emerito del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica, mentre la Prefazione è dell’Ill.mo e
Rev.mo Prof. Mons. Brian Edwin Ferme, Decano della Facoltà di Diritto Canonico
della Pontificia Università Lateranense.
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Si tratta
della più importante opera sul Gran Magistero Costantiniano dopo il monumentale
lavoro di Giuseppe Castrone pubblicato nel 1877. Marini Dettina ha studiato dal
punto di vista del Diritto Canonico il Gran Magistero Costantiniano e la sua
successione, dimostrandone la natura giuridica di ufficio ecclesiastico. Il
volume si compone di cinque capitoli, della conclusione generale, di due
appendici documentali, della bibliografia, e dell’indice dei nomi e dei luoghi.
I primi due capitoli riguardano la Storia dell’Ordine Costantiniano
dalla fondazione ai giorni nostri. Per facilità di lettura i capitoli sono
stati divisi in diversi paragrafi concernenti ciascuno i momenti più
significativi. Il lungo excursus storico vuole evidenziare soprattutto
le peculiarità dell’Ordine Costantiniano, le antiche modalità di esercizio del
Gran Magistero e di successione nell’ufficio Magistrale, il suo passaggio tra
diverse Famiglie, le varie dispute relative all’esercizio dell’ufficio ed alla
successione nella sua titolarità. Con riferimento alla metodologia usata, il
lavoro di ricostruzione storica è basato sull’analisi delle molte fonti
d’archivio reperite, delle fonti bibliografiche, artistiche, iconografiche ed
epigrafiche, nonché (per ciò che riguarda il secolo XX) sul confronto di
innumerevoli articoli di cronaca e di approfondimento tratti da periodici. Per
quanto riguarda in particolare le mere notizie di cronaca i fatti sono spesso
riportati con le stesse parole degli articoli in modo da conservare lo spirito
dell’epoca degli accadimenti ed offrire al lettore un fedele specchio dei
tempi. Il libro ricostruisce le vicende storiche dell’Ordine evidenziando i
rapporti tenuti dai Gran Maestri con l’autorità politica ed ecclesiastica, con
i propri congiunti e pretesi tali, con i Cavalieri. Il primo aspetto “denota un complesso di riconoscimenti che diviene
costante a partire dalla seconda metà del secolo XVI in favore dei Gran
Maestri, nella forma di titoli, privilegi e prerogative, ed in favore degli
appartenenti all’Ordine Costantiniano”. Quanto ai rapporti tra i Gran Maestri
ed i propri congiunti veri o pretesi, si assiste all’alternarsi di azioni prese
di comune accordo e di accesi conflitti: “Il filo conduttore è la successione
nel Gran Magistero Costantiniano, il quale ordinariamente fu sempre trasmesso
in ragione della primogenitura al figlio maschio primogenito del Gran Maestro
defunto, o, mancando la discendenza diretta, al maschio per nascita più vicino
al defunto, e ciò a prescindere dalla titolarità dei diritti dinastici delle
Famiglie che ressero l’Ordine”. L’Autore sottolinea che il principio della
successione per primogenitura nell’ufficio di Gran Maestro venne codificato nei
vari Statuti che regolarono la vita dell’Ordine Costantiniano. Il terzo
capitolo enuclea nel primo paragrafo le varie distinzioni e classificazioni
formulate dagli studiosi per gli Ordini Equestri rilevando il fatto che il
Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è unanimemente considerato
un Ordine religioso-cavalleresco. Nei successivi due paragrafi si tratta
rispettivamente della natura giuridica canonica dell’Ordine Costantiniano e
del suo supremo ufficio, il Gran Magistero. Ognuno dei tre paragrafi è
preceduto da una sintesi. Segue una conclusione al capitolo. Questo capitolo è
frutto della meticolosa ricostruzione della storia dell’Ordine compiuta nei
precedenti capitoli e dell’analisi della stessa alla luce del diritto canonico.
Il capitolo mostra come “con il tempo e l’approvazione pontificia l’Ordine
Costantiniano acquisì i caratteri di una Milizia religiosa riconosciuta come
Religione. I Cavalieri Costantiniani potevano pronunciare la propria
professione nell’Ordine emettendo dei voti approvati dalla Chiesa, quali il
Voto di Ubbidienza, il Voto di osservare i comandi della Chiesa Cattolica, il
Voto di difesa delle Vedove, dei Pupilli, delle Persone miserabili, il Voto di
Castità coniugale, ovvero voto di non passare a seconde nozze, il Voto di
Umiltà, il Voto di Carità, oltre ad altri voti particolari. Nel secolo XVIII
questa caratteristica fece ritenere l’Ordine Costantiniano un Ordine Religioso
in senso lato o non rigorosamente Religioso, richiedendo gli Ordini
rigorosamente Religiosi la professione dei tre Consigli Evangelici di Castità,
Povertà, Ubbidienza”. Fino alla prima metà del secolo XX troviamo Cavalieri
professi che emettevano i Voti di Ubbidienza, di Difesa e Promozione della
Religione Cattolica, di Carità verso il prossimo, di Castità nei diversi stati,
possibilità che per l’Autore è ancor oggi garantita. Uno specifico
sottoparagrafo tratta della attuale natura giuridica dell’Ordine
rilevando preliminarmente il fatto che il Codex Iuris Canonici del 1983 non
menziona gli Ordini Cavallereschi religiosi o legati in qualche modo alla Santa
Sede. Ciò ha generato dubbi dottrinali circa l’individuazione della attuale
natura giuridica degli stessi; Marini Dettina definisce gli Ordini in parola
istituzioni sui generis la cui peculiare natura giuridica non è
completamente individuabile servendosi unicamente delle moderne categorie del
C.I.C. e osserva infine che gli Ordini equestri religiosi, per le loro
peculiarità essenziali legate alle tradizioni e valori cavallereschi,
meriterebbero comunque una specifica normativa anche alla luce della nuova
visione del laicato scaturita dal Concilio Vaticano II.
Quale insieme di persone e di cose ordinato ad un fine corrispondente alla
missione della Chiesa e dalla stessa approvato, “l’Ordine Costantiniano
possiede infatti i caratteri delle persone giuridiche ecclesiastiche, in
passato anche dette persone morali, enti giuridici, corpi morali, personae
canonicae”. Nel paragrafo si precisa che “per
tali Ordini vige innanzitutto il diritto particolare (Statuti), cui rimanda il
Codex Iuris Canonici per la disciplina interna delle persone giuridiche
ecclesiastiche. Per tutto ciò che non è regolato dal diritto particolare
ci si dovrà attenere alle norme del diritto universale, comprendente ogni fonte
del diritto canonico, principalmente il Codex, e dunque considerare i canoni
concernenti le persone giuridiche ecclesiastiche, quelli sulle associazioni di
fedeli, quelli sugli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita
Apostolica, come i canoni relativi agli uffici ecclesiastici”. Vagliati gli
elementi raccolti il Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio “può ascriversi al genere oggi denominato
persone giuridiche ecclesiastiche private, con i caratteri di una associazione
privata di fedeli e quelli di un Ordine Religioso”. Un importante paragrafo è
dedicato alla natura giuridica del Gran Magistero Costantiniano,
argomento trascurato dagli studiosi. In merito Marini Dettina sottolinea che la
considerazione della natura religioso-cavalleresca dell’Ordine nonché l’esame
degli Statuti approvati dalla Santa Sede, dei documenti pontifici di
riconoscimento e approvazione dell’Ordine (in particolare i Brevi Sincerae
fidei del 4 ottobre 1699 e Alias feliciter del 20 aprile 1701, e la
Bolla Militantis Ecclesiae del 27 maggio 1718), dei diplomi di nomina
dei Cavalieri, del contegno sempre tenuto dai Gran Maestri, permette di
qualificare l’ufficio di Gran Maestro del S. M. Ordine Costantiniano di San
Giorgio come ecclesiastico. Il C.I.C. 1983, basandosi sulla precedente
legislazione, definisce ufficio ecclesiastico qualunque incarico, costituito
stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per
un fine spirituale. Si tratta, inoltre, di “un ufficio ecclesiastico di
erezione pontificia che, non necessitando della ordinatio in sacris, è
stato sempre tenuto da un laico battezzato, anche coniugato, cosa certo non
frequente nei secoli scorsi, ma legittima, conseguenza del tipo di ufficio e
dell’autorità che lo conferiva”. Il quarto capitolo è dedicato all’analisi
giuridica del cosiddetto Atto di Cannes del 1900 poiché l’attuale
disputa sul Gran Magistero Costantiniano, sorta nel 1960, è incentrata sulla
validità o meno di tale Atto, dal quale originano le pretese del ramo cadetto
dei Borbone Due Sicilie cui fa capo il cosiddetto Ordine Costantiniano
“Napoletano”. Lo studio di questo documento comincia con l’individuazione del
diritto applicabile alla fattispecie; segue l’interpretazione del testo nella
quale la questione giuridica è sviscerata in modo approfondito e articolato.
Tale approccio ha richiesto la consultazione di varie fonti giuridiche e
dottrinali elaborate nell’arco degli ultimi cinque secoli. Un secondo momento
ha visto il confronto tra i risultati dell’analisi personale e quelli raggiunti
dalla letteratura e dai pareri legali già espressi sul tema da parte di
organismi istituzionali.
Segue il preambolo storico:
“L’attuale disputa relativa al Gran Magistero origina da una scissione
dell’Ordine avvenuta nel 1960, quando si estinse nei maschi la linea del Gran
Maestro S.A.R. il Principe Don Ferdinando Pio, Capo della Real Casa di Borbone
delle Due Sicilie, primogenito dei dieci figli del Conte di Caserta, S.A.R. il
Principe Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie (1841-1934), fratello di S.M.
Francesco II, Re del Regno delle Due Sicilie. Allora la successione nei diritti
dinastici della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie e nel Gran Magistero
dell’Ordine Costantiniano (a norma degli Statuti vigenti i quali prevedevano la
successione per primogenitura) venne rivendicata dall’erede maschio jure
sanguinis più vicino al defunto, S.A.R. l’Infante di Spagna Principe Don
Alfonso (1901-1964), figlio orfano di S.A.R. l’Infante di Spagna Principe Don
Carlo (1870-1949), secondogenito del Conte di Caserta. Si oppose tuttavia
S.A.R. il Principe Don Ranieri (1883-1973), maschio quintogenito del Conte di
Caserta”. Don Ranieri si pose a capo del cosiddetto Ordine Costantiniano “Napoletano”,
rivendicando gli stessi diritti già vantati dal nipote sul presupposto che la
successione nei diritti della estinta linea primogenita avrebbe dovuto saltare
la linea secondogenita di S.A.R. Don Carlo per rinuncia nel 1900, mentre le
linee terzogenita e quartogenita si erano estinte. “S.A.R. il Principe Don
Ranieri pretendeva la validità del cosiddetto Atto di Cannes del 1900, una
scrittura privata non autenticata, di rinuncia da parte del secondogenito del
Conte di Caserta, S.A.R. il Principe Don Carlo ‘ad ogni diritto e ragione
alla eventuale successione alla Corona delle Due Sicilie ed a tutti i Beni
della Real Casa trovantisi in Italia ed altrove’, formula nella quale il
quintogenito riteneva implicitamente compreso il Gran Magistero Costantiniano.
S.A.R. l’Infante di Spagna Principe Don Alfonso impugnò la presunta rinuncia
attribuita al padre Don Carlo, ritenendola nulla e inefficace. Alla morte
dell’Infante, nel 1964, il figlio S.A.R. il Principe Don Carlos assunse quindi
la dignità di Capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie e l’ufficio di
Gran Maestro del S. M. Ordine Costantiniano di San Giorgio”. Circa la natura
dell’Atto di Cannes del 1900, l’Autore spiega che questo atto, “essendo in
sostanza la rinuncia di un figlio alla futura eredità del padre ancora in vita,
si configura come un esempio classico di patto successorio”. Ciò premesso,
l’indagine prosegue con l’individuazione del diritto vigente nel 1900, applicabile alla fattispecie secondo il
principio tempus regit actum per cui
ogni atto giuridico è vincolato alla legge sostanziale e processuale vigente al
momento in cui è posto in essere. “Il divieto dei
patti successori”, spiega l’Autore, “già presente nel diritto romano, era nelle
legislazioni francese e italiana vigenti nel 1900 una delle regole fondamentali
in materia successoria ed uno dei fondamentali principi di ordine pubblico
interno (viventis non datur hereditas).
Come oggi, anche nel 1900 i patti successori erano considerati nulli,
invalidi, inefficaci, perché ritenuti immorali. Il
divieto dei patti successori rientrava e rientra, nei rispettivi ordinamenti
interni francese e italiano, tra le norme cosiddette ad applicazione
necessaria. È un principio di diritto comune, presente nel diritto francese e
nel diritto italiano e accolto perfino dall’ordinamento canonico mediante il
rinvio alle leggi civili degli Stati, che le leggi riguardanti l’ordine
pubblico obbligano inderogabilmente tutti i presenti sul territorio ove vigono.
In quanto norma inderogabile di ordine pubblico, il divieto dei patti
successori rileva sia per il diritto privato che per il diritto pubblico.
Dunque l’atto posto in essere a Cannes in violazione di una norma francese di
ordine pubblico verrebbe ad essere regolato dal diritto francese vigente nel
1900 con l’esclusione di qualsivoglia richiamo ad altro diritto, e, come detto,
la legislazione francese vietava i patti successori considerandoli nulli;
infine la giurisprudenza, insistendo particolarmente sul carattere di ordine
pubblico della devoluzione successoria, ha sempre applicato in modo rigido il
divieto dei patti successori dichiarando nulla ogni convenzione che avesse
avuto ad oggetto un bene facente parte di una futura eredità o che avesse
potuto avere l’effetto di bouleverser
l’ordre successif”.
Il divieto dei patti
successori era contemplato anche dal diritto dell’estinto Regno delle Due
Sicilie a cui l’Atto di Cannes del 1900 “fa espresso quanto inefficace rinvio”.
Due
paragrafi dimostrano che l’Atto di Cannes, ad ogni modo, difetta di tutti i
requisiti essenziali per la validità di una obbligazione richiesti dal diritto
francese, italiano e del Regno delle Due Sicilie ed il fatto che la sua nullità
è certa e insanabile. Tale nullità “colpisce conseguentemente anche ogni altro
atto che al patto successorio di Cannes intendesse dare attuazione”. Uno
specifico paragrafo dimostra come la nullità e inefficacia dell’Atto di Cannes
e l’impossibilità di qualsivoglia incidenza sulla successione nel Gran
Magistero Costantiniano siano confermate dal diritto canonico: “il Gran
Magistero Costantiniano, quale ufficio ecclesiastico di erezione pontificia
regolato dagli Statuti approvati dalla Santa Sede (le ultime modifiche vennero
approvate nel 1919 da S.S. Benedetto XV), era nel 1900 rinunciabile in vita
solo da colui che ne fosse pro tempore investito, unicamente per giusta
causa, ed in favore del proprio primogenito maschio sano. La pretesa ‘rinuncia’
di Cannes non menzionava l’Ordine Costantiniano; non contemplava alcun ufficio,
tanto meno ecclesiastico quale è il Gran Magistero Costantiniano; è attribuita
a qualcuno (S.A.R. Don Carlo) che non essendo investito dell’ufficio di Gran
Maestro, per il diritto canonico non avrebbe potuto rinunciare a tale ufficio;
era priva di qualsiasi valore per il diritto canonico non essendo basata su di
una causa giusta e proporzionata; non è stata mai accettata dal Sommo
Pontefice”. Sulla base di tutti i rilievi giuridici
effettuati e conformemente a quanto prescritto dagli Statuti dell’Ordine
vigenti nel 1960, l’Autore ritiene “legittima la successione nel Gran Magistero
Costantiniano di S.A.R. l’Infante di Spagna Don Alfonso di Borbone delle Due
Sicilie, avvenuta nel 1960, e, nel 1964, quella di suo figlio S.A.R. il
Principe Don Carlos”. Nel quinto capitolo un paragrafo è dedicato alla posizione
della Santa Sede ed ai riconoscimenti internazionali ottenuti. Un
ultimo paragrafo, infine, offre un contributo scientifico costruttivo in vista
di una soluzione della controversia relativa al Gran Magistero. La Santa Sede,
“approvato e riconosciuto ufficialmente l’Ordine Costantiniano con vari
documenti dei quali il più importante è la bolla Militantis Ecclesiae del
1718, insorta la disputa nel 1960 ha evitato di pronunciarsi esplicitamente
sulla legittimità o meno delle reciproche pretese. In seguito, vagliando la
fattispecie alla luce del diritto canonico, potrebbe pronunciarsi a favore
dell’uno o dell’altro, oppure riconoscere l’esistenza di due Ordini ormai
distinti o di essere in presenza di due rami di uno stesso Ordine e venire
incontro alle rispettive esigenze”.
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Oltre al riconoscimento
nell’ordinamento canonico, il S. M. Ordine Costantiniano di San Giorgio
concesso da S.A.R. l’Infante di Spagna Principe Don Carlos di Borbone Due Sicilie
gode in Spagna il riconoscimento nell’ordinamento giuridico spagnolo.
Un riconoscimento iniziato per
consuetudine e da ultimo espresso dal Capo dello Stato S.M. Re Juan Carlos I
che “ha accolto e fatto proprio il responso dei pareri ottenuti nel 1984 dal
Ministero di Giustizia, dalla Real Accademia di Giurisprudenza e Legislazione,
dal Ministero degli Affari Esteri, dall’Istituto “Salazar y Castro” del
Consiglio Superiore delle Ricerche Scientifiche, e dal Consiglio di Stato,
pareri che, largamente motivati, riconoscono unanimi S.A.R. il Principe Don
Carlos come Capo della Casa di Borbone delle Due Sicilie e titolare del Gran
Magistero del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio”. Allo stesso
Principe, nel 1994, S.M. il Re ha concesso la dignità di Infante de España. Nel paragrafo dedicato ai tentativi
ed alle ipotesi di conciliazione della attuale disputa sono ricordati i
passati tentativi di composizione. Approfittando dell’indipendenza e del
carattere speculativo della sede accademica, Marini Dettina individua possibili
criteri risolutivi del conflitto privilegiando l’ipotesi del compossesso
dell’Ordine, sistema di gestione che, come mostra il primo capitolo, fu già in
uso nel secolo XVI. A monte la considerazione che “l’esercizio del Gran
Magistero dell’Ordine è il problema più delicato, ma non il più importante,
poiché tutti i Cavalieri Costantiniani dovrebbero mirare per prima cosa al
rispetto delle finalità religiose, assistenziali e benefiche, ancora comuni
alle due realtà equestri. Utile
punto di partenza, onde evitare ulteriori eventuali divisioni, sarebbe da un
lato il riconoscimento della nullità e conseguente inefficacia della ‘rinuncia’
di Cannes e degli atti che la presuppongono, e dall’altro l’accettazione di uno
stato di fatto con l’impegno a trovare una soluzione di diritto”.
La
conclusione generale riprende per grandi linee tutto il lavoro svolto e
conferma che oggi esercita legittimamente il Gran Magistero Costantiniano
S.A.R. l’Infante di Spagna il Principe Don Carlos di Borbone delle Due Sicilie
e Borbone Parma, Duca di Calabria. Insiste poi sul pensiero portante di tutto
lo studio, che è quello, già annunciato nell’introduzione, di stimolare tra le
parti interessate un confronto pacato e dal tono sempre alto per trovare un’utile
soluzione alla disputa sul Gran Magistero Costantiniano.
La prima
appendice contiene quarantatrè documenti, tra i quali molti inediti d’archivio.
La seconda appendice contiene il carteggio inedito 1940-1943, rinvenuto
dall’Autore presso l’Archivio Centrale dello Stato in Roma, della transazione
tra lo Stato Italiano e gli Eredi Borbone delle Due Sicilie relativo al
contenzioso giudiziale sui beni farnesiani di Caprarola. Questo carteggio
dimostra il fatto (argomentato nel libro) che tutti i figli del defunto Conte
di Caserta (†1934), compreso Don Carlo, Infante di Spagna, furono considerati
dallo Stato Italiano e si considerarono suoi eredi e Principi delle Due
Sicilie, e che dunque la pretesa rinuncia di Cannes del 1900 da parte di Don
Carlo non venne mai considerata efficace. La bibliografia è divisa nelle
seguenti sezioni: a) Fonti archivistiche (elencate per archivio e precedute da
brevi indicazioni sul contenuto dei documenti studiati); b) Fonti inedite da
archivi privati (corrispondenza); c) Fonti artistiche, iconografiche ed
epigrafiche; d) Collezioni; e) Letteratura. Chiude il volume l’indice dei nomi
e dei luoghi. (Guy
Stair Sainty)