2^ BOZZA del 09. 02. 2000

 

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI.
IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 20 OTTOBRE 1998, N. 368 E DEL D. LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 300

 

[Le parti modificate rispetto alla precedente 1^ bozza del 16.12.1999 sono indicate in neretto]

 


 

TITOLO I

Organi di indirizzo politico-amministrativo ed organi ausiliari

 

CAPO I

Ministro ed uffici di diretta collaborazione

Art. 1
Il Ministro

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "il Ministro", è l'organo di direzione politica del Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministero", ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I Sottosegretari di Stato svolgono i compiti e le funzioni espressamente a loro delegate dal Ministro con proprio decreto.

 

Art. 2
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

1. Per lo svolgimento dei propri compiti e funzioni il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione. Il Gabinetto costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e, nel suo ambito, sono costituiti gli uffici di diretta collaborazione di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.

2. Agli uffici di cui al comma 1, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 150 unità; nonché estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro, in numero non superiore a 25.

3. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli uffici di cui al comma 1 anche esperti e consulenti di particolare professi6nalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, nel numero massimo di 15, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superi6re a tre mesi rispetto alla permanenza in carica del Ministro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492.

4. Il trattamento economico accessorio del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione è determinato con decreto del Ministro, adottato ai sensi d~l1'artico1o 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29.

5. I capi degli uffici di cui al comma i sono nominati dal Ministro. In particolare, il Capo di Gabinetto ed il Capo dell'Ufficio legislativo sono individuati tra magistrati ordinari ed amministrativi, avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo e dirigenti di prima fascia dell'amministrazione dello Stato. Il Capo della segreteria ed il Segretario particolare possono essere individuati tra dipendenti pubblici ed anche tra estranei alla pubblica amministrazione.

6. L'assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di Gabinetto.

 

Art. 3
Gabinetto

1. Il Capo di Gabinetto coordina le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e i compiti del Segretario generale. In particolare, istruisce e verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Segretariato generale, con il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico e con il Servizio per il controllo di gestione.

2. Il Capo di Gabinetto può avvalersi di Vice Capi di Gabinetto, in numero non superiore a tre, di cui uno con funzioni vicarie.

 

Art. 4
Ufficio legislativo

1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento. Segue la normativa comunitaria nelle materie di interesse del Ministero, svolge attività di consulenza tecnico-giuridica per la stipula di convenzioni e trattati internazionali relativi ai beni e attività culturali e la formazione delle relative leggi di recepimento, in collaborazione con l'Ufficio del Consigliere diplomatico. Cura l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa anche nei confronti del Segretariato generale e, per il tramite di questo, delle direzioni generali; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti e con il Consiglio di Stato.

2. Il Capo dell'ufficio legislativo può avvalersi di un Vice Capo dell'Ufficio con funzioni vicarie.

 

Art. 5
Ulteriori uffici di diretta collaborazione

1. L'Ufficio stampa cura i rapporti con gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, anche tematica, con riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministero; promuove programmi e iniziative di informazione istituzionale, anche in collaborazione con le direzioni generali e con gli altri uffici del Ministero.

2. L'Ufficio del Consigliere diplomatico svolge l'attività di assistenza del Ministro in campo internazionale e comunitario, promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e comunitari e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento alla stipulazione di accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.

3. L_Ufficio per la promozione degli eventi e delle attività culturali cura la comunicazione ed i rapporti del Ministro, in occasione di grandi eventi nazionali di carattere intersettoriale o di eventi che, per la loro importanza, contribuiscono, in misura rilevante all'immagine del Ministero e della sua attività.

 

Art. 6
Segreteria del Ministro e dei Sottosegretari di Stato

1. La segreteria del Ministro e la segreteria di ciascuno dei Sottosegretari svolge attività di supporto ai compiti dei medesimi. Ciascuna segreteria è coordinata da un Capo della segreteria.

2. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e cura altresì il cerimoniale del Ministro.

3. Alla segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 15 unità, nonché estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario, in numero non superiore a 5.

 

Art.7
Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale

1. Il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale risponde al Ministro.

5. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ne è definito l'organico. Alle esigenze del Comando si provvede mediante il centro di responsabilità Gabinetto.

 

Art. 8
Servizio per il controllo interno

* Il Servizio per il controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all_art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

* La direzione del servizio per il controllo interno è affidata ad un collegio di tre componenti, individuati fra magistrati ordinari ed amministrativi, avvocati dello Stato e dirigenti di prima fascia dell_amministrazione dello Stato.

 

CAPO II
Organi collegiali

 

Art. 9
Organi consultivi

1. Sono organi consultivi del Ministero:

a) il Consiglio per i beni culturali e ambientali

b) il Comitato per i problemi dello spettacolo;

c) i Comitati tecnico-scientifici

[soppresse Commissioni e Conferenza dei Presidenti delle Commissioni per i beni e le attività culturali e comitato editoria]

2. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali e il Comitato per i problemi dello spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza dei due organi consultivi.

3. Nulla è innovato nella composizione e nelle competenze del Comitato per i problemi dello spettacolo e delle relative Sezioni, come definite dal decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

[ soppressi 4. Il Consiglio di amministrazione è costituito secondo le norme vigenti ed esercita le funzioni da esse previste.

5. Le Commissioni per i beni e le attività culturali svolgono le funzioni di cui agli articoli 154 e 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Esse sono costituite con decreto del Ministro, sulla base delle designazioni previste dalla legge.

6. A seguito del trasferimento di compiti e funzioni svolte dal Dipartimento dell'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Ministro istituisce il Comitato nazionale per l'editoria e la proprietà letteraria. Contestualmente, sono soppressi il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, istituito dalla legge 22 aprile 1943, n. 633, ed il Comitato per l'erogazione dei premi, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla legge 22 dicembre 1969, n. 1010].

 

Art. 10
Consiglio per i beni culturali e ambientali

1. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali è presieduto dal Ministro e composto da:

a) i presidenti dei Comitati tecnico scientifici disciplinati dall'articolo 11;

b) Otto eminenti personalità della cultura nominate dal Ministro, quattro delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281;

c) tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti con le modalità previste dal decreto dei Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n.72 I.

2. Il Consiglio elegge a maggioranza tra i propri componenti un vice presidente e adotta un regolamento interno.

3. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività previste dall'articolo 2195 del codice civile nelle materie di competenza del Consiglio, né essere amministratori di società che esercitano le medesime attività; essi, inoltre, non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero. Non possono essere presidenti o membri del consiglio di amministrazione di enti o istituzioni destinatarie di contributi o di altre forme di finanziamento da parte dei Ministero e non possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative oggetto di finanziamento, anche parziale, da parte del Ministero.

4. Il Consiglio:

a) esprime parere sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali;

b) esprime pareri, a richiesta del Ministro, su schemi di atti normativi e amministrativi generali e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Ministro stesso;

c) si pronuncia sulle questioni ad esso demandate da leggi o regolamenti.

5. Il Consiglio è organo di consulenza dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per quanto attiene agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in Materia di beni culturali e ambientali", di seguito indicato come "Testo unico"

6. Il Gabinetto del Ministro assicura il supporto necessario per il funzionamento del Consiglio per i beni culturali e ambientali.

 

Art. 11
Comitati tecnico-scientifici

1. Sono costituiti i seguenti Comitati tecnico-scientifici:

a) Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e il paesaggio;

b) Comitato tecnico-scientifico per l'archeologia;

c) Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico-artistico;

d) Comitato tecnico-scientifico per l'architettura e l'arte contemporanee;

e) Comitato tecnico-scientifico per gli archivi;

f) Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e la promozione del libro e della lettura.

g) Comitato tecnico-scientifico per gli istituti culturali

2. Ciascuno dei Comitati tecnico-scientifici si compone di:

a) tre rappresentanti eletti dal personale tecnico-scientifico dell'Amministrazione;

b) Due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza dei Comitati, designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) Tre professori universitari di ruolo in materie attinenti alla sfera di competenza dei singoli comitati, dei quali due designati dal Ministro e uno eletto dai professori medesimi.

3. I Comitati tecnico-scientifici eleggono a maggioranza, tra i propri componenti, il presidente ed il vice presidente. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 3.

4. Alle riunioni dei Comitati tecnico-scientifici partecipano, senza diritto di voto, i direttori generali del settore.

5. I Comitati possono essere consultati:

a) per la parte di competenza, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici, sui piani di spesa annuali e pluriennali e sulle relative variazioni;

b) facoltativamente ai fini dell_emanazione dei provvedimenti di tutela e valorizzazione di speciale rilevanza e obbligatoriamente per i provvedimenti che comportano spese superiori alle soglie stabilite con decreto del Ministro, [soppresso: udito il Consiglio per i beni culturali e ambientali];

c) a richiesta del Ministro o del segretario generale o dei direttori generali, rispettivamente su schemi di atti normativi e di atti amministrativi generali;

d) sulle questioni ad essi demandate da leggi o regolamenti.

6. Le direzioni generali, alle quali afferiscono i singoli Comitati di settore [sic], assicurano il supporto strumentale e di personale per il loro funzionamento.

 

TITOLO II
Organizzazione degli uffici con compiti di gestione

CAPO I
Segretariato generale

 

Art. 12
Segretariato generale

1. Il Segretario generale è nominato ai sensi dell_art. 19, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29. Il Segretario generale assicura il mantenimento dell'unità dell'azione amministrativa del Ministero; provvede, sentiti i direttori generali, all'elaborazione del programma annuale e pluriennale degli interventi nel settore dei beni culturali e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro; formula proposte al Ministro ai fini dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29; cura la gestione dei servizi generali dell'amministrazione; coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; [soppresso: presiede la Conferenza dei presidenti delle commissioni per i beni e le attività culturali e il Comitato nazionale per l'editoria e la proprietà letteraria], cura i rapporti con il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); partecipa alle riunioni del Consiglio per i beni culturali e ambientali e de! Comitato per i problemi dello spettacolo, provvede alla vigilanza sul CONI e sull_Istituto per il credito sportivo..

2. Il Segretario generale, inoltre, sulla base degli indirizzi del Ministro e sentiti i dirigenti responsabili delle direzioni generali di cui all'articolo 17, autorizza la costituzione di società da parte del Ministero, ovvero la partecipazione del medesimo a persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di seguito indicato come "decreto legislativo".

[Soppresso: 3. Alle dirette dipendenze del Segretario generale sono istituiti i seguenti uffici, ai quali sono preposti dirigenti di prima fascia:

a) Servizio per gli affari generali amministrativi;

b) Servizio per la programmazione e il bilancio;

c) Servizio per la sicurezza del patrimonio culturale;

d) Servizio per l'informatica, la statistica e per il catalogo nazionale dei beni culturali;

e) Servizio per la vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo.]

* Il segretario generale svolge altresì i seguenti compiti:

* predisposizione di direttive in ordine a quanto previsto dal Testo Unico e dal decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n.4* , in materia di servizi e assistenza culturale e di ospitalità;

* monitoraggio e revisione della Carta dei servizi, ai sensi dell_art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286;

* esercizio dei diritti dell_azionista nelle società intersettoriali partecipate;

* predisposizione di criteri e coordinamento dell_attuazione degli strumenti di sicurezza del patrimonio culturale;

* rilevazioni e elaborazioni statistiche pertinenti all_attività del Ministero, ai sensi dell_art. 3 del decreto legislativo 6 ottobre 1989, n.322;

* cura dei sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

* Il Segretario generale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell_art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Ad esso afferiscono le soprintendenze regionali.

* Presso il segretariato generale operano dirigenti generali di prima fascia di cui all_art. 19, comma 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in numero non superiore a cinque, nonché il Nucleo per il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, previsto dall_art. 1 della legge 17 maggio 1999, n.144. Presso il segretariato generale operano altresì l_Osservatorio dello Spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n.163 e l_Ufficio studi già previsto dall_art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.805.

* Con decreto ministeriale, adottato ai sensi dell_art. 17, comma 4 bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla organizzazione del segretariato generale ed alla definizione dei compiti delle unità dirigenziali ad esso assegnate.

[ex Artt.13-16 sui servizi della segreteria generale soppressi]

 

CAPO II
Amministrazione centrale

 

Art. 13
Direzioni generali

1. Il Ministero si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) la Direzione generale per il patrimonio storico-artistico;

b) la Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio;

c) la Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee;

d) la Direzione generale per i beni archeologici;

e) la Direzione generale per gli archivi;

f) la Direzione generale per le biblioteche e per la promozione del libro e della lettura;

g) la Direzione generale per il cinema;

h) la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo;

i) la Direzione generale per il diritto d'autore e la proprietà letteraria;

I) la Direzione generale per il personale e le relazioni sindacali;

2.Le direzioni generali costituiscono centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e a ciascuno di essi afferiscono le Soprintendenze di settore, fatto salvo quanto previsto per le Soprintendenze e le gestioni autonome. Nel caso di Soprintendenze con compiti afferenti a più direzioni generali, il decreto di cui al comma 3 definisce il centro di responsabilità di riferimento

3. L_articolazione degli uffici dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali, la definizione dei loro compiti, la conseguente determinazione della consistenza delle dotazioni organiche sono definiti con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Alla ripartizione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie tra gli uffici di livello dirigenziale generale si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29.

4. Le direzioni generali di cui al comma 1, provvedono, ciascuna nel proprio ambito, alla gestione del rapporto di lavoro del personale loro assegnato, ai sensi dell_articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, fatte salve le competenze della direzione generale per il personale e le relazioni sindacali, di cui all_articolo 23. [soppresso: alla mobilità interna del personale alle missioni, alla concessione delle ferie e dei riposi previsti, alla verifica delle assenze dal servizio, alla autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, alla concessione del lavoro in posizione di part-time ed a quanto altro attiene allo status del dipendente durante il rapporto di lavoro.]

 

Art. 14
Direzione generale per il patrimonio storico-artistico

1. La direzione generale per il patrimonio storico-artistico svolge le funzioni ed i compiti in materia di beni artistici e storici, nonché in materia di beni demoetnoantropologici, previsti dal Testo Unico e da ogni altra disposizione in materia.

2. La direzione, in particolare, impartisce direttive ai Soprintendenti di settore nelle materie ad essi attribuite o delegate; esercita i diritti dell_azionista e cura la partecipazione alle persone giuridiche private di settore, di cui all_art. 10 del decreto legislativo; verifica l_attuazione dei piani e dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi da parte degli organi periferici

[soppresso: 4. Nelle materie di competenza la direzione, altresì:

* predispone piani pluriennali e annuali di intervento e di spesa, anche sulla base delle proposte delle Soprintendenze regionali;

* verifica l'attuazione dei piani da parte degli organi periferici ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

* cura i rapporti con organismi nazionali e internazionali interessati alla tutela, conservazione, valorizzazione e pubblico godimento dei beni;

* organizza mostre e manifestazioni culturali in Italia e all'estero e cura le pubblicazioni ufficiali]

 

Art. 15
Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio

omissis

 

Art. 16
Direzione generale per l_architettura e l_arte contemporanea

omissis

 

Art. 17
Direzione generale per i beni archeologici

omissis

 

Art. 18
Direzione generale per gli archivi

1. La direzione generale per gli archivi svolge le funzioni e i compiti in materia di beni archivistici, previsto dal Testo Unico e da ogni altra disposizione in materia. In particolare, essa cura i rapporti con gli organi del Ministero dell_interno, in materia di documenti statali e non statali vigenti.

2. Si applica l_articolo 14, comma 2 .

[soppresso:1. La direzione generale per gli archivi ha competenza in materia di beni archivisti ci.

2. La direzione provvede, in particolare, alle seguenti attività:

a) acquisizioni, prelazioni, espropriazioni di archivi di notevole interesse storico e acquisti bibliografici;

b) acquisizione e destinazione di immobili per le sedi e fornitura di attrezzature tecnologiche

c) microfilm di sicurezza e riproduzioni sostitutive di archivi pubblici e privati dichiarati di interesse storico;

d) esportazione di archivi e singoli documenti ed azioni di restituzione di beni illecitamente esportati;

e) trasferimenti, depositi e prestiti e autorizzazioni ad alienare e concessioni in uso;

t) stipulazioni e autorizzazioni alla stipula di convenzioni con soggetti pubblici o privati, comunque denominate;

g) concessione di contributi per interventi di ordinamento, inventariazione, conservazione e restauro degli archivi vigilati, nonché erogazione di contributi agli istituti culturali di settore;

h) verifiche amministrative e contabili sui soggetti beneficiari di contributi ordinari del Ministero;

i) esercizio dei diritti dell'azionista nelle società partecipate;

1) nomina degli ispettori onorari;

m) approvazione dei massimali di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dello Stato e degli enti pubblici e nulla osta per lo scarto di documenti degli uffici dello Stato;

n) funzionamento degli Archivi di Stato e consultabilità dei documenti conservati negli Archivi di Stato e negli archivi vigilati.

2. La direzione, altresì, impartisce direttive in materia di:

a) tutela le valorizzazione degli archivi degli organi degli Stati preunitari e dei documenti degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato non più occorrenti per le ordinarie esigenze amministrative, conservati negli Archivi di Stato, nonché degli altri archivi a qualsiasi titolo appartenenti allo Stato;

b) sorveglianza sugli archivi correnti e sugli obblighi di deposito degli uffici statali centrali e periferici;

c) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico;

d) vigilanza sul commercio dei documenti;

e) ricognizione, censimento e inventariazione dei beni archivistici;

f) attivazione dei servizi aggiuntivi.

4. Nelle materie di competenza la direzione, altresì:

a) cura i rapporti con il Ministero dell'interno in materia di documenti statali e non statali riservati;

b) svolge i compiti di cui all'articolo 18, comma 4.]

 

Art. 19
Direzione generale per le biblioteche e per la promozione del libro e della lettura

omissis

 

Art. 20
Direzione generale per il cinema

omissis

 

Art. 21
Direzione generale per lo spettacolo dl vivo

omissis

 

Art. 22
Direzione generale per l'editoria e la proprietà legislativa

omissis

 

 

 

Art. 23
Direzione generale per il personale e le relazioni sindacali

1. La direzione generale per il personale e le relazioni sindacali è competente in materia di stato giuridico ed economico del personale, salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, nonché in materia di relazioni sindacali, concorsi ed assunzioni, ed erogazione degli stipendi e degli emolumenti fissi, nonché di quanto occorrente per l_erogazione del trattamento di previdenza e quiescenza.

[soppresso: 2. La direzione provvede, in particolare, alle seguenti attività:

a) formazione permanente del personale, d'intesa con i direttori generali di settore, mediante l'organizzazione di corsi di aggiornamento, anche in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione o con altre istituzioni che operano nel campo della formazione;

b) assunzioni per concorso o corso di reclutamento; riammissioni in servizio;

c) rapporti con le Organizzazioni sindacali, ivi compresa la gestione delle attività di contrattazione collettiva;

d) cura dello stato giuridico ed economico del personale;

e) all'erogazione degli stipendi e degli emolumenti fissi, nonché di quanto occorrente per l'erogazione del trattamento di previdenza e quiescenza.]

 

CAPO III
Istituti centrali

 

Art. 24
Istituti centrali

1. Gli istituti centrali svolgono funzioni di ricerca, indirizzo e coordinamento nei settori della inventariazione, catalogazione, conservazione e restauro. Ai fini della catalogazione essi possono agire in collaborazione con le regioni e gli enti locali, sulla base di accordi generali stipulati in attuazione dell_art. 16 del Testo Unico. Ai sensi dell_art. 9 del decreto legislativo, presso l_Istituto centrale del restauro, l_Opificio delle pietre dure e l_Istituto centrale per la patologia del libro operano scuole di alta formazione e studio.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i compiti ed il funzionamento degli istituti di cui al comma 1, nonché dell_Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, dell_Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, nonché degli altri istituti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo. Con i medesimi regolamenti si provvede alla disciplina di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del citato decreto legislativo. Si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, del citato decreto legislativo

3. Con il regolamento di cui al comma 2, sono altresì disciplinati i compiti dell'Istituto centrale per gli archivi.

4. La consistenza delle dotazioni organiche degli istituti di cui ai commi 2 e 3 è definita con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Ai sensi dell_articolo 6, comma 3, del decreto legislativo, nulla è innovato relativamente all_ordinamento dell_Archivio centrale dello Stato; in particolare, ad esso sono attribuiti i medesimi compiti attribuiti ai singoli archivi di Stato dall_art. 28.

 

CAPO IV
Amministrazione periferica

 

Art. 25
Organi periferici del Ministero

1. Sono organi periferici del Ministero:

a) le Soprintendenze regionali per i beni e le attività culturali;

b) le Soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio;

c) le Soprintendenze per il patrimonio storico-artistico;

d) le Soprintendenze per i beni archeologici;

e) le Soprintendenze archivistiche;

t) gli Archivi di Stato;

g) le biblioteche pubbliche statali;

h) i musei e gli altri istituti di conservazione dotati di autonomia.

2. Gli organi indicati al comma 1 sono uffici di livello dirigenziale. L'incarico di direzione dei medesimi, ad eccezione delle soprintendenze regionali, è affidato dai direttori generali competenti, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. All'attuazione di quanto previsto in tema di soprintendenze e gestioni autonome, dall'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, si provvede con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

Art. 26
Soprintendenze regionali per i beni e le attività culturali

1. Le Soprintendenze regionali per i beni e le attività culturali sono istituite ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo. Esse coordinano l'attività delle altre soprintendenze, degli archivi dello Stato e delle biblioteche statali, presenti nel territorio regionale ed hanno sede nel capoluogo di regione.

2. In particolare, il Soprintendente regionale, nominato ai sensi dell_articolo 7 del citato decreto legislativo, sulla base di comprovati requisiti di professionalità ed esperienza nella materia di beni culturali:

a) propone gli interventi da inserire nei piani di spesa, individuando le priorità sulla base delle indicazioni delle Soprintendenze di settore e dei programmi di valorizzazione approvati dalla Commissione regionale per i beni e le attività culturali;

b) adotta, su proposta dei soprintendenti di settore, i provvedimenti previsti dagli articoli 6 e 7 del testo Unico e si esprime sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti di annullamento adottati ai sensi dell_art. 151 del medesimo testo Unico; [soppresso: proposte ai direttori generali per !a formazione dei relativi piani di spesa, annuali e pluriennali;]

c) può proporre l_intervento sostitutivo dello Stato per l_adozione dei piani paesistici; [soppresso: vigila sull'attuazione dei piani, e ne riferisce ai direttori generali;]

d) comunica alla regione e agli enti locali le denunce di trasferimento a titolo oneroso di beni culturali; trasmette al direttore generale competente le proposte di prelazione da parte degli enti predetti e, sentite le Soprintendenze di settore, propone l_esercizio di prelazione; [soppresso: adotta, previa istruttoria dei soprintendenti di settore, i provvedimenti di vincolo previsti dagli articoli 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, dall'articolo 82, comma 2, lettera a) del decreto dei Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n.616 e dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;]

e) predispone, d_intesa con le regioni, programmi e piani finalizzati all_attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela paesaggistico _ ambientale; [soppresso: adotta i provvedimenti di annullamento ai sensi dell'art. 82, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio;

f) può collaborare con le regioni al catalogo dei beni regionali, secondo gli standard fissati dagli Istituti centrali; [soppresso: adotta, su proposta dei Soprintendenti di settore, i provvedimenti di integrazione e i provvedimenti in via sostitutiva per la compilazione degli elenchi contemplati dall'articolo 4 della legge 1 giugno 1939 n. 1089;]

g) propone, sentiti i soprintendenti di settore, la distribuzione del personale ai fini dell_ottimizzazione dei servizi; [soppresso: propone al direttore generale per i beni architettonici ed il paesaggio, sentiti il Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio e il Soprintendente per i beni archeologici, l'intervento sostitutivo dello Stato per l'adozione dei piani paesistici, fatta salva la facoltà di iniziativa della direzione generale;]

h) partecipa alle riunioni della Commissione regionale per i beni e le attività culturali, nominata dal Ministro ai sensi dell'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

[soppresso: 3. Il Soprintendente regionale riunisce periodicamente i sovrintendenti di settore, al fine di raccogliere proposte in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle attività culturali, anche ai fini della più efficace partecipazione alla Commissione di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.]

 

Art. 27

Compiti delle Soprintendenze

 

1. Le soprintendenze per il patrimonio storico- artistico, le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio, le soprintendenze per i beni archeologici e quelle per i beni archivistici sono organi periferici dell_amministrazione e dipendono dalla competente direzione generale.

2. Il soprintendente partecipa ai procedimenti di competenza della soprintendenza regionale, ai sensi dell_art. 26, e in particolare:

* attua gli indirizzi impartiti dal direttore generale competente per settore, e gli interventi previsti dai piani di spesa;

* approva i progetti per l_esecuzione degli interventi sui beni, entro il limite stabilito con decreto del direttore generale e, oltre tale somma, cura l_istruttoria relativa, ai fini dell_approvazione dei progetti da parte del sovrintendente regionale;

* provvede, nell_ambito delle proprie competenze di settore, alla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, e vigila sull_osservanza degli obblighi imposti dalla legislazione di tutela ai soggetti pubblici e privati proprietari, possessori e detentori di tali beni, anche intervenendo in via sostitutiva;

* si pronuncia sull_ammissione ai contributi statali degli interventi indicati alla lettera c) e ne certifica il carattere necessario ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalla legge;

* cura l_attivazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità.

3. In particolare, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio, autorizza ai sensi dell_art. 156 del testo Unico, i progetti relativi alle opere pubbliche di dimensione infraregionale e adotta i provvedimenti di annullamento di cui all_art. 157 del Testo Unico.

4. Nell_esercizio delle funzioni di vigilanza, il Soprintendente per i beni archivistici fornisce assistenza ai soggetti proprietari, possessori o detentori degli archivi nella formazione dei massimari di conservazione e di scarto e dei quadri di classificazione dei documenti nonché nella definizione delle procedure di protocollazione e archiviazione, con particolare riferimento al protocollo informatico e informatizzato; fornisce altresì, assistenza alle regioni e agli enti locali, su richiesta degli stessi, nell_attività di formazione degli addetti agli archivi.

5. resta fermo quanto previsto per la soprintendenza archeologica di Pompei dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352

 

Art. 28
Archivi di Stato

1. Gli Archivi di Stato dipendono dalla direzione generale degli archivi e svolgono funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario dello Stato, a norma delle disposizioni vigenti.

2. A tal fine, in particolare:

a) tutelano, conservano e valorizzano:

1) gli archivi degli Stati italiani preunitari;

2) i documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti per le ordinarie esigenze del servizio, acquisiti a norma dell_art. 30 del Testo Unico

3) tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge o a qualsiasi titolo.

b) tutelano gli archivi correnti e di deposito degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato, mediante la partecipazione alle Commissioni istituite ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico.

[Soppresso: Le Commissioni, in particolare:

1) esercitano la sorveglianza sulla tenuta, l'ordinamento e i sistemi di gestione e di reperimento dei documenti, qualunque ne sia il supporto, anche in base alla normativa vigente in materia di riproduzione sostitutiva e di documenti digitali e di gestione elettronica dei documenti, a norma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1997, n. 513 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428;

2) elaborano i piani di conservazione e i massimari di scarto;

3) curano le proposte di selezione e scarto e i versamenti;

4) accertano la natura riservata dei documenti che costituiscono eccezi9ne alla libera consultabilità.

3. Nell'esercizio dell'attività indicata al comma 1 gli archivi, in particolare:

a) curano:

1) l'ordinamento, l'inventariazione ed il restauro dei documenti e degli archivi conservati;

2). la comunicazione degli stessi documenti agli utenti che ne facciano richiesta per scopi di studio, di documentazione e di ricerca o per fini amministrativi;

3) la valorizzazione, attraverso l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali o la partecipazione a manifestazioni organizzate da altri Enti e istituzioni pubblici e privati;

b) possono stipulare, previa autorizzazione del direttore generale, accordi con regioni ed enti locali, o con enti privati, per la gestione integrata dei servizi.]

 

Art. 29
Biblioteche statali

1. Le biblioteche statali dipendono dalla competente direzione generale e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte e degli altri beni librari che lo Stato ha in proprietà o in deposito per disposizione di legge o per latro titolo.

2. Tenuto conto della specificità delle raccolte, della tipollgia degli utenti e del contesto territoriale in cui ciascuna è inserita, le biblioteche statali svolgono , in particolare, i seguenti compiti:

* acquisire, raccogliere e conservare la produzione editoriale italiana e straniera;

* conservare, accrescere e valorizzare le proprie raccolte;

* realizzare con altre biblioteche, con istituti ed enti, sistemi integrati di informazione e servizi.

3. Le biblioteche universitarie, in particolare asvolgono le prorpie funzioni in coordinamento con le università nelle fome ritenute più idonee sul piano dei servizi e delle acquisizioni. Resta fermo quanto previsto dall_articolo 151 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

Art. 30
Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, ad eccezione delle disposizioni di quest_ultimo espressamente richiamate dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368

2. Dall'attuazione del presente regolamento non possono derivare effetti di aumento di spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.

[ex artt. 32, 34 e 37 soppressi]

Roma, 8 febbraio 1999

p. il Presidente: Bassanini

 

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