Decreto del Presidente della Repubblica del 02 maggio 1957 Numero 432

Gazzetta Ufficiale Numero 156 del 24 giugno 1957

Regolamento di attuazione della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile
 

Articolo 1 [Indicazione del numero dell'atto di nascita risultante dal registro]

In tutti gli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di morte e nelle carte di identità, l'indicazione del luogo e della data di nascita deve essere seguita dal numero dell'atto di nascita risultante dal relativo registro.
Articolo 2 [Casi di obbligo di indicazione della paternità e della maternità]

In ogni atto, dichiarazione, denunzia o documento relativi all'esercizio di diritti o all'adempimento di doveri derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione, dovranno essere indicate la paternità e la maternità della persona interessata.
Articolo 3 [Rilascio degli estratti per riassunto degli atti dello stato civile]

Per l'esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione è consentito, a richiesta dell'Amministrazione o dell'interessato, il rilascio degli estratti per riassunto degli atti dello stato civile con l'indicazione della paternità e della maternità.


  

Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1960 Numero 617
Gazzetta Ufficiale Numero 163 del 05 luglio 1960

Omissione dell'indicazione della paternità e maternità degli alunni.

Articolo Unico [Omissione dell'indicazione della maternità e della paternità]

A decorrere dall'anno scolastico 1960-61 nel registro di classe, compilato secondo il modello allegato F, di cui al decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 459, è omessa l'indicazione della paternità e della maternità degli alunni.
 



Legge del 03 febbraio 1963 Numero 51

Gazzetta Ufficiale Numero 42 del 14 febbraio 1963

Modificazione dell'art. 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello Stato civile.

Articolo Unico [Sostituzione dell'art. 4 L. 31.10.1955, n.1064]

L'art. 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, è sostituito dal seguente:
"Prima dell'ultimo capoverso dell'art. 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono inseriti i seguenti commi:
"Il figlio naturale che sia stato o sia riconosciuto da un solo genitore e che sia stato o sia successivamente adottato o affiliato, assume il cognome dell'adottante o dell'affiliante; se sia stato o sia adottato o affiliato da entrambi i coniugi assume il cognome del marito sempre che l'affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta a termine degli articoli 410 e 411 del Codice civile.
Il cognome con cui viene indicato il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore e successivamente adottato od affiliato, spetta anche ai figli legittimi di costui.
L'interessato, divenuto maggiorenne, potrà richiedere di far constare la qualità di figlio adottivo o di affiliato".

 

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