
I
SESSANT’ANNI DELLA COSTITUZIONE E
L’ATTUALITà
DI “FAMIGLIE STORICHE D’ITALIA”
Pier Felice
degli Uberti
Sessant’anni
fa, il 1° gennaio 1948, entrava in vigore la Costituzione[1] della
Repubblica Italiana, al cui proposito ricordo le parole di Umberto Terracini, presidente dell’Assemblea, che la descrive pensata
e redatta “come un patto di amicizia e
fraternità di tutto il popolo italiano, cui essa la affida perché se ne faccia
custode severo e disciplinato realizzatore”. La nostra Costituzione
dimostra un’apertura mentale sulla nobiltà difficilmente eguagliabile nel
mondo. La materia nobiliare è contenuta nelle “Disposizioni transitorie e finali”,
sezione non così rigidamente immutabile, che alla disposizione XIV enuncia: “I titoli nobiliari non sono
riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922
valgono come parte del nome. L'Ordine mauriziano è conservato come ente
ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La
legge regola la soppressione della Consulta araldica”.
Questa “apertura” rispecchia la società dell’epoca, dove la nobiltà godeva il
pieno riconoscimento giuridico, anche se dopo la rivoluzione francese poteva
considerarsi solo un’onorificenza “generalmente” ereditaria, e priva di
qualunque privilegio in una monarchia costituzionale come lo era quella italiana.
Tuttavia la nobiltà costituiva ancora il più alto obiettivo da raggiungere in
un’ascesa sociale - lo dimostrano le concessioni avvenute durante il periodo
fascista - e nell’immaginario collettivo una classe sociale blindata rappresentativa
di quelle famiglie che avevano realizzato la storia del nostro Paese.
È
chiaro che se i titoli nobiliari non sono riconosciuti, allo stesso tempo non
sono stati neppure aboliti, cosa fra l’altro impossibile a farsi; allora come possiamo
considerarli? Oggi la risposta non è facile e non può essere superficiale
perché in questi 60 anni sono intervenuti tanti eventi che renderebbero
qualunque risposta non completamente obiettiva.
Possiamo
abbozzare solo delle considerazioni e dobbiamo - in mancanza di tutela
giuridica - valutare quale metodo usare per catalogare e censire i discendenti
delle famiglie dei ceti dominanti del nostro Paese. Dobbiamo anche pensare
quale postulato applicare, infatti se consideriamo la
nobiltà riconosciuta durante il Regno d’Italia che chiamiamo “nobiltà del Regno d’Italia”, applicheremo
le ultime leggi nobiliari[2] del
Regno, ritenendo giuridicamente nobili solo quelle famiglie iscritte nel Libro d’oro della nobiltà italiana[3],
perché gli iscritti negli Elenchi
ufficiali nobiliari italiani (1922-1933 e supl.
1934-36) se non avevano presentato la documentazione per l’iscrizione nel Libro
d’oro dopo tutti questi anni sarebbero stati cancellati (come avvenne quando
nell’Elenco del 1933 sparirono molte famiglie non estinte elencate in quello
del 1922). In 60 anni è scomparsa almeno una generazione, e pertanto le
generazioni successive a seguito dei noti eventi non possono risultare nel
Libro d’oro. Va poi ricordato che, per avere l’iscrizione, oltre alla domanda si doveva aver pagato le relative
tasse amministrative, ottenendo la registrazione alla Corte dei conti, dopo di
che veniva spedito il relativo Decreto nei termini di legge; e va sottolineato
che la semplice appartenenza ad una famiglia nobile non era il solo requisito necessario,
ma si richiedevano anche i pareri positivi delle autorità prefettizie che avevano
interpellato gli organi di polizia, ecc. Negli anni ‘70 del secolo passato
assistiamo poi a quel radicale mutamento della società che ha portato
all’introduzione della legge sul divorzio (898/70) e alla riforma del diritto
di famiglia (151/75). Quindi se si applicassero - a livello privato - le leggi
nobiliari per le “successioni” e i “riconoscimenti” di nobiltà preesistenti
bisognerebbe applicare le ultime leggi nobiliari del Regno, che rimangono
congelate al momento dell’entrata in vigore della Costituzione; in tutta
obiettività una strada che non è storicamente percorribile.
Alcuni
indicano un’altra possibile soluzione adottando come
postulato l’applicazione della legislazione nobiliare esistente nello Stato preunitario
dove ebbe origine la nobiltà. Tale alternativa sembra oggi più accettabile e coerente
con la storia, ma nell’evenienza è necessario svolgere uno studio caso per caso
confrontando i numerosi e differenti aspetti del diritto nobiliare, tenendo
presente anche i vari mutamenti avvenuti nella legislazione nel corso dei
secoli, ed anche così non si potrebbe raggiungere la certezza della giusta
applicazione del diritto.
C’è
poi chi afferma che bisogna rimanere rigorosamente legati ai termini dell’atto
di concessione della nobiltà, indipendentemente da qualunque mutazione intervenuta
in epoca successiva, ma anche questa soluzione non è perfetta perché se fosse
applicata si potrebbero creare più persone aventi lo stesso diritto, e con tale
parametro non si potrebbero tutelare i diritti acquisiti dovuti a successive
legislazioni.
Vi
è anche chi sostiene che oggi l’autorità per riconoscere in qualunque modo la nobiltà
dovrebbe essere il Sovrano Militare Ordine di Malta, che a tutti gli effetti è
uno Stato sovrano che tutela la nobiltà, ma in questo caso non possiamo dimenticare
che oggi una prova nobiliare nel SMOM non può essere
equipollente ad un riconoscimento di nobiltà secondo le leggi del non più esistente
Regno d’Italia, perché il SMOM non è l’Italia, e perché quando le prove del
SMOM erano equipollenti per il riconoscimento della nobiltà italiana, erano
prove ben diverse da quelle di oggi, ovvero più impegnative. Tutto quanto
esposto, oggi può rimanere solo nei limiti angusti di una discussione
accademica tra studiosi ed appassionati di diritto nobiliare, restringendosi al
mero ambito dell’interesse privato, ovvero in poche parole... a nulla!
In
Italia, oggi gli studiosi discutendo scientificamente il diritto nobiliare si
trovano davanti all’incertezza di tale diritto nell’attribuire una successione
o un titolo nobiliare, e si può ben dire che l’aggettivo “nobile” attribuito ad
una famiglia generalmente faccia ormai solo sorridere.
Un
gruppo di discendenti da famiglie che hanno rappresentato i ceti dirigenti e
dominanti di varie regioni storiche italiane, hanno deciso di seguire una
strada più aderente alla nostra epoca che vive il XXI secolo, così che il 26
novembre 2003 è nata Famiglie Storiche
d’Italia[4],
un’organizzazione che, con una visione concreta ed attuale strettamente
connessa alla nostra società, vuole riunire tutti coloro che discendano da
famiglie che per generazioni hanno scritto la storia dell’Italia, con lo scopo di
tutelare pubblicamente le tradizioni plurisecolari delle famiglie degli antichi
ceti direttivi e dominanti, che potrebbero - secondo i concetti precedentemente
espressi - non appartenere alla nobiltà, o se nobili non essere mai state
considerate storiche.
Gli intenti sono: promuovere l’unione di tutte le famiglie storiche italiane e di tutti
coloro che condividano i valori di questa tradizione; mantenere
ed accrescere l’insieme di quei valori spirituali, morali, culturali e sociali,
che rappresentano il comune retaggio ed il patrimonio delle famiglie storiche; studiare e far conoscere la genealogia e la storia di queste famiglie; dare
corso ad iniziative che permettano di riscoprire il ruolo avuto dalle famiglie
storiche nei secoli; utilizzare
gli strumenti idonei alla promozione di tali conoscenze come conferenze,
congressi, dibattiti, tavole rotonde, seminari di studi, corsi di orientamento
ecc.; organizzare mostre, spettacoli, concerti musicali, manifestazioni
a carattere storico e/o folkloristico, viaggi a carattere turistico ecc.; curare la pubblicazione di libri, riviste e monografie attraverso
l’Istituto Araldico Genealogico Italiano e in collaborazione con l’Istituto
Italiano per la Storia di Famiglia; favorire la consultazione degli archivi
storico-familiari; diffondere la cultura della tutela, della promozione e della
valorizzazione di tutto quanto riveste interesse artistico e storico di cui
alla legge 01/06/1939 n. 1089 ivi compresi le biblioteche ed i beni di cui al
D.P.R. 30/09/1963 n. 1409; contribuire
al recupero, alla salvaguardia ed alla gestione di beni culturali e di
patrimoni immobiliari; assistere sia moralmente che materialmente i
propri associati in caso di bisogno; mantenere rapporti di reciprocità con
associazioni ed organismi nazionali o esteri che si propongano e perseguano
analoghe finalità.
Così
Famiglie Storiche d’Italia vuole “certificare” la storicità di una famiglia, e vivendo
pienamente il nostro tempo, dove ha valore solo la documentazione scientifica, riesaminare
anche quei documenti che in altra epoca furono ritenuti validi per il
riconoscimento di un diritto storico; e considera valida sia la genealogia
giuridica che quella genetica.
Interessandosi
solo alla dimostrazione della storicità di una famiglia applica poi le leggi
italiane riferite alla famiglia in modo ben diverso da come avveniva nel Regno
d’Italia, ed apre l’ingresso come aggregati anche ai discendenti ex-foemina di
famiglie storiche che seppure non ne ricordano il
cognome, ne rispettano le tradizioni e la storia.
[1] È la legge fondamentale
e
fondativa dello Stato Italiano, approvata
dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata
dal Capo provvisorio della Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 298, edizione straordinaria, del 28
dicembre 1947.
[2] Rammento
la Sentenza della Corte Costituzionale (101/67) che: “... dichiara la illegittimità costituzionale del R.D. 11 dicembre 1887,
n. 5138, del R D. 2 luglio 1896, n. 313, del R D. 5 luglio 1896, n. 314, del R
D. L. 20 marzo 1924, n. 442 (convertito con legge 17 aprile 1925, n. 473), del
R.D.L. 28 dicembre 1924, n. 2337 (convertito con legge 21 marzo 1926, n. 597),
del R D. 16 agosto 1926, n. 1489, del R D. 21 gennaio 1929, n. 61 e del R.D. 7
giugno 1943, n. 651...”
[3] Oggi conservato presso l’Archivio Centrale dello
Stato a Roma.
[4]
L’interesse sempre crescente per la storia di famiglia è uno degli aspetti più
caratteristici del movimento culturale contemporaneo ed in questo senso il
ruolo delle famiglie storiche non può essere considerato esaurito. Esso infatti, alla luce della Costituzione della Repubblica
Italiana, può assumere un significato importante per la società riallacciandosi
idealmente ai ceti dominanti e dirigenti del passato ed a quanto essi hanno
prodotto con le loro opere contribuendo a scrivere la storia del nostro Paese.
Per questa ragione l’Unione della Nobiltà d’Italia costituita a Milano il 14
febbraio 1986 si è trasformata in Famiglie Storiche d’Italia.