Statuto

del Sacro Militare Ordine di S. Stefano Papa e Martire

Premessa

Nello ius vetus l’Ordine veniva qualificato come "religio secundum quid", nello ius novissimum, data l’evoluzione storica dell’Ordine, esso si colloca nella categoria delle "associationes publicae fidelium", nella prospettiva della riacquisizione del primevo status di istituto di vita consacrata.

 

Art. 1

Natura e fini dell’Ordine

Il Sacro Militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire, istituito con la Bolla "His, quae pro Religionis" di Papa Pio IV del 1° febbraio 1561 e con il Decreto di Cosimo I, duca di Firenze e di Siena del 24 marzo 1565, è un ente canonico ed ordine equestre posto sotto la regola di San Benedetto, il cui Gran Magistero, in conformità con la Bolla pontificia di istituzione, appartiene alla Casa Granducale di Toscana.

 

Art. 2

Fini dell’Ordine

L’Ordine ha, in conformità alle sue secolari tradizioni, il fine di promuovere la gloria di Dio mediante la santificazione dei suoi membri e la difesa della Fede Cattolica. Oggi realizza la difesa della Fede attraverso la promozione umana e cristiana delle Genti mediterranee e segnatamente dei Toscani nonchè nell’aiuto all’Oriente Cristiano.

 

Art. 3

Membri dell’Ordine

Sono membri dell’Ordine:

- i Cavalieri Militi di Giustizia, che emettono le promesse

- i Cavalieri di Giustizia, ammessi con dispensa dalle promesse

- i Cavalieri Sacerdoti ed i Cappellani

- le Dame.

Art. 4

Requisiti religiosi, morali e di età per i cavalieri e le dame

Requisiti comuni ai cavalieri ed alle dame per la ricezione nell’Ordine sono i seguenti:

a) professare la religione cattolica

b) tenere una condotta di vita ineccepibile sotto i punti di vista morale e religioso

c) aver raggiunto la maggiore età.

La ricezione avviene secondo le norme fissate nel Regolamento, che disciplinerà anche i requisiti nobiliari, e nel Cerimoniale.

 

Art.5

Priorati, Baliaggi e Commende di Giuspatronato

Si possono attribuire i titoli di Priore, Balì, Commendatore come pure la Gran Croce secondo quanto stabilito nel Regolamento.

Art. 6

Governo dell’Ordine

Il Governo dell’Ordine è costituito dal Gran Maestro, dalla Cancelleria e dal Consiglio dei Dodici.

Le rispettive funzioni sono disciplinate dal Regolamento.

 

Art. 7

Insegne dei membri dell’Ordine

I membri dell’Ordine si fregiano della Croce ottagona rossa. Le caratteristiche delle decorazioni saranno determinate con apposito regolamento.

 

 

Art 8

Opere dell’Ordine e dei suoi membri

L’Ordine e i suoi membri sono impegnati: a dare costante esempio di vita cristiana, ad impegnarsi nei campi culturale e pratico per valorizzare le tradizioni della Toscana e dell’Ordine, a svolgere un’attività caritativa verso il prossimo.

Per la realizzazione di questi fini l’Ordine potrà concludere accordi con istituzioni ed associazioni che perseguano fini analoghi. Per quanto riguarda le opere di religione e cristiana pietà sarà emanato apposito Regolamento.

 

Art. 9

Medaglia di Benemerenza

A persone di entrambi i sessi che abbiano acquisito particolari benemerenze verso l’Ordine potrà essere attribuita una medaglia di benemerenza.

Con apposito Regolamento saranno determinate le caratteristiche di detta medaglia, la sua eventuale divisione in classe, le modalità di concessione. II conferimento della medaglia di benemerenza non importa l’appartenenza all’Ordine.

 

Art. 10

Rinvio

I decreti da Noi emanati dopo la Nostra successione nel Gran Magistero sono espressamente confermati in quanto non modificati dal presente decreto.

Gli antichi Statuti, in quanto ancora applicabili, continuano ad avere vigore.

La Cancelleria e il Consiglio dei Dodici provvederanno, entro un anno dall’emanazione del presente decreto, a sottoporre alla Nostra approvazione un testo organico di Regolamento di esecuzione del presente Statuto.

 

Sigismondo

11 novembre 2001.

 

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