Statuti
dell’Ordine del Merito sotto il titolo di San Giuseppe
Sigismondo d’Asburgo Lorena
per grazia di Dio e diritto ereditario
Granduca titolare di Toscana
Arciduca d’Austria
Principe Reale di Ungheria e di Boemia
Gran Maestro del Sacro Militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire e
dell’Ordine del Merito sotto il titolo di S. Giuseppe
Considerato che l’Ordine del Merito civile e militare sotto il titolo di S. Giuseppe, istituito nel 1807 dal Nostro predecessore Ferdinando III allora Granduca di Wurzburg e dal medesimo riordinato nel 1817 dopo la sua restaurazione in Toscana, è ordine dinastico della Nostra Casa.
Considerata l’opportunità di modificare in alcune parti gli Statuti vigenti dell’Ordine allo scopo di adeguarli ai tempi attuali.
Visti le vigenti Costituzioni emanate dal Granduca Ferdinando III il 18 marzo 1817, il Regolamento emanato dal Gran Cancelliere dell’Ordine il 1° agosto 1817, i Decreti del Nostro Predecessore in data 1 gennaio 1990 e 15 gennaio 1992 e le deliberazioni della Commissione Magistrale dell’Ordine, dal Nostro Predecessore istituita, in data 10 ottobre 1990, di Nostro Motu Proprio
Abbiamo Decretato e Decretiamo
Art. 1
L’Ordine assume la denominazione ufficiale di "Ordine del Merito sotto il titolo di S. Giuseppe" omettendosi le parole "civile e militare" in quanto attualmente superflue. L’Ordine verrà comunemente indicato come "Ordine di S. Giuseppe".
Art. 2
L’Ordine sarà essenzialmente destinato a premiare le benemerenze per il progresso civile e culturale della Toscana nonché i meriti verso la Nostra Casa.
Art. 3
Il numero dei Cavalieri di Gran Croce è determinato in trenta, dei Commendatori in sessanta e dei Cavalieri in centocinquanta, non compresi in tal numero i Sovrani, i Capi di Stato, i Principi della Nostra Casa e della altre Case Reali, i Cardinali di Santa Romana Chiesa e gli Arcivescovi delle sedi metropolitane della Toscana. I Cavalieri di Gran Croce di giustizia ed i titolari delle Grandi Cariche del Sacro Militare Ordine di S. Stefano Papa e Martire, come del pari anche gli altri cavalieri di S. Stefano che venissero insigniti dell’Ordine di S. Giuseppe, non sono compresi nel numero sopra indicato.
Art. 4
La Gran Croce, concorrendo speciali benemerenze, può essere conferita, oltre che a persone di cospicua nobiltà, come previsto dalle vigenti Costituzioni, anche a soggetti di alta condizione sociale, che verranno nei decreti di nomina espressamente dispensati della presentazione delle prove nobiliari.
Art. 5
Il grado di Commendatore e di Cavaliere sono conferiti a persone nobili o di distinta condizione sociale che abbiano acquisito importanti benemerenze nei campi di cui all’art. 2 del presente decreto.
Art. 6
Alle Signore che abbiano acquisito importanti meriti nei campi previsti dall’art. 2 può essere conferito il grado di "Dame dell’Ordine di S. Giuseppe". Ad altissime personalità può essere accordata la dignità di Dame di Gran Croce. Il numero delle Dame non può essere superiore a cinquanta, non comprese nel numero le Principesse della Nostra e delle altre Case Reali, le consorti dei Capi di Stato e le Dame dell’Ordine di S. Stefano.
Art. 7
I decreti di nomina dell’Ordine devono essere firmati da Noi, controfirmati dal Gran Cancelliere e dal Segretario e registrati presso la Cancelleria.
Art. 8
La forma delle decorazioni è quella prevista dalle vigenti Costituzioni. Le Dame hanno una croce uguale a quella dei Cavalieri pendente da un fiocco con i colori dell’Ordine da portarsi dal lato sinistro del petto. Le Dame di Gran Croce portano la croce pendente da una fascia come i Cavalieri di Gran Croce, ma non portano la placca a stella prevista per questi ultimi.
Art. 9
La Commissione Magistrale attualmente esistente è confermata nelle sue funzioni. Il Gran Cancelliere, il Segretario ed i membri della Commissione Magistrale sono nominati con Nostro decreto.
Art. 10
Sono espressamente confermate le disposizioni dal Nostro Predecessore emanate per la previsione delle nomine effettuate prima della Sua successione nel Gran Magistero nonché quelle per il funzionamento provvisorio della Cancelleria.
Art. 11
Tutte le proposte di nomina ed in genere tutti gli affari concernenti l’Ordine Ci saranno trasmessi per il tramite della Nostra Segreteria in Firenze.
Art.12
Ogni disposizione in contrasto con il presente decreto è abrogata. Le norme delle Costituzioni e del Regolamento non in contrasto con il presente decreto restano in vigore. I problemi che dovessero sorgere per la loro applicazione nei tempi attuali saranno risolti con Nostri decreti, su relazione del Gran Cancelliere.
Art. 13
Il presente decreto firmato da Noi e controfirmato dal Gran Cancelliere e dal Segretario sarà depositato e registrato presso la Cancelleria dell’Ordine.
Sigismondo
Londra, 9 giugno 1994
Istituzione del grado di Grande Ufficiale e di Cavaliere Ufficiale: Decreto del 21 dicembre 1997
Sigismondo d’Asburgo Lorena
per grazia di Dio e per diritto ereditario
Granduca titolare di Toscana
Arciduca d’Austria
Gran Maestro dell’Ordine
del Merito sotto il titolo di San Giuseppe
Considerata l’opportunità di istituire nel Nostro Ordine di S. Giuseppe allo scopo di meglio differenziare i riconoscimenti per i meriti verso la Nostra Casa e l’Ordine, i gradi di cavaliere ufficiale e di grande ufficiale.
Abbiamo Decretato e Decretiamo
Art.1
È istituito il grado di Grande Ufficiale intermedio fra quelli di Cavaliere di Gran Croce e di Commendatore.
Esso è riservato ai Commendatori che abbiano acquisiti meriti di particolare importanza e che siano di elevata condizione sociale.
Il numero dei Grandi Ufficiali non potrà essere superiore alla metà di quello previsto dallo Statuto per i Commendatori.
Non saranno compresi nel numero i Prelati, i dignitari di Stati esteri e del Sovrano Militare Ordine di Malta ed i cavalieri di S. Stefano.
Art.2
È istituito il grado di Cavaliere Ufficiale intermedio fra quelli di Commendatore e di Cavaliere. Esso è riservato a quei cavalieri che abbiano acquisito particolari benemerenze. Il numero dei Cavalieri Ufficiali non potrà essere superiore a due terzi di quello previsto dagli Statuti per i Cavalieri, con l’eccezione di cui all’ultimo comma dell’art.2.
Art.3
Nessuno potrà essere nominato Grande Ufficiale o Cavaliere Ufficiale se non abbia almeno tre anni di permanenza nel grado inferiore. Ci riserviamo di derogare a questa regola per coloro che ricoprano elevate dignità ecclesiastiche, civili o militari, per i Cavalieri di S. Stefano ed in presenza di eccezionali benemerenze.
Art.4
I privilegi previsti dagli antichi Statuti per i Cavalieri ed i Commendatori, se ed in quanto ancora applicabili, sono dalla data del presente decreto riservati, rispettivamente, ai Commendatori ed ai Grandi Ufficiali.
Art.5
Sono espressamente confermati i requisiti previsti dagli Statuti per i Cavalieri di Gran Croce.
Art.6
La forma delle insegne dei Grandi Ufficiali e dei Cavalieri Ufficiali saranno determinate con separato decreto.
Art.7
Il presente decreto, firmato da Noi, dal Capo della Nostra Segreteria e dal Cancelliere dell’Ordine, sarà conservato nell’archivio di quest’ultimo.
Sigismondo